Cassazione Penale, Ordinanza n. 05556/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile per il reato contestato al capo B). Ha dedotto tre censure: (1) vizio sull'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle prove raccolte e già valutate dal giudice di merito; (2) doglianza sulla recidiva, ma formulata in modo generico, limitandosi a richiamare i presupposti astratti dell'aggravante senza confrontarsi con il caso concreto; (3) omessa declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo B), assumendo che il termine sarebbe maturato in appello per il decorso di sei anni dalla sentenza di primo grado. La Corte ha rilevato che il primo motivo sollecitava una rivalutazione del merito, estranea al sindacato di legittimità, e che il secondo difettava di specificità. Quanto al terzo motivo, è stato ritenuto infondato perché la recidiva infraquinquennale e reiterata aveva comportato l'aumento del termine prescrizionale a 8 anni e 4 mesi, termine non ancora decorso alla data della sentenza d'appello. La Corte ha inoltre escluso che potesse essere dichiarata l'eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata, poiché l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. Non è stata esaminata nel merito alcuna causa di non punibilità sopravvenuta, poiché l'inammissibilità ha precluso la possibilità di dichiarare la prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza di appello.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
La declaratoria delle cause di non punibilità non può essere effettuata in presenza di ricorso per cassazione inammissibile, perché manca un valido rapporto di impugnazione.
art. 62-bis c.p.
Non citato espressamente; nessuna interpretazione evincibile.
art. 99 c.p.
Richiamato solo indirettamente con riferimento alla recidiva infraquinquennale e reiterata, che ha inciso sul termine di prescrizione.
art. 157 c.p.
Il termine di prescrizione è stato ritenuto aumentato in ragione della recidiva, fino a 8 anni e 4 mesi, con conseguente insussistenza della prescrizione alla data della sentenza di appello.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che si risolva nella richiesta di una diversa valutazione del materiale probatorio è inammissibile, perché estraneo al sindacato di legittimità.
- Il motivo che contesti la recidiva deve essere specifico e confrontarsi con le circostanze concrete del caso; il semplice richiamo ai presupposti astratti dell'aggravante non è sufficiente.
- La recidiva può incidere sul termine di prescrizione del reato, determinandone l'allungamento secondo le regole codicistiche applicabili.
- La prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata non può essere dichiarata quando il ricorso per cassazione è inammissibile, poiché tale esito impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude l'applicazione dell'art. 129 c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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