Sentenza n. 4122/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del silenzio rigetto maturato sulla istanza di accesso agli atti inviata a mezzo pec in data 21.01.2026 al Comune di Teverola.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata il 21 gennaio 2026, relativa alla pretesa di pagamento del servizio idrico per l’anno 2020 e ai relativi atti presupposti, notificatori e interruttivi della prescrizione
Esito
Favorevole al ricorrente (condominio)
Prevale il privato
La controversia
Il condominio, destinatario di un sollecito/avviso di accertamento esecutivo e intimazione di pagamento per euro 1.941,00, deduceva di non avere ricevuto le precedenti fatture, gli avvisi di accertamento e gli altri atti posti a fondamento della pretesa comunale. Presentava quindi al Comune un’istanza di accesso documentale ex artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, chiedendo copia del contratto di fornitura, dell’estratto della situazione economica dell’utenza, delle fatture, degli avvisi di accertamento esecutivo, delle relazioni di notificazione, dei solleciti, degli eventuali atti di pignoramento, delle messe in mora e degli atti interruttivi della prescrizione, nonché degli atti connessi. A fronte del silenzio dell’amministrazione, il condominio sosteneva di avere un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza della documentazione, funzionale alla verifica della correttezza dell’iter seguito dal Comune e all’eventuale esercizio delle proprie difese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistente il collegamento tra la documentazione richiesta e la posizione del condominio quale soggetto passivo della pretesa creditoria comunale. L’istanza era diretta a ricostruire l’iter di formazione e notificazione dell’atto di riscossione del canone idrico e, pertanto, soddisfaceva il requisito dell’interesse diretto, concreto e attuale previsto dall’art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990. Il giudice ha precisato che l’accesso difensivo e conoscitivo può essere esercitato in via prodromica e preventiva, senza necessità che sia già pendente un giudizio di impugnazione e senza che la possibilità di acquisire i documenti nel successivo processo escluda l’interesse all’accesso. Il silenzio del Comune ha impedito al ricorrente di verificare la legittimità e correttezza dell’attività amministrativa e ha leso il suo interesse conoscitivo. Il Comune è stato ordinato di esibire la documentazione richiesta, consentendo l’estrazione di copia, oppure di attestare l’inesistenza o il mancato possesso degli atti, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Prefetto di Caserta o un funzionario da lui delegato quale commissario ad acta, con incarico da esercitare nei successivi trenta giorni. Le spese di lite sono state compensate, anche perché parte della documentazione avrebbe potuto essere già nella disponibilità del condominio e non era stata fornita una specifica motivazione circa tale mancata disponibilità.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
interesse diretto, concreto e attuale
Il soggetto destinatario di una pretesa creditoria amministrativa ha interesse diretto, concreto e attuale ad accedere agli atti relativi alla formazione, notificazione e riscossione della pretesa, quando la conoscenza sia funzionale alla verifica della sua legittimità e all’eventuale esercizio delle difese.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio
La sentenza di condanna può contenere le misure necessarie a rendere effettiva la tutela della posizione giuridica azionata, secondo il bisogno concreto emerso nel giudizio.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato compresa la nomina di un commissario ad acta, che può avvenire anche in sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l'ottemperanza
Il giudice amministrativo può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a subentrare in caso di inerzia.
Massime di principio
- Il destinatario di una pretesa creditoria della pubblica amministrazione vanta un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere agli atti relativi alla formazione, notificazione e riscossione della pretesa, quando la conoscenza sia funzionale a verificarne la correttezza e a valutare l’eventuale esercizio di difese.
- L’accesso documentale funzionale alla tutela di una situazione giuridica può essere richiesto anche in via preventiva e prodromica, senza che sia necessario avere già instaurato un giudizio di impugnazione dell’atto lesivo.
- La possibilità di acquisire i documenti nel successivo giudizio non esclude, di per sé, l’interesse attuale all’accesso amministrativo, quando l’ostensione sia necessaria per consentire al privato di decidere consapevolmente se e come agire in giudizio.
- In caso di accoglimento dell’azione di accesso, il giudice può ordinare all’amministrazione di esibire i documenti, oppure di attestare la loro inesistenza o il mancato possesso, e può nominare già in sede di cognizione un commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1421/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1422/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1423/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1424/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1425/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1426/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →