Cassazione Civile, Ordinanza n. 35589/2023 del 20/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso dell'addizionale IRES c.d. "Robin tax" versata per l'anno d'imposta 2012. La società aveva chiesto la restituzione dell'imposta sul presupposto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 81, commi 16, 17 e 18, del d.l. n. 112/2008, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 10 del 2015. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente, ritenendo rimborsabile anche il tributo relativo a un periodo anteriore alla pubblicazione della sentenza costituzionale. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 136 e 137 Cost. e dell'art. 30 l. n. 87/1953, sostenendo che la CTR avesse erroneamente attribuito alla sentenza costituzionale efficacia retroattiva nonostante la clausola di efficacia solo pro futuro; 2) in subordine, errata interpretazione della limitazione degli effetti della pronuncia costituzionale, che non si riduceva alla sola tutela dei rapporti esauriti; 3) violazione di ulteriori parametri costituzionali e della disciplina sulla Robin tax, sostenendo la correttezza nel merito del bilanciamento operato dalla Corte costituzionale. La contribuente ha resistito con controricorso e ha anche insistito, in memoria, su ulteriori questioni di legittimità costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che la sentenza n. 10/2015 della Corte costituzionale ha espressamente limitato gli effetti della declaratoria di illegittimità al periodo successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la conseguenza che il diritto al rimborso dell'addizionale IRES sussiste solo per i versamenti effettuati dopo tale data e non per quelli anteriori. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese di merito sono state compensate, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico della contribuente soccombente.
Norme richiamate
art. 136 Cost.
la cessazione di efficacia della norma dichiarata incostituzionale opera con efficacia erga omnes; la sentenza costituzionale non può essere disapplicata dal giudice di merito.
art. 137 Cost., comma 3
non è ammessa alcuna impugnazione
si richiama la definitività e la vincolatività della decisione della Corte costituzionale, che i giudici ordinari non possono mettere in discussione.
art. 30 l. 11 marzo 1953, n. 87
viene richiamato in relazione agli effetti delle sentenze di illegittimità costituzionale e alla loro efficacia nei rapporti giuridici.
art. 81, commi 16, 17 e 18, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133
la disposizione istitutiva dell'addizionale IRES è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale, ma con effetti solo dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza n. 10/2015.
art. 81 Cost.
viene richiamato per il bilanciamento con gli altri valori costituzionali e con l'equilibrio di bilancio che ha giustificato la limitazione temporale degli effetti della pronuncia.
art. 117, comma 1, Cost.
richiamato dalla contribuente e dalla Corte nel quadro del coordinamento con gli obblighi derivanti dal diritto UE e internazionale.
art. 24 Cost.
la Corte esclude che la limitazione temporale degli effetti della pronuncia costituzionale incida sul diritto di difesa, poiché il tema riguarda l'esistenza stessa del diritto al rimborso.
art. 3 Cost.
la Corte ritiene non fondata la pretesa di riesaminare la disciplina, rilevando che il bilanciamento operato dalla Corte costituzionale evita disparità irragionevoli.
art. 53 Cost.
viene richiamato in relazione al principio di capacità contributiva e alla ragionevolezza del bilanciamento operato dalla Corte costituzionale.
art. 2 Cost.
la Corte richiama il principio di solidarietà per spiegare il bilanciamento costituzionale che ha sorretto la limitazione temporale della declaratoria.
richiamata in relazione agli impegni assunti dall'Italia in sede europea/internazionale e al quadro di finanza pubblica considerato dalla Corte costituzionale.
Massime di principio
- Quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità di una norma e ne limita espressamente gli effetti nel tempo, il giudice ordinario deve attenersi a tale delimitazione e non può estendere il rimborso ai periodi anteriori.
- La limitazione temporale degli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale può essere giustificata da un bilanciamento tra principi costituzionali, in particolare tra equilibrio di bilancio, capacità contributiva, uguaglianza e solidarietà.
- La pronuncia di illegittimità costituzionale con effetti solo pro futuro non incide sul diritto di difesa, ma delimita ab origine l'esistenza del diritto sostanziale alla ripetizione dell'indebito per i periodi pregressi.
- Il giudice di merito non può rimettere in discussione il bilanciamento compiuto dalla Corte costituzionale né trasformare la declaratoria pro futuro in una pronuncia retroattiva mediante una diversa lettura degli effetti della sentenza.
- In materia tributaria, il diritto al rimborso derivante da una pronuncia di incostituzionalità sussiste solo nei limiti temporali espressamente fissati dalla Corte costituzionale; per i rapporti anteriori resta fermo il tributo versato.
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