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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26148/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, disponendo la rideterminazione della pena in mesi sei di reclusione (confermando che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto). Decisione resa il 7 maggio 2024.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduce la violazione dell'art. 597 c.p.p.: la Corte d'appello, pur riconoscendo le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alle aggravanti, ha irrogato una pena base superiore a quella determinata in primo grado (ha aumentato un singolo elemento del trattamento sanzionatorio da mesi sei a mesi otto), configurando una reformatio in peius non consentita.

Norme richiamate

  • art. 582 cod. pen.

    Norma richiamata nel capo di imputazione relativo al reato di lesioni; utilizzata come riferimento al fatto-reato oggetto del giudizio.

  • art. 585 cod. pen.

    Richiamata come causa di aumento della pena nel calcolo del trattamento sanzionatorio operato nei gradi di merito.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Principio del divieto di reformatio in peius: impedisce che, a seguito di impugnazione proposta dall'imputato, la sua situazione sia aggravata; la Corte lo interpreta come applicabile non solo alla pena complessiva ma anche ai singoli elementi che la compongono (pena base, circostanze, reati concorrenti).

  • art. 99 cod. pen.

    Norma applicata in primo grado per aumentare la pena base (da mesi sei a mesi dieci secondo il calcolo indicato negli atti); utilizzata come componente del computo sanzionatorio.

  • Sez. U. n. 40910 del 27/09/2005 (Morales), Rv. 232066

    Sez. U. n. 40910 del 27/09/2005, Morales, Rv. 232066

    Giurisprudenza di legittimità che afferma che il divieto di reformatio in peius riguarda anche i singoli elementi della pena; richiamata come principio di riferimento per l'annullamento operato dalla Cassazione.

Massime di principio

  • Il divieto di reformatio in peius si applica non solo alla pena complessiva ma anche a ciascun elemento che la compone (pena base, aumento per continuazione, applicazione di aggravanti/attenuanti, reati concorrenti).
  • Se l'imputato impugna e la Corte territoriale rivede le circostanze riconoscendo attenuanti in equivalenza, non può poi irrogare una pena base superiore a quella già stabilita in primo grado per lo stesso elemento.
  • Quando la violazione riguarda solo il trattamento sanzionatorio e non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la pena.
  • In appello proposto dall'imputato, qualsiasi peggioramento della sua posizione (anche su elementi parziali del calcolo della pena) è vietato salvo che il peggioramento sia stato richiesto o determinato dallo stesso imputato.
  • Per evitare il rischio di reformatio in peius le corti di merito devono esplicitare e motivare distintamente la valutazione delle circostanze e il calcolo di ciascun elemento del trattamento sanzionatorio.

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