Cassazione Civile, Ordinanza n. 20754/2022 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società finanziaria per il rimborso di un finanziamento di euro 13.591,46. Il debitore propose opposizione sostenendo di avere già estinto l'obbligazione, valorizzando un'annotazione a margine delle scritture contabili della creditrice che, a suo dire, attestava la consegna di un assegno bancario. Il Tribunale accolse l'opposizione e revocò il monitorio. In appello, però, la decisione fu riformata con rigetto dell'opposizione. In cassazione il debitore dedusse tre motivi: 1) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., per non essersi la Corte territoriale espressa sull'eccezione di mancata prova del fatto costitutivo della pretesa restitutoria; 2) omesso esame di un fatto storico decisivo, assumendo che la Corte d'appello avesse ignorato dati dell'annotazione idonei a dimostrare la consegna dell'assegno; 3) violazione/falsa applicazione degli artt. 116, 2708, 2727, 2729 e 2697 c.c., per errata lettura dell'annotazione, valutazione atomistica degli indizi e errata distribuzione dell'onere probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello, qualificando il rapporto come operazione finanziaria documentata da scrittura privata del 12 gennaio 1998, aveva implicitamente e sostanzialmente esaminato la questione della prova del fatto estintivo. Ha respinto il secondo motivo perché non vi era omesso esame di un fatto storico: la Corte di merito aveva preso in considerazione le annotazioni prodotte, ma le aveva valutate come non univoche e non idonee a dimostrare con certezza la consegna dell'assegno; la censura mirava in realtà a contestare il cattivo apprezzamento delle prove, profilo non sindacabile nei limiti dedotti. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo: la denuncia dell'art. 116 c.p.c. era impropria, perché mirava a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio; l'art. 2697 c.c. non era violato, poiché non risultava un'erronea attribuzione dell'onere della prova, ma solo una contestazione del giudizio sulle prove; la deduzione sull'art. 2708 c.c. era generica; la censura sulle presunzioni era sostanzialmente diretta a riesaminare il merito. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La Corte esclude la nullità per omessa pronuncia quando dalla motivazione risulti che il giudice di merito abbia comunque deciso la questione devolutagli, anche implicitamente, attraverso la qualificazione del rapporto e la valutazione del materiale probatorio.
art. 2708 c.c.
L'annotazione nelle scritture contabili del creditore è rilevante solo se il giudice del merito ritenga che essa accerti la liberazione del debitore; la valutazione della sua idoneità probatoria appartiene al merito.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non comprende la mera contestazione del modo in cui il giudice ha valutato le prove o degli elementi istruttori.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La censura motivazionale è ammissibile solo nei casi di anomalia motivazionale che integri una violazione di legge costituzionalmente rilevante, non per il semplice dissenso sulla valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un regime di valutazione diverso da quello previsto dalla legge; non se si contesta il prudente apprezzamento del materiale probatorio.
art. 2697 c.c.
La norma è violata solo se l'onere della prova viene posto a carico di una parte diversa da quella gravata secondo la struttura del fatto costitutivo e dell'eccezione; non quando si censuri la valutazione delle prove raccolte.
artt. 2727 e 2729 c.c.
Le doglianze sulle presunzioni non possono risolversi in una richiesta di nuovo esame del merito; il controllo di legittimità non copre la diversa valutazione degli indizi compiuta dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito, pur senza affrontare espressamente l'eccezione nei termini prospettati dalla parte, risolva la questione attraverso una qualificazione giuridica incompatibile con quella dedotta dal ricorrente.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di denunciare il semplice dissenso sulla ricostruzione o sulla valutazione delle prove.
- Le annotazioni nelle scritture contabili del creditore hanno efficacia probatoria solo nei limiti in cui risultino univoche e idonee a dimostrare l'estinzione dell'obbligazione; la loro idoneità è apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile esclusivamente quando sia errata la distribuzione dell'onere probatorio tra le parti, non quando si contesti l'esito del giudizio di attendibilità o di sufficienza delle prove.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio: è deducibile solo se il giudice applichi a una prova una regola legale di valutazione diversa da quella imposta dall'ordinamento.
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