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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6578/2020 del 09/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente, cittadino nigeriano proveniente dall’Edo State, aveva impugnato il rigetto della richiesta di protezione internazionale e del permesso per motivi umanitari. Il Tribunale di L’Aquila, con ordinanza del 13 luglio 2016 resa ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., aveva confermato il diniego della Commissione territoriale; la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza depositata il 3 agosto 2017, aveva respinto il gravame, ritenendo inattendibile il racconto, generico, confuso e privo di riscontri e di fondamento razionale. Aveva inoltre escluso che in Nigeria, e in particolare nell’area rilevante, ricorresse una violenza indiscriminata di intensità tale da esporre ogni civile, per la sola presenza nel Paese, a un rischio effettivo di grave danno; aveva escluso anche una vulnerabilità individuale idonea a giustificare la protezione umanitaria. In Cassazione sono stati proposti quattro motivi: il primo denunciava, con riferimento alla protezione sussidiaria, la violazione degli artt. 8 del d.lgs. n. 25/2008 e 3 e 14 del d.lgs. n. 251/2007, nonché omesso esame e motivazione apparente, per la mancata approfondita valutazione della violenza generalizzata in Nigeria e nell’Edo State; il secondo formulava analoga censura rispetto alla Libia, Paese di transito. Il terzo motivo denunciava, in relazione alla protezione umanitaria, la violazione degli artt. 5, comma 6, e 19 del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 32 del d.lgs. n. 25/2008, nonché omesso esame e motivazione apparente per la mancata valutazione della situazione in Nigeria e nell’Edo State; il quarto riproponeva la censura con riguardo alla Libia. Il ricorrente contestava così, in sostanza, l’insufficienza dell’indagine sulla situazione generale dei Paesi indicati e l’omessa cooperazione istruttoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che tutti e quattro i motivi investivano la valutazione della situazione dei Paesi senza confrontarsi utilmente con la ratio della decisione d’appello, fondata anzitutto sulla non credibilità del narrato. La valutazione di credibilità è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e in cassazione è censurabile soltanto nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo o per anomalie motivazionali radicali, non mediante una diversa lettura delle dichiarazioni. La Corte ha inoltre precisato che il dovere di cooperazione istruttoria presuppone un’allegazione affidabile e sufficientemente circostanziata e non opera quando il richiedente abbia reso una versione inattendibile; anche secondo l’orientamento che ammette l’esame della violenza indiscriminata nonostante la non credibilità della vicenda personale, il giudizio di non credibilità non deve investire la provenienza dall’area interessata e l’onere di allegazione resta a carico del richiedente. Nel caso concreto, i fatti narrati — il timore di essere perseguitato da adoratori di un idolo perché non avrebbe voluto partecipare al culto — non erano circostanziati in modo da ricondursi alla fattispecie dell’art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251/2007. La protezione sussidiaria ex tale disposizione, inoltre, non è in linea di principio riferibile al Paese di transito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.200, oltre spese prenotate a debito; è stata altresì dichiarata la sussistenza, ove dovuto, dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Tale apprezzamento di fatto, che non è per questo sindacabile sotto il profilo della sua erroneità in diritto, è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito.

    La valutazione di credibilità del richiedente è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. In cassazione può essere contestata soltanto per omesso esame di un fatto decisivo o per anomalie motivazionali radicali; non è sufficiente lamentare l’insufficienza della motivazione o proporre una diversa interpretazione delle dichiarazioni.

  • art. 8 del d.lgs. n. 25/2008

    Tutti i sopradetti motivi lamentano un vizio comune, consistente nel censurare la sentenza impugnata poichè questa non avrebbe proceduto a vagliare le istanze introdotte dal ricorrente in base ad un’approfondita valutazione della situazione generale del paese di provenienza e si prestano ad un pregiudiziale rilievo di inammissibilità rendendo pleonastico il rilievo operato dalla soprarichiamata ordinanza interlocutoria.

    La censura relativa alla valutazione della situazione del Paese non supera il rilievo preliminare d’inammissibilità quando non si confronta con la ragione decisiva della sentenza, costituita dalla non credibilità del richiedente. La pronuncia non enuncia una distinta regola interpretativa dell’art. 8.

  • art. 3 del d.lgs. n. 251/2007

    Nè per vero l’assorbenza che si lega a questo rilievo si presta a smentita sotto il profilo della pretesa violazione del dovere di cooperazione istruttoria, dovendo qui ribadirsi, ancora come affermato da questa Corte, in linea più generale il principio che l’attivazione del dovere in parola è imprescindibile dalla credibilità del narrante, sicchè esso “non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi”.

    La cooperazione istruttoria è collegata alla credibilità e all’affidabilità delle allegazioni: non scatta quando il richiedente espone una versione inattendibile e non coopera mediante un’allegazione affidabile.

  • art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251/2007

    E su questo presupposto il ricorso si rivelerebbe comunque carente atteso che i fatti narrati dal ricorrente – che, segnatamente, si radica sul rappresentato timore circa i “disturbi” di cui lo avrebbero fatto bersaglio gli adoratori di un idolo al cui culto egli non avrebbe voluto prestarsi – esulano manifestamente dalla fattispecie contemplata dall’art. 14, citata lett. c) che in ogni caso, come ancora già affermato, non sarebbe, in linea di principio, mai ravvisabile in relazione al paese di transito.

    La protezione sussidiaria prevista per il rischio derivante da violenza indiscriminata presuppone allegazioni riconducibili alla fattispecie normativa; la Corte esclude che i fatti personali narrati nel caso concreto vi rientrino. La pronuncia afferma inoltre che tale ipotesi non è, in linea di principio, ravvisabile rispetto al Paese di transito.

  • art. 14 del d.lgs. n. 251/2007

    E su questo presupposto il ricorso si rivelerebbe comunque carente atteso che i fatti narrati dal ricorrente – che, segnatamente, si radica sul rappresentato timore circa i “disturbi” di cui lo avrebbero fatto bersaglio gli adoratori di un idolo al cui culto egli non avrebbe voluto prestarsi – esulano manifestamente dalla fattispecie contemplata dall’art. 14, citata lett. c) che in ogni caso, come ancora già affermato, non sarebbe, in linea di principio, mai ravvisabile in relazione al paese di transito.

    La disposizione, nella fattispecie di cui alla lett. c), non si applica a timori personali che, per come allegati, non integrano il rischio di danno grave da violenza indiscriminata; la Corte esclude inoltre, in linea di principio, che tale forma di protezione sia riferibile al Paese di transito.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002

    Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

    La dichiarazione d’inammissibilità comporta, ove dovuto, il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Il giudizio sulla credibilità delle dichiarazioni del richiedente protezione è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è sindacabile soltanto nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo o delle anomalie motivazionali radicali, e non mediante la richiesta di una diversa lettura del racconto.
  • Il dovere di cooperazione istruttoria in materia di protezione internazionale presuppone allegazioni affidabili e sufficientemente circostanziate; non scatta quando il richiedente fonda la domanda su una versione ritenuta inattendibile.
  • Anche quando la non credibilità della vicenda personale non escluda in assoluto l’esame della violenza indiscriminata, occorre che non sia contestata la provenienza del richiedente dall’area interessata e resta necessario che i fatti rilevanti siano adeguatamente allegati; la cooperazione istruttoria incide sulla prova, non elimina l’onere di allegazione.
  • La protezione sussidiaria prevista dall’art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251/2007 non è, in linea di principio, ravvisabile con riferimento al Paese di transito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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