Direttiva 2008/31
Direttiva 2008/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2008 , che modifica la direttiva 98/8/CE relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2008/31/CE adegua la direttiva 98/8/CE sul mercato dei biocidi alla procedura di regolamentazione con controllo introdotta dalla decisione 2006/512/CE. La finalità è assicurare che le misure di portata generale che incidono su elementi non essenziali della direttiva siano adottate con il nuovo procedimento rafforzato, con coinvolgimento del Parlamento europeo e del Consiglio. La direttiva interviene su valutazioni, programma di lavoro decennale, criteri comuni per gli esperimenti, procedura decisionale della Commissione e adeguamento tecnico degli allegati. Non è previsto un termine di recepimento, perché le modifiche sono considerate meramente tecniche e relative alla procedura di comitato.
Modifica tecnica della direttiva 98/8/CE sui biocidi per adeguare alla procedura di regolamentazione con controllo le competenze di esecuzione conferite alla Commissione
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri in quanto modifica la direttiva 98/8/CE relativa all’immissione sul mercato dei biocidi. Incide in particolare sulle procedure decisionali della Commissione, sul ruolo del comitato permanente sui biocidi e sulle modalità di adozione di misure tecniche relative a principi attivi, allegati e programma di riesame. Secondo il considerando 6, le modifiche hanno natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, per cui non sono richiesti ulteriori provvedimenti di recepimento nazionali.
Direttiva 2008/31/CE: adeguamento tecnico della direttiva biocidi alla procedura di regolamentazione con controllo
La direttiva 2008/31/CE interviene in modo puntuale sulla direttiva 98/8/CE relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, per adeguarla alla riforma della comitatologia introdotta dalla decisione 2006/512/CE. L’obiettivo è fare sì che le misure di portata generale che incidono su elementi non essenziali dell’atto di base siano adottate mediante procedura di regolamentazione con controllo, con un rafforzamento del controllo del Parlamento europeo e del Consiglio.
Finalità e contesto normativo
I considerando spiegano che la direttiva 98/8/CE già rinviava alla decisione 1999/468/CE per alcune misure di esecuzione. Poiché la decisione 2006/512/CE ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per gli atti di portata generale destinati a modificare o completare elementi non essenziali di un atto adottato secondo l’articolo 251 del trattato, anche la direttiva sui biocidi deve essere allineata a tale meccanismo. La Commissione deve quindi esercitare nuovi poteri regolatori, ma entro il perimetro delle competenze di esecuzione conferite dall’atto di base.
Ambito delle modifiche
Le modifiche riguardano esclusivamente la direttiva 98/8/CE e, in particolare:
- le decisioni della Commissione in materia di valutazione dei fascicoli;
- il programma di lavoro decennale per i principi attivi già presenti sul mercato;
- i criteri comuni per l’applicazione delle norme sugli esperimenti;
- le modalità di formazione del progetto di decisione ex articolo 27;
- il funzionamento del comitato permanente sui biocidi;
- l’adeguamento al progresso tecnico degli allegati e delle descrizioni dei tipi di prodotti.
Obblighi e poteri della Commissione
La direttiva rafforza e specifica il ruolo della Commissione in più punti.
Nel sistema di valutazione previsto dagli articoli 10 e 11 della direttiva 98/8/CE, la Commissione deve adottare una decisione entro 12 mesi dal ricevimento della valutazione. Tale decisione è espressamente qualificata come misura destinata a modificare elementi non essenziali della direttiva e, per questo, deve essere adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 4.
Per il programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, la Commissione deve:
- avviare il programma subito dopo l’adozione della direttiva;
- esaminare sistematicamente tutti i principi attivi già in commercio alla data di cui all’articolo 34, paragrafo 1, per usi diversi da quelli indicati all’articolo 2, paragrafo 2, lettere c) e d);
- definire con regolamenti, adottati con procedura di regolamentazione con controllo, le priorità di valutazione e il relativo scadenzario;
- presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, non oltre due anni prima del completamento del programma, una relazione sui risultati raggiunti.
Sempre con procedura di regolamentazione con controllo devono essere adottati i criteri comuni per l’applicazione dell’articolo 17, paragrafo 5, inclusi i quantitativi massimi di principi attivi o biocidi utilizzabili negli esperimenti e i dati minimi necessari per la valutazione.
Comitologia e comitato permanente sui biocidi
L’articolo 28 viene riscritto in modo organico. La Commissione è assistita da un comitato permanente sui biocidi.
La direttiva distingue tre ipotesi procedurali:
- nei casi di cui al paragrafo 2, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, con termine di tre mesi per il parere di cui all’articolo 4, paragrafo 3;
- nei casi di cui al paragrafo 3, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, con termine di tre mesi per l’articolo 5, paragrafo 6;
- nei casi di cui al paragrafo 4, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE.
Il nuovo assetto chiarisce dunque quali atti restano soggetti alla procedura tradizionale di comitato e quali, invece, richiedono il controllo di Parlamento e Consiglio.
Adeguamento al progresso tecnico
L’articolo 29 è sostituito per consentire l’adozione delle misure necessarie all’adeguamento al progresso tecnico degli allegati IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA e IVB, nonché delle descrizioni dei tipi di prodotti dell’allegato V e delle informazioni richieste per ciascun tipo di prodotto. Anche qui la direttiva precisa che si tratta di misure che modificano elementi non essenziali dell’atto di base e che quindi devono essere adottate con procedura di regolamentazione con controllo.
Recezione, efficacia e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Non è previsto un termine di recepimento nazionale. Il considerando 6 afferma espressamente che le modifiche hanno natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato; per tale ragione non occorrono disposizioni di trasposizione da parte degli Stati membri.
Indicazioni operative per il professionista
Per avvocati e commercialisti che assistano operatori del settore biocidi, la rilevanza della direttiva è soprattutto procedurale:
- incide sui tempi e sulle modalità di adozione delle decisioni della Commissione;
- rafforza il controllo sulle misure che aggiornano il quadro tecnico e scientifico;
- conferma che il cuore sostanziale della disciplina resta quello della direttiva 98/8/CE, mentre qui si interviene sulla governance normativa e sui poteri di esecuzione.
In pratica, la direttiva non introduce nuovi obblighi diretti per gli operatori economici, ma modifica il modo in cui vengono adottati gli atti che possono incidere sull’immissione sul mercato, sulla valutazione dei principi attivi e sull’aggiornamento degli allegati tecnici.
Disposizioni principali
Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo
La direttiva modifica la direttiva 98/8/CE per prevedere che le misure della Commissione che incidono su elementi non essenziali siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE, come modificata dalla decisione 2006/512/CE.
Valutazione dei fascicoli e decisioni della Commissione
All’articolo 10, paragrafo 5, e all’articolo 11, paragrafo 4, si stabilisce che la Commissione adotta, entro 12 mesi dal ricevimento della valutazione, una decisione intesa a modificare elementi non essenziali della direttiva secondo la procedura di regolamentazione con controllo. È inoltre previsto che i fascicoli completi dei dati relativi alla valutazione siano messi a disposizione del comitato di cui all’articolo 28, paragrafo 1.
Programma di lavoro decennale per i principi attivi esistenti
L’articolo 16, paragrafo 2, impone alla Commissione di avviare un programma di lavoro decennale per l’esame sistematico di tutti i principi attivi già in commercio alla data di cui all’articolo 34, paragrafo 1, per usi diversi da quelli di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere c) e d). La preparazione e attuazione del programma, comprese priorità e calendario, sono fissate con regolamenti adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo. Entro due anni prima del completamento del programma, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
Criteri comuni per gli esperimenti
L’articolo 17, paragrafo 5, prevede l’adozione di criteri comuni per l’applicazione della norma, in particolare sui quantitativi massimi di principi attivi o biocidi impiegabili negli esperimenti e sui dati minimi da fornire per la valutazione. Anche tali misure sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo.
Procedura decisionale dell’articolo 27
L’articolo 27, paragrafo 2, stabilisce che, al termine del periodo previsto, la Commissione prepara un progetto di decisione secondo la pertinente procedura dell’articolo 28, paragrafi 2 o 4, sulla base dei documenti dello Stato membro valutatore, di eventuali pareri di comitati scientifici consultivi, delle osservazioni di altri Stati membri e dei richiedenti e di altre informazioni pertinenti.
Comitato permanente sui biocidi e regole di comitologia
L’articolo 28 è riscritto: la Commissione è assistita da un comitato permanente sui biocidi. Sono disciplinati i riferimenti alla decisione 1999/468/CE: per il paragrafo 2 si applicano gli articoli 4 e 7 con termine di tre mesi; per il paragrafo 3 si applicano gli articoli 5 e 7 con termine di tre mesi; il nuovo paragrafo 4 rinvia all’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e all’articolo 7.
Adeguamento al progresso tecnico degli allegati
L’articolo 29 è sostituito per prevedere misure di adeguamento al progresso tecnico degli allegati IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA e IVB o delle descrizioni dei tipi di prodotti dell’allegato V, nonché per specificare le informazioni richieste per ciascun tipo di prodotto. Tali misure che modificano elementi non essenziali sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri. Non è indicato alcun termine di recepimento, in coerenza con il considerando 6 che esclude la necessità di disposizioni nazionali di trasposizione.
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