Cassazione Civile, Ordinanza n. 21992/2021 del 30/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Il tribunale aveva dichiarato il fallimento di una società in accomandita semplice su ricorso proposto da una società mandataria di un istituto di credito. La società e il socio accomandatario avevano reclamato la sentenza di fallimento, ma la corte d'appello aveva respinto il reclamo ritenendo: sussistente il superamento della soglia di fallibilità prevista dall'art. 1, comma 2, l.f.; rispettato il termine annuale di cui all'art. 10 l.f. dalla cancellazione della società dal registro delle imprese; non violato il diritto di difesa quanto alla comparizione prefallimentare, nonostante l'abbreviazione del termine di comparizione; legittima, infine, la notifica del ricorso per fallimento eseguita con deposito presso la casa comunale dopo il mancato rinvenimento degli organi sociali presso la sede. In cassazione i ricorrenti deducevano due motivi: 1) violazione degli artt. 10 l.f. e 115 c.p.c., sostenendo che il certificato camerale attestava una data di cancellazione anteriore e quindi il fallimento era stato pronunciato oltre il termine annuale; 2) violazione dell'art. 15, comma 3, l.f., per la ritenuta legittimità del decreto di convocazione che aveva abbreviato a dieci giorni il termine per la notifica, assumendo leso il diritto di difesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e perché non coglieva la ratio decidendi: la censura si fondava sull'annotazione dello scioglimento della società, ma non dimostrava l'equivalenza con la cancellazione dal registro delle imprese, che è il dato rilevante ai fini dell'art. 10 l.f.; inoltre era inammissibile la doglianza ex art. 115 c.p.c. perché priva di adeguato riscontro documentale. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la riduzione del termine di comparizione nel procedimento per la dichiarazione di fallimento può integrare nullità astratta, ma non determina invalidità se il debitore ha comunque partecipato all'udienza, ha svolto difese e non ha indicato specifici pregiudizi difensivi. Nel caso concreto, il decreto di abbreviazione risultava comunque sottoscritto dal presidente di sezione e i ricorrenti avevano partecipato attivamente all'udienza senza riserve. Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla sulle spese per mancata costituzione degli intimati; è stato altresì disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, l.f.
La dichiarazione di fallimento presuppone il superamento dei parametri dimensionali previsti dalla legge; nel caso concreto la Corte d'appello aveva ritenuto integrato il requisito per l'esposizione debitoria superiore alla soglia.
art. 10 l.f.
Il termine annuale per la dichiarazione di fallimento decorre dalla cancellazione della società dal registro delle imprese; non è sufficiente fare riferimento al solo scioglimento o alla sua annotazione.
art. 15 l.f.
Nel procedimento prefallimentare il decreto di convocazione e l'eventuale abbreviazione del termine devono rispettare le forme previste dalla legge; tuttavia la violazione del termine non comporta nullità se lo scopo dell'atto è raggiunto e il debitore ha comunque potuto difendersi.
art. 15, comma 3, l.f.
Tra notifica del decreto di convocazione e udienza deve intercorrere il termine minimo di quindici giorni, salvo abbreviazione nelle forme previste.
art. 15, comma 5, l.f.
L'abbreviazione del termine deve risultare da decreto motivato sottoscritto dal presidente del tribunale o del collegio competente.
art. 156 c.p.c.
Le nullità processuali non sono dichiarate quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo; la partecipazione attiva del debitore all'udienza esclude la nullità del decreto di convocazione per mancato rispetto del termine.
art. 115 c.p.c.
La censura sulla mancata considerazione di un documento è inammissibile se non è adeguatamente supportata e se non si confronta con la ratio della decisione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile se non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata o se si limita ad opporre una diversa lettura di un documento senza dimostrare il fatto decisivo su cui la decisione si fonda.
- Ai fini del termine annuale per la dichiarazione di fallimento di una società cancellata, rileva la data di cancellazione dal registro delle imprese e non la sola data di scioglimento o di annotazione dell'atto di scioglimento.
- La violazione del termine minimo tra notifica del decreto di convocazione e udienza nel procedimento prefallimentare non comporta nullità automatica se il debitore ha partecipato all'udienza, ha svolto difese nel merito e non ha allegato uno specifico pregiudizio difensivo.
- Il principio di raggiungimento dello scopo dell'atto ex art. 156 c.p.c. impedisce di dichiarare la nullità del decreto di convocazione quando la parte abbia comunque conseguito la possibilità effettiva di difendersi.
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