Ordinanza n. 54/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: foglio di via obbligatorio dal Comune di Nuvolera per la durata di due anni
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Brescia gli ha imposto il foglio di via obbligatorio dal Comune di Nuvolera per due anni, chiedendone anche la sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza non emergono i motivi di legittimità articolati nel ricorso; il giudice ha riservato al merito ogni valutazione sulla fondatezza dell'impugnazione e ha esaminato esclusivamente il requisito del pericolo di danno grave e irreparabile. Il ricorrente aveva dedotto, quale pregiudizio, le possibili ricadute del provvedimento sul rapporto di lavoro.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta per insussistenza del periculum in mora. Il contratto di lavoro indicato dal ricorrente, in scadenza il 31 ottobre 2025, era stato trasformato a tempo indeterminato il 6 novembre 2025, quando il foglio di via era già vigente; ciò dimostra che il provvedimento non gli ha impedito di lavorare né di ottenere la trasformazione del rapporto. Inoltre, la sede di lavoro era fissata a Villanuova sul Clisi, raggiungibile dal Comune di residenza del ricorrente senza attraversare Nuvolera, mediante un percorso alternativo e più rapido, circostanza provata dall'Amministrazione e non contestata. Non risultava, infine, che il ricorrente dovesse svolgere mansioni fuori sede proprio a Nuvolera; eventuali necessità concrete di accesso avrebbero potuto essere sottoposte al Questore con istanza motivata e documentata di autorizzazione caso per caso. Ogni valutazione sulla fondatezza dei motivi di ricorso è stata riservata alla fase di merito. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000, oltre rimborso forfettario del 15%.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti per la concessione della tutela cautelare; il giudice ha escluso la sussistenza di un pericolo di danno grave e irreparabile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo richiede la dimostrazione di un pericolo di danno grave e irreparabile; il mero pregiudizio prospettato deve essere verificato alla luce delle concrete conseguenze prodotte dall'atto.
- Il periculum in mora può essere escluso quando il provvedimento di allontanamento non abbia concretamente impedito al destinatario di proseguire il rapporto di lavoro o di conseguirne la stabilizzazione durante la sua vigenza.
- Non sussiste un danno grave e irreparabile quando il divieto di accesso a un determinato Comune non impedisca di raggiungere la sede lavorativa attraverso un percorso alternativo, più rapido e non contestato dall'interessato.
- La possibilità di chiedere un'autorizzazione individuale, motivata e documentata, per esigenze eccezionali di accesso al Comune oggetto del foglio di via costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare del carattere irreparabile del pregiudizio.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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