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Sentenza

Sentenza del 30/03/2015 n. 1941 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Agevolazioni ed esenzioni - Prima casa - Residenza - Mancato cambio - Trasferimento della compagna - Assenza di vincolo matrimoniale - Agevolazione - Non spetta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'agevolazione prima casa è stata negata. Il trasferimento della residenza della compagna e del figlio non è stato ritenuto sufficiente, poiché l'acquirente non aveva trasferito personalmente la propria residenza entro il termine previsto. La famiglia di fatto non è stata considerata equivalente alla famiglia fondata sul matrimonio ai fini dell'estensione del requisito della residenza.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che il requisito della residenza dovesse ritenersi soddisfatto poiché, entro 18 mesi dall'acquisto, la propria compagna e il figlio avevano trasferito la residenza nell'immobile. La questione riguardava quindi se il trasferimento della residenza da parte dei componenti di una famiglia di fatto potesse essere equiparato al trasferimento effettuato dall'acquirente. È stato inoltre considerato che, in caso di matrimonio e di comunione legale, l'acquisto effettuato da un coniuge si estende automaticamente anche all'altro coniuge, circostanza che attribuisce rilievo giuridico alla famiglia matrimoniale.

Norme richiamate

  • Nota II-bis, lettera a), Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La disposizione richiede, per l'agevolazione prima casa, il trasferimento della residenza dell'acquirente nel Comune in cui si trova l'immobile entro 18 mesi dall'acquisto. Il requisito non è stato ritenuto soddisfatto dal trasferimento della residenza della sola compagna o del figlio.

  • Cassazione civile, sentenza n. 13805/2003

    La sentenza afferma che il bene acquistato da un coniuge in regime di comunione legale diventa automaticamente di proprietà di entrambi i coniugi. Tale effetto giuridico giustifica, nel contesto matrimoniale, il rilievo unitario della famiglia; la stessa estensione non è stata riconosciuta alla famiglia di fatto.

Massime di principio

  • Per conservare l'agevolazione prima casa, il soggetto che acquista l'immobile deve normalmente trasferire personalmente la propria residenza nel Comune dell'immobile entro 18 mesi dall'acquisto.
  • Il trasferimento della residenza da parte del convivente, del partner non sposato o dei figli non sostituisce automaticamente quello dell'acquirente.
  • La comunione legale tra coniugi produce effetti patrimoniali e giuridici specifici che possono consentire di considerare unitariamente la posizione dei coniugi; tali effetti non si applicano automaticamente alle coppie non sposate.
  • In situazioni analoghe occorre distinguere tra semplice convivenza di fatto e matrimonio, verificando sia il soggetto obbligato al cambio di residenza sia il regime patrimoniale applicabile.
  • Il mancato rispetto del requisito della residenza entro il termine previsto comporta, in linea generale, la perdita dell'agevolazione, salvo specifiche cause di forza maggiore o altre eccezioni riconosciute dalla legge e dalla giurisprudenza.

Testo integrale

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