Sentenza n. 1770/2026 - Torino, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio che non aveva incluso i sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio e ha chiesto l'accertamento del diritto al ricalcolo dell'indennità con inclusione dei sei aumenti periodici di stipendio previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, oltre interessi e rivalutazione. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dell'art. 21 della l. n. 232/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed errato apprezzamento dei presupposti e violazione dell'art. 36 Cost. L'INPS ha eccepito preliminarmente la decadenza per mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno dell'anno di maturazione dei requisiti e, nel merito, ha contestato la spettanza del beneficio al personale cessato a domanda.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di decadenza, ritenendo che il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 non abbia natura perentoria. Il termine costituisce un onere funzionale a ottenere la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo, ma il suo mancato rispetto non determina la perdita del beneficio, anche perché la legge non prevede espressamente una decadenza e una diversa interpretazione produrrebbe un'irragionevole disparità di trattamento. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il giudice ha ritenuto che l'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 mantenga applicabile al personale delle forze di polizia a ordinamento militare l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, senza distinzione tra ordinamento civile e militare. Il beneficio spetta anche a chi cessa dal servizio a domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda invece il calcolo della base pensionabile e non modifica il regime del trattamento di fine servizio, che ha natura di retribuzione differita. L'INPS è stato ritenuto legittimato passivamente perché titolare del potere di calcolare, liquidare e corrispondere il trattamento di fine servizio. Sono stati riconosciuti gli emolumenti dovuti e gli interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo; è stata invece respinta la domanda di rivalutazione monetaria, esclusa dall'art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991 e dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994. L'INPS è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori, con rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987
I sei scatti stipendiali sono riconosciuti al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
La disposizione si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare cessato a domanda, quando siano integrati i requisiti anagrafico e contributivo; il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non è decadenziale.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387.
La norma mantiene il beneficio dei sei scatti per il personale delle forze di polizia a ordinamento militare, senza distinzione rispetto al personale a ordinamento civile.
art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987
La disposizione, nella parte che limitava il beneficio a cessazioni per età, inabilità permanente o decesso, è stata ritenuta abrogata dal d.lgs. n. 66/2010 e non più ostativa al riconoscimento del beneficio in caso di cessazione a domanda.
art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010
L'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non comporta la reviviscenza della precedente formulazione restrittiva dell'art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
Sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile ...
La disposizione opera ai soli fini della base pensionabile e non incide sul calcolo del trattamento di fine servizio, che costituisce retribuzione differita.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Esclude la rivalutazione monetaria sulle somme dovute a titolo di trattamento di fine servizio nei limiti considerati dalla sentenza.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Concorre a escludere il riconoscimento della rivalutazione monetaria sulla somma dovuta a titolo di trattamento di fine servizio.
art. 81 Cost.
Il principio di copertura finanziaria opera come limite per il legislatore e non impedisce al giudice di interpretare e applicare la disciplina vigente; il beneficio è comunque assistito dalla copertura prevista dall'art. 1 del d.l. n. 387/1987.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare collocato a riposo a domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.
- Il termine del 30 giugno previsto per la presentazione della domanda di collocamento a riposo dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 non ha natura decadenziale in assenza di un'espressa previsione normativa; il suo rispetto costituisce un onere collegato alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che attribuisce i sei scatti ai fini della base pensionabile previo pagamento della contribuzione, disciplina il trattamento pensionistico e non modifica il regime di calcolo del trattamento di fine servizio, avente natura di retribuzione differita.
- L'INPS è legittimato passivamente nelle controversie relative alla quantificazione e liquidazione del trattamento di fine servizio, poiché è l'ente titolare del potere di calcolarlo, liquidarlo e corrisponderlo, anche quando si avvalga di atti dell'amministrazione di provenienza.
- Il riconoscimento degli emolumenti dovuti a titolo di trattamento di fine servizio può essere accompagnato dagli interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo, mentre la rivalutazione monetaria è esclusa nei casi disciplinati dall'art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991 e dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994.
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