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Sentenza

Sentenza n. 269/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione, - del diniego a beneficiare del diritto di congedo straordinario ex art. 42 comma 5 del d.lgs. 26 marzo 2001 n.151, emesso dal Comando Legione Generale Carabinieri Liguria del -OMISSIS-; - di ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto;

Giustizia amministrativa202501374

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR, dato avviso della possibilità di definire la causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha preso atto della dichiarazione del ricorrente e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare la legittimità del diniego impugnato. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del beneficio del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato dal Comando Legione Carabinieri Liguria, chiedendone l'annullamento previa sospensione, nonché l'annullamento degli ulteriori atti istruttori non conosciuti. Nel corso dell'udienza ha dichiarato che il successivo provvedimento di trasferimento temporaneo, adottato dal Comando dell'Arma dei Carabinieri il 16 dicembre 2025, ha determinato la sopravvenuta cessazione dell'interesse a coltivare il ricorso. Ha quindi chiesto la definizione immediata della causa con sentenza di rito e la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001

    La disposizione è richiamata quale base normativa del beneficio di congedo straordinario richiesto dal ricorrente; il giudice non ne esamina nel merito l'applicazione, poiché dichiara l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della causa con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti; il TAR lo utilizza per definire immediatamente il giudizio in rito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il ricorso avverso un provvedimento amministrativo è improcedibile quando, per effetto di un sopravvenuto provvedimento o comportamento dell'amministrazione, viene meno in modo concreto e attuale l'interesse del ricorrente alla decisione sulla domanda di annullamento.
  • La dichiarazione del ricorrente, resa in udienza e verbalizzata, circa la sopravvenuta cessazione dell'interesse può fondare la definizione in rito del giudizio, purché il giudice ne prenda atto e dia avviso della possibilità di definizione con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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