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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1021/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale (provvedimento del 16/11/2023) per plurime violazioni delle prescrizioni. Il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) omesso esame, ai sensi degli artt. 127 co. 3 c.p.p. e 47 ord. pen., della memoria difensiva del 20/06/2024 contenente elementi positivi (regolarità lavoro e volontariato); 2) carenza di motivazione per il diniego della detenzione domiciliare richieste in udienza il 20/06/2024 (art. 125 co. 3 c.p.p., artt. 47 ter e 51 ter ord. pen.); 3) illegittimità della dichiarazione di inammissibilità della rinuncia al termine di 30 giorni di cui all'art. 51 ter ord. pen., la quale sarebbe stata invocata per sospendere il procedimento in attesa della decisione su una istanza di liberazione anticipata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo complessivamente infondato. Ha confermato che il Tribunale ha motivato adeguatamente la revoca sulla base di plurime violazioni segnalate (frequentazione di luoghi vietati, rapporti con pregiudicati, assenze dal luogo di lavoro in sei occasioni, organizzazione senza autorizzazione di una festa il 10/03/2024) e ha precisato che non è stato indicato in che modo la memoria difensiva avrebbe potuto incidere sul giudizio. Quanto alla richiesta di detenzione domiciliare, il Tribunale l'ha esaminata e l'ha ritenuta inammissibile per l'entità della pena residua; il ricorrente stesso aveva ammesso tale preclusione. Infine, la Corte ha affermato che il termine di 30 giorni previsto dall'art. 51 ter ord. pen. non è un termine a difesa rinunciabile: la sua decorrenza determina solo l'inefficacia del decreto di sospensione del magistrato di sorveglianza, senza impedire al Tribunale di decidere sulla revoca. Ricorso rigettato.

Norme richiamate

  • art. 51 ter ord. pen.

    "la persona sottoposta a misura alternativa pone in essere comportamenti suscettibili di determinarne la revoca, il magistrato di sorveglianza, nella cui giurisdizione la misura è in esecuzione, ne dà immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza affinché decida in ordine alla prosecuzione, sostituzione o revoca della misura"; "nell’ipotesi di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione della misura alternativa e ordinare l’accompagnamento in istituto del trasgressore. Il provvedimento di sospensione perde efficacia se la decisione del tribunale non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti"

    Il termine di 30 giorni non è assimilabile a un termine a difesa rinunciabile. La sua decorrenza comporta soltanto l'inefficacia del provvedimento di sospensione adottato dal magistrato di sorveglianza, ma non preclude né incide sul potere del Tribunale di sorveglianza di decidere sulla revoca della misura.

  • art. 47, undicesimo comma, ord. pen.

    La revoca della misura alternativa non deriva automaticamente dalla mera violazione delle prescrizioni, ma dall'apprezzamento discrezionale del giudice che deve motivare logicamente e adeguatamente che la violazione sia incompatibile con la prosecuzione della prova; il giudizio è globale e valorizza la gravità di episodi specifici nell'ottica del recupero sociale.

  • art. 127, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di considerare le memorie difensive; la Corte ha ritenuto che, anche prescindendo da eventuali omissioni formali, non è provata la rilevanza decisiva delle allegazioni difensive rispetto agli elementi fattuali valorizzati dal Tribunale.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla decisione su richieste urgenti (detenzione domiciliare); la Corte ha ritenuto che la questione è stata comunque esaminata dal Tribunale e giudicata inammissibile per l'entità della pena residua.

  • art. 47 ter ord. pen.

    Norma richiamata nella motivazione sulla procedura di decisione relativa alle misure alternative; utilizzata per inquadrare la valutazione dell'ammissibilità di misure sostitutive come la detenzione domiciliare.

Massime di principio

  • La revoca di una misura alternativa (es. affidamento in prova) è una valutazione discrezionale del Tribunale di sorveglianza: occorre una motivazione logica e adeguata che colleghi le violazioni concrete all'incompatibilità della prosecuzione della misura.
  • Non basta una singola violazione formale: il Tribunale valuta la gravità complessiva e specifica degli episodi e il periodo di esecuzione considerato nel suo complesso, tenendo conto anche degli elementi positivi, se decisivi.
  • Le memorie difensive devono essere esaminate, ma la loro omissione non determina automaticamente la cassazione se dal testo non risulta come quelle emergenze avrebbero potuto influire sul giudizio finale.
  • Il termine di 30 giorni previsto dall'art. 51 ter ord. pen. non è un termine a difesa rinunciabile: la sua scadenza produce solo l'inefficacia del decreto di sospensione del magistrato e non impedisce al Tribunale di revocare la misura.
  • Le richieste di sostituzione della misura con la detenzione domiciliare sono valutate anche in funzione della pena residua: se la pena residua rende inammissibile la misura alternativa, la richiesta può essere respinta per tale motivo.
  • Per contrastare efficacemente una richiesta di revoca è necessario documentare in modo concreto e specifico elementi di positiva esecuzione della misura che possano essere ritenuti idonei a escludere l'incompatibilità tra condotte emerse e prosecuzione della prova.

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