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Sentenza

Sentenza n. 3076/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Roma (sezione terza ter) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202502457

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la decadenza dalle tariffe incentivanti riconosciute per un impianto fotovoltaico e contro gli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore incentivi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava la decadenza dalle tariffe incentivanti disposta dal GSE il 24 giugno 2021, relativa a un impianto fotovoltaico di 56,40 kW, nonché la richiesta di restituzione degli incentivi. In primo grado deduceva: violazione dell’art. 42 del d.lgs. 28/2011 e dell’art. 21-nonies l. 241/1990, sostenendo che il GSE avrebbe dovuto applicare una decurtazione e non la decadenza; superamento del termine ragionevole e del termine massimo di diciotto mesi per l’annullamento d’ufficio; irrilevanza o non gravità delle violazioni, travisamento dei fatti ed eccesso di potere. In appello lamentava inoltre la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione e l’erroneità delle valutazioni del TAR. La vicenda traeva origine dall’accertamento che la DIA prodotta per l’accesso agli incentivi riguardava un solo impianto di potenza inferiore rispetto ai quattro impianti realizzati e non autorizzava l’intervento complessivo; durante il sopralluogo erano inoltre stati prodotti allegati difformi dagli originali comunali, con indicazione di una potenza complessiva e di caratteristiche dell’intervento diverse. La società invocava anche lo smarrimento dell’originale della DIA da parte del Comune, il precedente trattamento relativo a un altro impianto e la pendenza del procedimento penale, chiedendo il rinvio o la sospensione del giudizio e una consulenza tecnica. Il Consiglio di Stato ha preliminarmente precisato che la richiesta di restituzione degli incentivi del 18 ottobre 2021 non era oggetto del giudizio, non essendo stata impugnata in primo grado e non potendo essere ricompresa nella generica formula riferita agli atti connessi e consequenziali.

La decisione

L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata, con salvezza degli atti impugnati. Il primo motivo è stato respinto perché la sentenza di primo grado conteneva una motivazione completa, seppur sintetica, su tutte le censure; era inoltre legittimo il richiamo per relationem a precedenti giurisprudenziali, non essendo stata dimostrata l’impossibilità di ricostruire il percorso argomentativo. Quanto al termine, il Collegio ha qualificato il potere esercitato dal GSE come potere vincolato di decadenza, e non come autotutela decisoria fondata su un successivo ripensamento dell’ammissione agli incentivi: la decadenza derivava dall’accertamento, in sede di verifica, dell’originaria mancanza dei requisiti per l’attribuzione patrimoniale. Pertanto non trovava applicazione il termine di diciotto mesi decorrente dalla precedente ammissione; comunque, qualora si fosse ritenuto applicabile il regime dell’art. 21-nonies, il termine sarebbe decorso dal 17 luglio 2020, data di entrata in vigore della modifica dell’art. 42 del d.lgs. 28/2011, e non era maturato al 24 giugno 2021. Nel merito, il GSE aveva accertato violazioni tipizzate e rilevanti: produzione di documentazione non veritiera e insussistenza dei requisiti autorizzativi. Tali violazioni erano collegate all’ottenimento dell’incentivo e giustificavano la decadenza integrale e il recupero delle somme, non una mera decurtazione. La decurtazione non costituisce un diritto del beneficiario, ma una misura alternativa la cui applicabilità richiede una valutazione dell’entità e della gravità della violazione da parte del GSE; essa non opera quando la violazione incide sui requisiti sostanziali per l’accesso all’incentivo. Non era rilevante il diverso trattamento eventualmente riservato a un altro impianto, perché l’errore amministrativo commesso in favore di altri non può essere invocato per ottenere la reiterazione dell’errore. Le censure di travisamento ed eccesso di potere sono state ritenute generiche, non accompagnate da specifiche allegazioni fattuali idonee a fornire un principio di prova. Il giudizio amministrativo è autonomo rispetto a quello penale; in ogni caso, la decadenza era fondata su un’autonoma attività istruttoria del GSE, anteriore alla notizia del procedimento penale. Le spese del grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 42 d.lgs. 28/2011

    Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate [...]. In deroga al periodo precedente [...] il GSE dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell'entità della violazione.

    Le violazioni rilevanti ai fini dell’erogazione, specie se correlate all’ottenimento dell’incentivo e consistenti nella mancanza originaria dei requisiti o nella produzione di documentazione non veritiera, impongono la decadenza e il recupero delle somme. La decurtazione è una misura alternativa rimessa alla valutazione del GSE e non un diritto del beneficiario.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il termine di diciotto mesi non opera, in via ordinaria, rispetto al potere vincolato di decadenza esercitato dal GSE per l’originaria insussistenza dei requisiti di accesso agli incentivi, distinto dall’annullamento d’ufficio di un precedente provvedimento favorevole; in ogni caso, per la disciplina applicabile ratione temporis, il termine decorre dal 17 luglio 2020 e non era scaduto alla data della decadenza.

  • art. 11, comma 1, d.m. 31 gennaio 2014

    Il richiamo alle ipotesi tipizzate nell’allegato al decreto consente di qualificare come rilevanti le violazioni consistenti nella presentazione di dati o documenti non veritieri e nell’insussistenza dei requisiti autorizzativi o di accesso agli incentivi.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Il rinvio dell’udienza e il differimento dei termini processuali richiedono la sussistenza dei presupposti previsti dalla disposizione; nel caso concreto non ne è stata riconosciuta la ricorrenza.

  • art. 88, comma 2, c.p.a.

    La sentenza può essere motivata sinteticamente, purché consenta di ricostruire le ragioni della decisione e affronti le censure rilevanti.

Massime di principio

  • Il potere del GSE di dichiarare la decadenza dagli incentivi per l’originaria insussistenza dei requisiti di accesso, accertata in sede di controllo, ha natura vincolata e non coincide con l’annullamento d’ufficio di un precedente provvedimento favorevole fondato su una nuova rivalutazione dei medesimi presupposti.
  • Quando le violazioni accertate incidono sui requisiti sostanziali per l’ottenimento dell’incentivo, in particolare per la non veridicità della documentazione o l’insussistenza dei titoli autorizzativi, la decadenza integrale e il recupero delle somme costituiscono conseguenze dovute ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 28/2011.
  • La decurtazione dell’incentivo prevista dall’art. 42 del d.lgs. 28/2011 non costituisce un diritto soggettivo del beneficiario, ma una misura alternativa rimessa alla valutazione tecnico-discrezionale del GSE sull’entità e sulla gravità della violazione; essa non è dovuta quando la violazione è direttamente correlata all’ottenimento dell’incentivo.
  • L’interessato non può invocare, quale parametro di illegittimità o fonte di parità di trattamento, un eventuale errore commesso dall’amministrazione in favore di altri soggetti o in relazione ad altri impianti, per ottenere la reiterazione del medesimo errore.
  • Il termine di diciotto mesi previsto dall’art. 21-nonies l. 241/1990 non si applica al potere vincolato di decadenza esercitato per l’originaria mancanza dei requisiti di accesso agli incentivi; qualora il termine sia comunque ritenuto applicabile al regime transitorio, la relativa decorrenza va individuata nell’entrata in vigore della disciplina modificativa dell’art. 42 del d.lgs. 28/2011.
  • Le censure di travisamento ed eccesso di potere devono essere sorrette da specifiche allegazioni fattuali idonee a fornire almeno un principio di prova del vizio; la mera enunciazione delle figure sintomatiche non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiAutotutelaInvalidità del provvedimentoAppello
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaAutotutela decisoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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