Cassazione Penale, Ordinanza n. 22809/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena in anni quattro di reclusione ed euro 17.333,00 di multa per un reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha denunciato inosservanza ed erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che non sarebbe stata correttamente esclusa la fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, dei cui presupposti applicativi avrebbe dovuto beneficiare in ragione delle caratteristiche della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale che aveva negato la lieve entità sulla base di una lettura complessiva del fatto e di elementi sintomatici di professionalità dell'attività di spaccio, non estemporanea. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice applicata in sentenza di merito per la condotta di detenzione/cessione di stupefacenti contestata all'imputato
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
la lieve entità richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità della sostanza; il riconoscimento va escluso quando anche uno solo degli elementi valutati deponga per una offensività non lieve
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per affermare la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- La qualificazione del fatto come di lieve entità in materia di stupefacenti non può fondarsi su un singolo indice isolato, ma esige una valutazione complessiva e coordinata di tutti i parametri normativi: mezzi, modalità, circostanze dell'azione, quantità e qualità della sostanza, con riferimento anche al grado di purezza.
- Il giudice può escludere l'ipotesi lieve quando anche uno solo degli elementi rilevanti dimostri che la lesione del bene giuridico protetto non è di minima offensività.
- La motivazione sul diniego della lieve entità deve dare conto dell'avvenuto vaglio di tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare perché alcuni elementi siano stati ritenuti prevalenti.
- È manifestamente infondato il motivo di ricorso che si limiti a contestare in modo generico la valutazione di merito sulla professionalità dell'attività di spaccio, senza evidenziare un vero vizio logico o giuridico nella ricostruzione complessiva del fatto.
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