Cassazione Civile, Ordinanza n. 01433/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino tunisino aveva impugnato davanti al Giudice di Pace il diniego di revoca in autotutela di un precedente decreto di respingimento con accompagnamento alla frontiera emesso dal Questore di Agrigento nel settembre 2022. Il provvedimento presupposto si fondava sull'asserito ingresso nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e, in subordine, sulla temporanea ammissione per esigenze di pubblico soccorso. Il Giudice di Pace aveva ritenuto legittimo il respingimento differito, valorizzando la pre-identificazione, il fotosegnalamento, l'informativa sulla protezione internazionale e la mancata richiesta di asilo. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. 286/1998, sostenendo che la fattispecie dell'ingresso clandestino con sottrazione ai controlli di frontiera non fosse integrata, poiché all'atto dello sbarco egli era stato comunque controllato, identificato e fotosegnalato dalle autorità, in linea con la giurisprudenza di legittimità che esclude la sottrazione ai controlli quando un controllo effettivo sia stato svolto, anche se collegato a un soccorso in mare.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo: ha ribadito che, nel vigore ratione temporis dell'art. 10 T.U. immigrazione prima della novella del 2024, il migrante soccorso in mare e sottoposto a fotosegnalamento non può essere considerato entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, perché manca una condotta attiva di elusione del controllo. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e rinviato al Giudice di Pace di Agrigento, in diversa composizione, per nuovo esame, con rimessione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura è stata proposta come violazione di legge denunciabile in cassazione.
Nel testo ratione temporis, disciplina il respingimento alla frontiera e il respingimento con accompagnamento alla frontiera; la Corte esclude che il caso concreto rientri nella nozione di ingresso sottraendosi ai controlli di frontiera quando vi sia stato controllo e fotosegnalamento a seguito di soccorso in mare.
Richiamato dal giudice di merito per l'identificazione degli stranieri rintracciati in posizione irregolare o soccorsi in mare; la Corte ne considera il contesto normativo senza fondare su di esso l'esito decisorio.
È invocato nel ricorso e menzionato dalla Corte per distinguere l'ipotesi espulsiva da quella del respingimento; nel caso concreto la lite riguarda il respingimento, non l'espulsione.
art. 4 CEDU
Richiamato dal giudice di pace in relazione al divieto di espulsioni collettive; la Corte non fonda la decisione su tale profilo.
direttiva 2013/32/UE
Indicata come fonte dell'obbligo di informare lo straniero sulla possibilità di chiedere protezione internazionale.
Richiamato quale recepimento della direttiva 2013/32/UE sulle procedure di protezione internazionale.
regolamento (CE) n. 2725/2000
Citatto in relazione al sistema Eurodac e al rilevamento delle impronte digitali degli stranieri fermati all'attraversamento irregolare della frontiera.
La Corte precisa che la novella introduttiva della lettera b-bis dell'art. 10 non è applicabile al giudizio, riferito a un decreto del 2022.
art. 1, comma 3, L. n. 68/2007
Richiamato nella motivazione del provvedimento di espulsione menzionato, ma la Corte precisa che tale previsione attiene ai soggiorni di breve durata e non è dirimente nel caso esaminato.
art. 32, comma 4, D.Lgs. 25/2008
Menzionato dalla Corte per distinguere la disciplina dell'espulsione del richiedente protezione internazionale.
Citato in un precedente richiamato dalla Corte, relativo al trattenimento in esecuzione di decreto di espulsione.
Citato in un precedente richiamato dalla Corte in tema di trattenimento e proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale.
Massime di principio
- Nel vigore dell'art. 10 T.U. immigrazione anteriore alla modifica del 2024, non integra la fattispecie di ingresso nel territorio dello Stato "sottraendosi ai controlli di frontiera" la condotta dello straniero che, pur privo dei requisiti di ingresso, sia stato effettivamente controllato, identificato e fotosegnalato dalle autorità all'esito di un soccorso in mare.
- La nozione di sottrazione ai controlli di frontiera richiede un'effettiva elusione del controllo da parte dello straniero; se un controllo è stato invece svolto, la vicenda può semmai rilevare sotto il diverso profilo della mancanza di titolo di soggiorno, ma non giustifica automaticamente il respingimento ex art. 10, comma 2, lett. a).
- Quando si impugna un provvedimento di respingimento, il giudice deve verificare la corretta sussunzione della fattispecie concreta nella previsione legale applicata; la qualificazione del fatto non può prescindere dall'accertamento del contenuto effettivo delle operazioni di sbarco, identificazione e pre-identificazione.
- Le novità normative sopravvenute non si applicano ai provvedimenti adottati in epoca anteriore, se la controversia riguarda la legittimità di un atto del 2022 valutato alla luce della disciplina allora vigente.
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