Sentenza n. 5955/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - del Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, n. 172 del 13 dicembre 2022, avente ad oggetto “Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi” pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 151 del 14 dicembre 2022 della Regione Veneto; - di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in quanto lesivo dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi della ricorrente, e precisamente: - il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato il 6 luglio 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 15 settembre 2022, recante la “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - il Decreto del Ministero della Salute adottato il 6 ottobre 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 26 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispostivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - l'atto n. 181/CSR del 7 novembre 2019 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento regionale di ripartizione degli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché i relativi decreti ministeriali e l'accordo della Conferenza Stato-Regioni
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto della Regione Veneto che le addebitava una quota degli oneri di ripiano derivanti dal superamento dei tetti regionali di spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, nonché i decreti ministeriali presupposti e l'accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019. Dal testo non emergono gli specifici vizi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di aver aderito alla procedura prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, provvedendo al pagamento del 48 per cento dell'importo originariamente addebitato, e ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 84, comma 4, c.p.a. Ha escluso la cessazione della materia del contendere perché, sebbene la disciplina richieda cumulativamente il tempestivo pagamento della quota ridotta e l'attestazione del competente ente regionale o provinciale sull'avvenuto pagamento, nel fascicolo non risultava depositato il provvedimento regionale o provinciale di accertamento. Tuttavia, dalla dichiarazione della ricorrente, dall'adesione alla procedura di riduzione e dall'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie è stata desunta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia e delle sopravvenienze normative.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Base normativa del meccanismo di determinazione dei tetti di spesa per dispositivi medici e del ripiano del loro superamento.
art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56
Le aziende fornitrici di dispositivi medici [...] versano [...] la restante quota [...] nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. [...] L'integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale [...] Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento [...] determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi [...]
La cessazione della materia del contendere richiede il concorso del pagamento tempestivo della quota ridotta e dell'accertamento del pagamento da parte dell'ente regionale o provinciale competente.
art. 84, comma 4, c.p.a.
il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa
La sopravvenuta carenza di interesse può essere desunta da fatti, atti o comportamenti univoci successivi alla proposizione del ricorso, inclusa l'adesione alla procedura normativa di definizione e l'adempimento delle obbligazioni conseguenti.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Consente la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Quando una disciplina speciale subordina la cessazione della materia del contendere al concorso di più adempimenti posti a carico di soggetti diversi, la cessazione può essere dichiarata solo dopo la prova di tutti gli elementi richiesti, compreso l'eventuale accertamento formale dell'ente pubblico competente.
- L'adesione del ricorrente a una procedura normativa di definizione della posizione controversa e l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie conseguenti possono integrare fatti univoci dai quali desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, anche quando non ricorrono tutti i presupposti formali per la cessazione della materia del contendere.
- La mancata produzione dell'attestazione regionale o provinciale richiesta dalla legge impedisce di dichiarare la cessazione della materia del contendere, ma non preclude la dichiarazione di improcedibilità qualora il comportamento processuale e sostanziale della parte dimostri il venir meno dell'interesse alla decisione.
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