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Sentenza

Sentenza n. 12271/2026 - Roma, Sezione 3T

Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 4901/2025 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Baroncini, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 40112/2023, pubblicata in data 23.04.2025, notificata in data 22.05.2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202514719

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III TerSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 4901/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza n. 4901/2025 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato. Il titolo giudiziale riconosceva alla ricorrente il diritto a conseguire una determinata pretesa, i cui presupposti non erano più sindacabili in sede di ottemperanza. Il Ministero, non costituito in giudizio, non ha fornito chiarimenti o indicazioni circa l'avvenuta o corretta esecuzione della decisione. Il ricorso è stato quindi fondato sull'obbligo dell'amministrazione di dare attuazione al giudicato e sull'onere probatorio relativo all'adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'obbligo del Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale di Roma, assegnando all'amministrazione il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il giudice ha ritenuto che, a fronte dell'allegato inadempimento, l'amministrazione non avesse dimostrato né chiarito l'avvenuta esecuzione del titolo, sicché la pretesa della ricorrente doveva essere accolta anche alla luce dei principi sull'onere della prova tra creditore e debitore richiamati da Cass. 13533/2001. Il TAR ha precisato che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non sono sindacabili nel giudizio di ottemperanza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, è stato nominato sin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale dell'amministrazione resistente competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi previa richiesta della ricorrente e con termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 700,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base normativa dell'azione di ottemperanza, diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario; il testo non richiama espressamente l'articolo, ma la decisione applica l'istituto dell'ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base normativa dei poteri del giudice dell'ottemperanza, inclusi l'ordine di esecuzione entro un termine e la nomina preventiva del commissario ad acta; il testo non richiama espressamente l'articolo.

  • Cass. 13533/2001

    Il giudice richiama i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore per ritenere sufficiente, a fronte dell'allegato inadempimento, la mancata dimostrazione dell'adempimento da parte dell'amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve verificare l'adempimento del comando contenuto nel giudicato, senza rimettere in discussione i presupposti della pretesa già riconosciuta dal titolo giudiziale.
  • Quando il ricorrente allega l'inadempimento di un'amministrazione rispetto a un giudicato e l'amministrazione non fornisce chiarimenti o prova dell'avvenuta esecuzione, la domanda di ottemperanza può essere accolta sulla base dei principi in materia di onere della prova dell'adempimento.
  • Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di infruttuosa scadenza del termine, subordinandone l'intervento alla richiesta del ricorrente.
  • La nomina del commissario ad acta può riguardare il dirigente generale dell'amministrazione competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, affinché provveda all'esecuzione del giudicato dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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