Cassazione Civile, Ordinanza n. 28047/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario)
La controversia
La controversia riguarda il diniego tacito di rimborso di euro 23.128,00 relativo a credito Ires sorto in una procedura concorsuale. Una società aveva acquistato, da una società fallita rappresentata dal curatore, il credito Ires derivante da ritenute su interessi attivi maturati nel periodo di liquidazione. Dopo la dichiarazione fiscale del periodo fallimentare e la notifica della cessione, la cessionaria aveva chiesto il rimborso, rimasto inevaso. L’Agenzia delle Entrate aveva sostenuto che la cessione non fosse opponibile al Fisco perché avente ad oggetto un credito futuro, non ancora emerso in dichiarazione e non ancora certo al momento dell’atto di cessione. Il ricorso per cassazione deduceva la violazione dell’art. 43-bis d.P.R. n. 602/1973, del D.M. n. 384/1997 e degli artt. 1260 e 1321 c.c., affermando che, in materia di rimborsi di imposte dirette, il credito sarebbe cedibile solo dopo la presentazione della dichiarazione e l’indicazione ivi del rimborso, e che il momento decisivo per stabilire se il credito sia futuro o meno coinciderebbe con il perfezionamento della cessione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dell’Agenzia, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, ai fini della cessione, non rileva che il credito sia già esposto nella dichiarazione, perché la dichiarazione ha natura di mera esternazione di scienza o giudizio e non negoziale/dispositiva. Ciò che conta è che il credito scaturisca da uno specifico rapporto tributario e sia già venuto a esistenza, anche se ancora qualificabile come futuro o soltanto eventuale al momento della cessione. Nel caso concreto, tuttavia, la Corte ha osservato che al momento della cessione il credito non era ancora certo, poiché era ancora in corso la liquidazione dalla quale esso sarebbe derivato; il credito è divenuto certo e attuale solo al termine delle operazioni liquidatorie, avvenuto durante la pendenza della procedura. Per questo motivo la decisione impugnata è stata confermata. Le spese sono state compensate per la presenza, al momento della proposizione del ricorso, di un contrasto giurisprudenziale poi risolto dalle Sezioni Unite. Non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato, poiché la parte soccombente era amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge
art. 43-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
invocato dall’Agenzia a fondamento del limite alla cedibilità dei crediti di rimborso; la Corte, richiamando il diritto vivente, ha escluso che la mera mancata esposizione in dichiarazione impedisca la cessione
D.M. 30 settembre 1997, n. 384
richiamato dall’Agenzia quale disciplina formale dei rimborsi e della cessione; ritenuto non ostativo nei termini prospettati dal ricorrente
art. 1260 c.c.
richiamato in tema di cedibilità del credito; la Corte ha valorizzato la possibilità di cedere crediti anche futuri o eventuali, se riconducibili a un rapporto già esistente
art. 1321 c.c.
richiamato per la nozione di contratto e per contestare la configurabilità della cessione; non ha inciso sull’esito
art. 26, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato nel passaggio sulle Sezioni Unite per descrivere il sistema della tassazione in acconto nelle procedure concorsuali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non applicato perché la parte soccombente era amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- Nella cessione dei crediti derivanti da procedure concorsuali non è decisivo che il credito sia già indicato in dichiarazione fiscale: la dichiarazione è un atto di scienza o di giudizio e non un atto negoziale o dispositvo.
- Ai fini della validità ed efficacia della cessione, ciò che conta è che il credito derivi da uno specifico rapporto tributario già in essere ed sia riconducibile a un credito futuro o eventuale al momento della cessione, purché sia destinato a divenire certo e attuale.
- Per i crediti di rimborso maturati in ambito concorsuale, la cessione operata durante la procedura può essere valida ed efficace se il credito nasce come esito delle attività liquidatorie, anche se la quantificazione avviene solo in un momento successivo.
- Il contrasto giurisprudenziale sopravvenuto e poi risolto dalle Sezioni Unite può giustificare la compensazione delle spese di lite.
- Quando la parte soccombente è una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito, non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato.
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