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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17051/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato la misura degli arresti domiciliari per il reato di tentato omicidio (capo B) e aveva confermato la misura per il reato di resistenza (capo A). Il ricorso del difensore si basava su due motivi principali: 1) violazione di legge per la mancata trasmissione, entro il termine perentorio di cinque giorni previsto dall'art. 309 comma 5 c.p.p., della trascrizione del verbale dell'udienza di convalida del 27/10/2025, nel corso della quale era stato escusso l'agente di polizia giudiziaria Coppolaro; si sosteneva che quelle dichiarazioni fossero state utilizzate dal giudice dell'udienza per la riqualificazione in tentato omicidio e che la loro omissione davanti al Tribunale del riesame avrebbe dovuto comportare l'inefficacia della misura ai sensi dell'art. 309 comma 10 c.p.p.; 2) vizio di motivazione e mancata valutazione della gravità indiziaria del reato di resistenza, con l'affermazione che le lesioni derive dall'investimento con l'auto (avvenuto durante la fuga per eludere il controllo) trovano origine nella condotta di resistenza e che, se l'opposizione fosse stata meramente passiva o la fuga non avesse coinvolto l'investimento, la fattispecie sarebbe stata qualificabile come resistenza non violenta (passiva) non penalmente rilevante.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha considerato infondati entrambi i motivi, richiamando l'interpretazione dell'art. 309 c.p.p.: l'obbligo di trasmissione entro cinque giorni riguarda gli atti su cui si fonda la richiesta cautelare; l'inefficacia della misura ex art. 309 comma 10 sussiste solo se non sono stati trasmessi al riesame gli atti originariamente selezionati dal pubblico ministero e valutati dal giudice che ha adottato la misura. Inoltre, la difesa non ha indicato specificamente quali elementi mancanti fossero decisivi per la tenuta del provvedimento cautelare. Nel caso concreto il Tribunale del riesame ha potuto prescindere dal verbale di convalida per la valutazione del reato di resistenza, avendo a disposizione il verbale di arresto e il referto medico che descrivevano la condotta (fuga, investimento dell'operatore) e le lesioni riportate; le dichiarazioni non trasmesse non risultavano idonee a dimostrare che la condotta fosse meramente passiva. Conseguentemente il rigetto è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen., comma 5

    la trasmissione degli atti dalla cancelleria dell'autorità procedente al tribunale del riesame "entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno"

    La norma obbliga la rapida trasmissione degli atti su cui si fonda la richiesta di misura; serve a consentire al riesame la piena conoscenza degli elementi valutati dal giudice dell'adozione cautelare

  • art. 309 cod. proc. pen., comma 10

    sanzione dell'inefficacia della misura cautelare in caso di inosservanza dell'obbligo di trasmissione

    L'inefficacia opera solo se è stato omesso l'invio al riesame degli atti originariamente selezionati dal P.M. e valutati dal giudice emittente; non si applica automaticamente per omissioni estranee o per atti non determinanti

  • art. 291 cod. proc. pen., comma 1-quater

    Richiamato quale norma relativa alle dichiarazioni rese dall'indagato in sede di interrogatorio preventivo, che per legge vanno considerate tra gli atti rilevanti ai fini della trasmissione quando presenti

  • art. 309 cod. proc. pen., comma 8

    Collegato al diritto delle parti private di estrarre copia degli atti trasmessi al riesame per esercitare le prerogative difensive

  • art. 43 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma regolatrice delle modalità di accesso e copia degli atti per le parti, richiamata in relazione all'effettiva possibilità di esercitare la difesa

  • legge 9 agosto 2024, n. 114

    Ha ampliato il contenuto selettivo degli atti la cui trasmissione è obbligatoria (incluse specifiche dichiarazioni), rilevante ai fini dell'applicazione dell'inefficacia

Massime di principio

  • L'omessa trasmissione di atti al tribunale del riesame non determina automaticamente l'inefficacia della misura cautelare: bisogna dimostrare che gli atti mancanti siano quelli specificamente selezionati dal pubblico ministero e valutati dal giudice cautelare
  • La parte che impugna ha l'onere di indicare con precisione quali elementi mancanti o non trasmessi siano decisivi per la correttezza del provvedimento e come la loro assenza abbia pregiudicato il sindacato del riesame
  • Il tribunale del riesame può prescindere da atti non trasmessi quando la decisione in contestazione può essere adeguatamente motivata sulla base di altri elementi presenti nel fascicolo (es. verbale di arresto, referti medici) ritenuti sufficienti per ricostruire la condotta
  • La qualificazione della condotta come "resistenza" richiede valutazione del nesso causale e della natura dell'opposizione; l'asserita passività dell'opposizione deve essere provata e non può essere desunta meramente dall'assenza di alcuni racconti di dettaglio
  • In casi di profili probatori intrecciati (es. reati collegati fra loro), occorre dimostrare l'effettiva interferenza probatoria degli atti mancanti; la mera possibilità di un diverso quadro qualificatorio non basta per decretare l'inefficacia della misura

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