Cassazione Civile, Sentenza n. 4871/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta e delle sanzioni relativo ad un atto di divisione immobiliare in cui l'Ufficio aveva contestato la valutazione attribuita ai diritti di usufrutto e nuda proprietà. L'Agenzia ha ritenuto che il notaio avesse indicato valori difformi dai parametri catastali (coefficients e tabelle di valutazione dell'usufrutto), determinando un conguaglio divisionale da assoggettare ad imposta sui trasferimenti. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 52 T.U.R. (regola del prezzo-valore/limite alla rettifica), e degli artt. 42 e 52 T.U.R. con la censura che l'eventuale rettifica avrebbe dovuto avere natura complementare, non principale; contestava inoltre la mancata compensazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima l'operazione dell'Ufficio che non ha effettuato una 'rettifica' in senso vietato dall'art. 52 ma ha rideterminato il valore del diritto di usufrutto (e quindi della nuda proprietà) applicando i criteri previsti dagli artt. 46 e 48 del d.P.R. n. 131/1986, tenendo conto dell'età del titolare e dei coefficienti catastali. Poiché le parti hanno trasformato la piena proprietà in diritti diversi (usufrutto/nuda proprietà) e la rendita catastale dichiarata era difforme da quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori, l'Ufficio ha potuto operare il recupero d'imposta mediante conguaglio divisionale; ove il valore dei beni assegnati eccede la quota spettante, la differenza è considerata conguaglio e, ai sensi dell'art. 34 TUR, la parte eccedente è soggetta ad imposta di trasferimento. Anche le doglianze relative alla natura principale/ complementare dell'imposta sono state respinte. La domanda di compensazione spese è stata ritenuta infondata; il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio e ad eventuale ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.) - art. 34
"1. La divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente 2. I conguagli superiori al cinque per cento del valore della quota di diritto, ancorché attuati mediante accollo di debiti della comunione, sono soggetti all'imposta con l'aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino a concorrenza del valore complessivo dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari per l'eccedenza. 3. Quando risulta che il valore dei beni assegnati ad uno dei condividenti determinato a norma dell'art. 52 è superiore a quello dichiarato, la differenza si considera conguaglio."
L'eccedenza di valore nell'assegnazione in divisione è considerata, ai fini dell'imposta di registro, alla stregua di una vendita per la parte eccedente; dunque un conguaglio che supera la quota è tassabile come trasferimento.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.) - art. 46
Stabilisce i criteri per la determinazione del valore dell'usufrutto (tenendo conto di un saggio e delle annualità) e quindi consente la valutazione dell'usufrutto e della nuda proprietà secondo tabelle tecniche e coefficienti.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.) - art. 48
Prevede che la base imponibile per trasferimenti di proprietà gravata da usufrutto è la differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto; l'Ufficio può determinare tale differenza applicando le tabelle e i criteri previsti.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.) - art. 52, commi 4 e 5 (e 5-bis)
Il comma 4 (cd. prezzo-valore) limita il potere di rettifica dell'Ufficio quando il valore dichiarato non è inferiore al valore catastale aggiornato; il comma 5-bis (introdotto successivamente) disciplina ulteriori limiti procedimentali. Tuttavia la tutela offerta dall'art. 52 riguarda la rettifica del valore complessivo dichiarato e non impedisce la rideterminazione aritmetica della rendita/valore di diritti reali quando la rendita dichiarata risulti difforme dai parametri catastali.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.) - art. 42
Disciplina la distinzione tra imposta principale e imposta complementare/suppletiva; la Corte ha ritenuto che, quando sussistono gli elementi per la quantificazione del tributo, l'ufficio può liquidare l'imposta come principale.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 13, comma 1-quater
Norma sul contributo unificato: la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento ulteriore da parte del ricorrente.
codice di procedura civile - art. 92, comma 2
Previsione sulla compensazione delle spese di lite; la Corte ricorda che la compensazione è discrezionale del giudice di merito e la mancata compensazione non è necessariamente censurabile in cassazione.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 - art. 44 (richiamato)
Richiamato in relazione alla riscossione e all'iscrizione a ruolo delle somme liquidate dall'Ufficio quando l'imposta è principale e quantificabile.
d.l. 14 marzo 1988, n. 70, art. 12 (convertito in L. 13 maggio 1988, n. 154) - richiamo
Richiama la possibilità di avvalersi della valutazione automatica basata sulla rendita catastale; la Corte chiarisce che la procedura di valutazione automatica tutela il dichiarante solo se la rendita applicata è corretta rispetto ai moltiplicatori e coefficienti di legge.
Massime di principio
- Quando in una divisione si attribuiscono diritti diversi dalla piena proprietà (es. usufrutto e nuda proprietà), l'Amministrazione può rideterminare il valore di tali diritti applicando gli artt. 46 e 48 T.U.R., utilizzando le tabelle e i coefficienti previsti (anche in base all'età dell'usufruttuario).
- La regola del 'prezzo-valore' (art. 52, c. 4) impedisce la rettifica dell'Ufficio solamente se il valore o corrispettivo dichiarato è almeno pari al valore catastale rivalutato secondo i moltiplicatori: se la rendita dichiarata è difforme, l'Ufficio non è precluso e può rideterminare il valore.
- Se dalla rideterminazione emerge che il valore dei beni assegnati a un condividente supera la sua quota, la differenza è considerata conguaglio e la parte eccedente è soggetta ad imposta sui trasferimenti come previsto dall'art. 34 T.U.R.; non si tratta necessariamente di un accertamento discrezionale ma di calcoli aritmetici sulla base delle norme tecniche.
- La valutazione automatica protegge contro i cosiddetti 'conguagli fittizi' solo quando esiste corrispondenza effettiva tra quote attribuite e valori catastali aggiornati; in assenza di tale corrispondenza l'Ufficio può intervenire.
- La distinzione fra imposta principale e imposta complementare non esclude che l'Ufficio liquidi l'imposta come principale quando, al momento della registrazione, siano individuati gli elementi necessari per la quantificazione.
- La compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; la soccombenza concreta determina normalmente l'onere delle spese.
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