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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06725/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005, con cui l’amministrazione finanziaria contestava a un imprenditore individuale un maggior reddito d’impresa derivante dalla plusvalenza realizzata nella cessione di un fabbricato aziendale, poi riacquistato a uso personale e rivenduto pochi mesi dopo. In primo grado il giudice tributario aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente, scorporando dal valore di cessione il valore del terreno di sedime e riconoscendo la tassazione rateizzata della plusvalenza; in appello la decisione veniva riformata solo in parte, confermando lo scorporo del terreno ma negando la ripartizione quinquennale della plusvalenza. In cassazione l’Agenzia deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 67 e 68 t.u.i.r. e dell’art. 36, commi 7 e ss., d.l. n. 223 del 2006, sostenendo che lo scorporo del terreno fosse previsto solo ai fini del calcolo dell’ammortamento e non della plusvalenza, e comunque non applicabile al periodo d’imposta 2005. Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 18 e 53 d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando omessa pronuncia della CTR sul parametro utilizzato per quantificare il terreno scorporato dal fabbricato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo osservando che le norme invocate dall’Agenzia non erano pertinenti: gli artt. 67 e 68 t.u.i.r. disciplinano le plusvalenze estranee all’esercizio d’impresa, mentre l’art. 36, comma 7, d.l. n. 223 del 2006 opera solo dal periodo d’imposta in corso al 4 luglio 2006; per l’anno 2005 era invece applicabile l’art. 86 t.u.i.r. La CTR, inoltre, non aveva fondato la decisione sull’applicazione dello scorporo normativo del terreno, ma sulla circostanza che il terreno non era mai stato annoverato tra i beni aziendali. È stato rigettato anche il secondo motivo, perché non sussiste omessa pronuncia quando la decisione adottata comporta necessariamente il rigetto del motivo di appello; al più, la doglianza poteva riguardare un difetto di motivazione, non dedotto in modo corretto. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il contribuente è rimasto intimato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato invocato per censurare la violazione di legge in tema di qualificazione e disciplina fiscale della plusvalenza.

  • art. 67 t.u.i.r.

    Richiamato dalla ricorrente ma ritenuto non pertinente, perché disciplina plusvalenze non conseguite nell'esercizio di impresa.

  • art. 68 t.u.i.r.

    Richiamato dalla ricorrente ma ritenuto non pertinente, in quanto correlato alle plusvalenze dei redditi diversi di cui all'art. 67.

  • art. 36, commi 7 e ss., d.l. n. 223 del 2006 conv. in L. n. 248 del 2006

    La Corte ha affermato che la regola dello scorporo del terreno dal valore del fabbricato vale per il calcolo del costo ammortizzabile e si applica solo dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, quindi non per l'anno 2005.

  • art. 36, comma 8, d.l. n. 223 del 2006 conv. in L. n. 248 del 2006

    "Le disposizioni del comma 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai fabbricati costruiti o acquistati nel corso di periodi di imposta precedenti"

    È stato usato per escludere l'applicazione retroattiva della disciplina del comma 7 all'anno d'imposta 2005.

  • art. 86 t.u.i.r.

    Individuato come norma effettivamente applicabile alla plusvalenza realizzata mediante cessione a titolo oneroso di beni relativi all'impresa, determinata dalla differenza tra corrispettivo e costo non ammortizzato.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Invocato per dedurre omessa pronuncia, ma la Corte ha chiarito che il vizio non ricorre se la decisione comporta implicitamente il rigetto del motivo non esaminato espressamente.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al preteso vizio di omessa pronuncia; la Corte ha escluso la sua violazione perché la statuizione di appello implicava il rigetto della doglianza dell'Agenzia.

  • art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla ricorrente in collegamento alla censura processuale, senza che la Corte vi ravvisasse una violazione decisiva.

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai motivi di appello; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo poiché la soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • In materia di plusvalenze immobiliari dell'impresa, la disciplina applicabile va individuata in base al periodo d'imposta e alla natura del bene: norme introdotte successivamente non sono applicabili retroattivamente se manca un'espressa previsione in tal senso.
  • Lo scorporo del valore del terreno rispetto al fabbricato, previsto dalla disciplina del costo ammortizzabile, non può essere automaticamente trasposto ad altre fattispecie impositive se la norma fiscale pertinente non lo prevede.
  • La plusvalenza su beni relativi all'impresa si determina, in linea generale, sulla differenza tra corrispettivo di cessione e costo non ammortizzato del bene, secondo la norma specificamente applicabile al caso concreto.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il rigetto di un motivo di appello è implicito nella decisione complessivamente adottata; in tal caso, se mai, la censura attiene alla motivazione e non all'art. 112 c.p.c.
  • La doglianza processuale sulla mancata esplicitazione dei criteri di stima richiede di confrontarsi con la motivazione della sentenza di primo grado e di spiegare specificamente perché essa sia insufficiente o incongrua.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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