Sentenza n. 1596/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento della nota del Comune di Messina n. -OMISSIS- del 3.12.2025; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, con particolare ed espresso riferimento all'Autorizzazione rilasciata dal Genio Civile di Messina afferente la medesima pratica edilizia ID 81106, del verbale di sopralluogo del 09/07/2025 richiamato nella nota.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota del Comune di Messina del 3 dicembre 2025, autorizzazione in sanatoria del Genio Civile relativa alla pratica edilizia e atti presupposti, connessi e consequenziali
Esito
La controversia
Il ricorrente ha contestato la regolarità dei lavori eseguiti dal proprietario dell’immobile limitrofo sulla base di una SCIA in sanatoria e della relativa autorizzazione del Genio Civile. Dopo avere effettuato accesso agli atti, ha chiesto al Comune l’annullamento in autotutela della SCIA e al Genio Civile l’annullamento dell’autorizzazione in sanatoria. Il Comune, con la nota impugnata, ha comunicato di non ravvisare difformità urbanistiche. Il ricorrente ha dedotto vizi di eccesso di potere, in particolare difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione, contestando inoltre l’autorizzazione del Genio Civile e gli atti presupposti. Nel corso del giudizio il Genio Civile ha svolto un’istruttoria, accertando incongruenze nella pratica edilizia consistenti nella mancata rappresentazione del muro di confine nord, nella mancata rappresentazione e verifica degli aggetti del solaio di copertura del locale deposito e nella difforme rappresentazione grafica della tettoia tra elaborato architettonico ed elaborato della carpenteria; per tali ragioni ha annullato la propria autorizzazione. Successivamente il Comune ha avviato e poi concluso il procedimento di annullamento in autotutela della SCIA in sanatoria. Il ricorrente ha quindi riconosciuto la cessazione della materia del contendere quanto all’autorizzazione del Genio Civile, insistendo inizialmente sull’interesse alla decisione della nota comunale, fino a quando anche la SCIA è stata annullata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, secondo le concordanti dichiarazioni delle parti e la documentazione prodotta, gli atti impugnati sono stati annullati in autotutela nel corso del giudizio: dapprima l’autorizzazione del Genio Civile e successivamente la SCIA in sanatoria oggetto del procedimento comunale. Non è stata quindi esaminata nel merito la legittimità dei vizi dedotti. Le spese sono state compensate tra il ricorrente, le amministrazioni resistenti e i controinteressati, considerando la definizione in rito, la contestata tardività dell’impugnazione dell’autorizzazione del Genio Civile, la possibile incidenza di tale tardività sul comportamento procedimentale comunale, la reciproca litigiosità e la scusabilità dell’errore del ricorrente nell’individuazione del proprietario formale dell’immobile. Il ricorrente è stato ammesso in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione del compenso del difensore da effettuarsi con separato decreto previa verifica della permanenza dei requisiti.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
Disciplina il deposito delle memorie conclusive; il ricorrente ha depositato memoria ai sensi di tale disposizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati personali, la base per disporre l’oscuramento delle generalità delle parti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, gli atti impugnati vengono annullati in autotutela e tale sopravvenienza elimina integralmente l’utilità concreta della decisione richiesta dal ricorrente.
- Quando l’annullamento in autotutela dell’atto impugnato interviene durante il processo e le parti concordano sulla perdita di attualità della controversia, il giudice definisce il giudizio in rito senza esaminare i vizi di legittimità dedotti.
- La regolazione delle spese nella pronuncia di cessazione della materia del contendere può tener conto del comportamento processuale e procedimentale delle parti, della possibile tardività dell’impugnazione e della reciproca litigiosità, disponendo la compensazione quando sussistano ragioni concrete e specifiche.
- L’annullamento dell’autorizzazione presupposta e il successivo annullamento del titolo edilizio contestato possono determinare la sopravvenuta eliminazione dell’interesse alla decisione anche quando, nella fase intermedia del giudizio, il procedimento di autotutela comunale sia stato soltanto avviato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1233/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 219/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1240/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1241/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1242/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1243/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →