Cassazione Penale, Sentenza n. 20162/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto, da parte del Tribunale di Sorveglianza, dell'istanza di differimento dell'esecuzione della pena o, in subordine, di detenzione domiciliare per motivi di salute. La difesa ha denunciato violazioni degli artt. 47-ter dell'ordinamento penitenziario (legge 26/07/1975 n.354) e 147 c.p., sostenendo che dalla relazione sanitaria aggiornata risultava l'incompatibilità delle condizioni di salute del detenuto con l'ambiente carcerario e che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato tale documentazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, disponendo il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma. La Corte ha censurato l'insufficiente motivazione del Tribunale, che pur richiamando la relazione sanitaria non ha spiegato se e perché la situazione clinica, segnalata come "suscettibile di peggioramento improvviso ed imprevedibile", fosse compatibile con la detenzione. Al giudice di rinvio è imposto di valutare nuovamente la richiesta, rendendo adeguata motivazione e, se necessario, disponendo accertamenti medici e nomina di perito.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), art. 47-ter
L'art. 47-ter disciplina le misure alternative per motivi di salute (detenzione domiciliare). La Corte richiama che la detenzione domiciliare, oltre a tutelare la salute, tende al reinserimento sociale e che, se le condizioni di salute richiedono contatti con presidi sanitari territoriali (art. 47-ter, comma 1, lett. c)), la detenzione domiciliare può essere disposta. Inoltre, la giurisprudenza impone al giudice di procedere ad accertamenti medici e, se necessario, a nominare un perito quando la documentazione sanitaria attesti seriamente l'incompatibilità con il carcere.
Codice penale, art. 147 (differimento dell'esecuzione della pena)
L'art. 147 permette il differimento dell'esecuzione della pena quando eseguirla sarebbe contrario al diritto alla salute e al senso di umanità (ad es. prognosi infausta o sofferenze eccessive). La Corte distingue tra il differimento (mirato a evitare l'esecuzione in spregio della salute/senso di umanità) e la detenzione domiciliare (finalizzata al reinserimento), precisando che il giudice, pur riconoscendo l'incompatibilità con il carcere, può scegliere la detenzione domiciliare in luogo del differimento se ritiene prevalente l'esigenza di contenere la pericolosità residua del condannato.
Massime di principio
- Se la documentazione clinica indica seriamente l'incompatibilità delle condizioni di salute con il carcere, il giudice deve valutare concretamente tale incompatibilità e motivare adeguatamente la decisione.
- Quando la situazione medica comporta rischio di peggioramento improvviso o prognosi infausta, aumenta la probabilità che l'istituto del differimento sia applicabile; in ogni caso il giudice deve spiegare perché ritiene compatibile la detenzione o preferibile una misura diversa.
- Il giudice può optare per la detenzione domiciliare anziché per il differimento solo se prevale l'esigenza di tutelare la collettività contenendo la pericolosità residua; tale scelta deve essere motivata.
- In presenza di documentazione sanitaria significativa, è obbligatorio disporre accertamenti medici integrativi e, se occorre, nominare un perito per fondare adeguatamente la decisione.
- L'assenza di motivazione sufficiente rispetto al peso di una relazione sanitaria aggiornata determina l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo giudizio.
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