Cassazione Civile, Ordinanza n. 09871/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro intrattenuto da due stranieri con un ateneo pubblico prima come lettori di lingua straniera, con contratti annuali a termine dal 1986/1987 al 1992/1993, e poi come collaboratori ed esperti linguistici assunti a tempo indeterminato. I lavoratori sostenevano che, già con una precedente sentenza del Pretore, fosse stata accertata la nullità dei termini e l’esistenza ab origine di un rapporto a tempo indeterminato; chiedevano quindi la dichiarazione di nullità dei contratti peggiorativi, la ricostruzione della carriera, le differenze retributive e i contributi previdenziali. In appello, dopo una prima vicenda processuale conclusa con cassazione con rinvio, la Corte territoriale aveva applicato la disciplina di cui al D.L. n. 2/2004 e all’art. 26 L. n. 240/2010, riconoscendo solo il trattamento economico dei collaboratori esperti linguistici dal 10 novembre 1994 in avanti con assegno ad personam, escludendo però gli automatismi retributivi e ritenendo non provato il superamento del monte ore contrattuale prima del 1994; aveva inoltre dichiarato inammissibile una domanda subordinata relativa ai parametri del professore associato o del ricercatore. Con il ricorso per cassazione i lavoratori deducevano: 1) violazione dell’art. 394 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio si fosse discostato dal precedente di legittimità n. 18825/2019; 2) violazione dell’art. 45 TFUE, degli artt. 3, 36, 11 e 117 Cost., dell’art. 6 CEDU e dell’art. 267 TFUE, lamentando l’illegittimità eurounitaria dell’art. 26, comma 3, L. n. 240/2010 e chiedendo la disapplicazione della norma o il rinvio pregiudiziale alla CGUE; 3) violazione degli artt. 343, 345, 346 e 112 c.p.c. in relazione alla dichiarata inammissibilità della domanda subordinata; 4) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d’appello non avesse considerato l’incremento dell’attività di insegnamento e la relativa prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la pronuncia precedente aveva escluso solo l’applicazione della previsione processuale di estinzione del giudizio, ma non anche l’operatività della disciplina sostanziale e della norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 2/2004, rispetto alla quale la Corte territoriale si era correttamente regolata. Ha respinto il secondo motivo, reputando in parte inammissibile e in parte infondato il rilievo sulla mancata rimessione alla CGUE: la Corte ha osservato che la decisione di disporre rinvio pregiudiziale è rimessa al giudice, e che nel caso concreto la questione era già stata più volte esaminata dalla Corte di giustizia e dalla stessa Cassazione, con esclusione del contrasto denunciato. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo, perché non colpivano in modo adeguato tutte le rationes decidendi poste a base della declaratoria di inammissibilità della domanda subordinata; inoltre, le censure erano generiche e non rispettavano il requisito di specificità del ricorso per cassazione, anche per mancata riproduzione dei passaggi decisivi degli atti e della sentenza di primo grado. La sentenza si è chiusa con la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e con l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 28 d.P.R. n. 382/1980
norma richiamata come base dei contratti annuali di lettorato prestati in origine presso l'ateneo
art. 5 D.L. n. 510/1994
richiamato come base dell'assunzione a tempo indeterminato quale collaboratore ed esperto linguistico
art. 384 c.p.c.
il giudizio di merito era stato riassunto dopo cassazione con rinvio
art. 394 c.p.c.
la censura è stata ritenuta infondata perché la Corte d'appello non si è discostata dal vincolo del rinvio nei termini dedotti
art. 112 c.p.c.
invocato per omessa pronuncia; la censura è stata respinta o ritenuta inammissibile nei punti dedotti
artt. 343, 345 e 346 c.p.c.
richiamati per contestare la necessità dell'appello incidentale e la riproposizione della domanda subordinata
art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5
parametri del ricorso per cassazione sotto i quali sono stati incardinati i motivi
art. 366 c.p.c.
la Corte ha rilevato la carenza di specificità del ricorso per mancata riproduzione degli atti rilevanti
art. 267 TFUE
richiamato per la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE; la Corte ha ritenuto non dovuto il rinvio
art. 45 TFUE
invocato per la dedotta incompatibilità della disciplina nazionale con la libera circolazione dei lavoratori e il divieto di discriminazione
art. 6 CEDU
richiamato dai ricorrenti sul tema dell'effetto retroattivo delle norme interpretative
artt. 3, 11 e 117 Cost.
invocati per sostenere la questione di legittimità costituzionale della disciplina applicata
art. 26, comma 3, L. n. 240/2010
la Corte distingue tra la previsione processuale di estinzione dei giudizi e la disciplina sostanziale; la prima non era applicabile, ma ciò non escludeva la seconda come interpretazione autentica del D.L. n. 2/2004
art. 1, comma 1, D.L. n. 2/2004
considerata norma sostanziale di riferimento, la cui portata è confermata dall'interpretazione autentica contenuta nell'art. 26, comma 3, L. n. 240/2010
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per la motivazione per relationem ai precedenti di legittimità
art. 26, comma 3, ultimo periodo, L. n. 240/2010
ritenuto applicabile solo in relazione ai giudizi rientranti nell'assetto sostanziale da esso disciplinato, non a tutti i processi degli ex lettori
art. 11 L. n. 167/2017
citato nella memoria come normativa successiva di attuazione e valorizzazione dell'anzianità di servizio
Massime di principio
- Quando una precedente pronuncia di legittimità esclude l'applicazione di una norma processuale di estinzione del giudizio, ciò non implica automaticamente l'inapplicabilità della disciplina sostanziale collegata, se la norma successiva opera anche come interpretazione autentica della precedente disposizione materiale.
- Nel ricorso per cassazione, la censura deve colpire tutte le rationes decidendi autonome poste a base della decisione impugnata; se anche una sola ratio resta intatta o non è validamente censurata, il motivo o l'intero ricorso non può essere accolto.
- La mancata rimessione della questione alla Corte di giustizia non integra di per sé un vizio autonomamente cassabile: il rinvio pregiudiziale è rimesso al potere del giudice, e non sussiste quando la questione sia già stata interpretata dalla CGUE o non presenti dubbi ragionevoli.
- In materia di tutela dei lavoratori ex lettori poi divenuti collaboratori linguistici, la conservazione dei diritti maturati riguarda gli istituti che valorizzano l'anzianità di servizio, come classe stipendiale, scatti, TFR e contribuzione; non ne discende necessariamente il riconoscimento di automatismi ulteriori non previsti dalla disciplina applicabile.
- La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo e la contestazione dell'apprezzamento delle prove richiedono una specifica allegazione del contenuto degli atti e delle deduzioni svolte nei gradi di merito; la generica richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio non è sufficiente in sede di legittimità.
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