Cassazione Civile, Ordinanza n. 01451/2023 del 18/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2006 emesso a seguito di indagini bancarie, con cui all’interessata veniva imputato un maggior reddito per operazioni bancarie non giustificate. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l’appello. In cassazione la contribuente proponeva tre motivi: con il primo deduceva nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito non aveva esaminato le specifiche giustificazioni e i documenti prodotti per dimostrare l’estraneità delle singole movimentazioni bancarie a fatti imponibili, nonostante l’onere di prova contraria imposto dalla presunzione di cui all’art. 32 d.P.R. 600/1973; con il secondo denunciava ancora omessa pronuncia per non avere la CTR esaminato l’eccezione di illegittima estensione delle indagini bancarie nei suoi confronti, quale soggetto terzo rispetto ad altre entità sottoposte a verifica; con il terzo lamentava la violazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973, contestando l’affermazione secondo cui l’eventuale mancanza o illegittimità dell’autorizzazione all’acquisizione della documentazione bancaria non incide sulla validità dell’atto impositivo. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che il giudice di merito deve valutare in modo rigoroso e analitico le prove offerte dal contribuente a giustificazione di ciascuna movimentazione e darne conto in motivazione; ha rigettato il secondo perché l’impugnazione era stata comunque respinta nel merito e, in ogni caso, l’accertamento riguardava direttamente il reddito personale della ricorrente; ha rigettato il terzo perché l’autorizzazione alle indagini bancarie ha funzione interna-organizzativa e la sua eventuale mancanza rileva solo se sia provato un concreto pregiudizio per il contribuente, non allegato nel caso concreto.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha rigettato il secondo e il terzo, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, per un nuovo esame di merito coerente con i principi richiamati. Nel rinvio il giudice dovrà riesaminare le giustificazioni offerte dalla contribuente sulle singole movimentazioni bancarie e tener conto dello ius superveniens derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, secondo cui i prelevamenti assumono valore presuntivo solo nei confronti dei titolari di reddito d’impresa, mentre i versamenti restano rilevanti per tutti i contribuenti salvo prova contraria.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, n. 4; primo comma, n. 3
viene utilizzato quale norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione, rispettivamente per omessa pronuncia/nullità della sentenza e per violazione di legge
art. 112 c.p.c.
il giudice di merito deve pronunciarsi sui motivi e sulle deduzioni ritualmente introdotte; la mancata esplicita risposta integra vizio solo se vi è totale pretermissione della decisione indispensabile
art. 32, primo comma, n. 2, d.P.R. 600/1973
le movimentazioni bancarie fondano una presunzione legale relativa di maggior reddito; il contribuente può superarla solo con prova analitica riferita a ciascuna operazione, e il giudice deve verificare rigorosamente tale prova
art. 51 d.P.R. 633/1972
richiamato come disposizione parallela che prevede analoga presunzione legale in materia di IVA e consente prova contraria analitica
art. 2729 c.c.
non si applicano ai controlli bancari i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti per le presunzioni semplici, trattandosi di presunzione legale
art. 38 d.P.R. 600/1973
conferma che la presunzione bancaria si estende alla generalità dei contribuenti nell’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche
art. 1, comma 402, lettera a), n. 1, L. 311/2004
norma modificativa dell’art. 32 d.P.R. 600/1973, poi colpita da illegittimità costituzionale limitatamente alle parole "o compensi"
art. 32, primo comma, n. 2, secondo periodo, d.P.R. 600/1973
limitamente alle parole «o compensi»
dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte che estendeva ai professionisti e lavoratori autonomi la presunzione sui prelevamenti
art. 2048 c.c.
non è centrale ma compare nel richiamo alla giurisprudenza sulla riferibilità dei movimenti bancari nei rapporti di contiguità familiare e collaborativa; la Corte nega che ciò incida nel caso concreto
art. 2697 c.c.
richiamato indirettamente quale regola generale sull’onere della prova, che nel caso degli accertamenti bancari grava sul contribuente quanto alla prova contraria
Massime di principio
- Negli accertamenti basati su indagini bancarie, la presunzione legale di maggior reddito impone al contribuente una prova contraria analitica e specifica per ciascuna movimentazione, non essendo sufficiente una difesa generica o meramente assertiva.
- Il giudice di merito, quando il contribuente offra giustificazioni delle operazioni bancarie, deve svolgere una verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa delle prove prodotte e darne conto espressamente in motivazione; la motivazione apodittica è censurabile in cassazione.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, i prelevamenti bancari conservano efficacia presuntiva solo per i titolari di reddito d’impresa, mentre i versamenti restano rilevanti nei confronti di tutti i contribuenti, salva prova contraria.
- La dichiarazione di illegittimità costituzionale opera come ius superveniens anche nel giudizio di cassazione e impone il rinvio al giudice di merito quando siano necessari nuovi accertamenti di fatto.
- L’omessa pronuncia non sussiste quando la decisione di rigetto nel merito renda implicitamente incompatibile l’accoglimento della censura non espressamente esaminata.
- L’autorizzazione alle indagini bancarie ha funzione interna-organizzativa: la sua eventuale mancanza o illegittimità non comporta di per sé l’invalidità dell’accertamento, occorrendo la prova di un concreto e effettivo pregiudizio per il contribuente.
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