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Risoluzione

Risoluzione n. 215 del 29/05/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce, per le imprese della grande distribuzione che scelgono la trasmissione telematica dei corrispettivi, quali importi indicare nei campi 9 e 10 del tracciato record e conferma che la defiscalizzazione dei misuratori fiscali segue la disciplina generale del d.m. 4 aprile 1990 e del d.m. 23 marzo 1983. Precisa inoltre che la trasmissione telematica è facoltativa, vincolante per tutto il periodo d’imposta una volta effettuata, e che il campo 9 comprende tutti i corrispettivi imponibili documentati nella giornata, mentre il campo 10 riguarda solo le operazioni documentate con sola fattura.

Trasmissione telematica dei corrispettivi per la grande distribuzione e defiscalizzazione dei misuratori fiscali

Trasmissione telematica dei corrispettivi nella grande distribuzione

La risoluzione esamina l’applicazione dell’articolo 1, commi da 429 a 432, della legge n. 311 del 2004, come modificato, con riferimento a una società operante nella grande distribuzione organizzata. Il documento chiarisce sia le modalità di compilazione del tracciato telematico dei corrispettivi, sia gli adempimenti connessi alla disinstallazione e defiscalizzazione dei misuratori fiscali.

Quesiti posti dall’istante

La società, attiva nel commercio al dettaglio e all’ingrosso di articoli per l’hobbistica, chiede in particolare:

  • quali importi debbano essere indicati nei campi 9 e 10 del "tracciato record di dettaglio" previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 luglio 2005;
  • se, per la defiscalizzazione degli apparecchi misuratori fiscali, sia sufficiente la comunicazione prevista dall’articolo 7 del d.m. 4 aprile 1990.

Soluzione interpretativa proposta dalla società

L’istante ritiene che:

  • nel campo 9 vadano indicati i corrispettivi imponibili documentati con scontrino, ricevuta fiscale o titolo non fiscale, oltre ai corrispettivi documentati con fattura emessa su richiesta del cliente e quelli documentati con sola fattura;
  • nel campo 10 vada riportato solo l’importo complessivo delle cessioni documentate con sole fatture, senza includere le fatture emesse su richiesta del cliente;
  • per la defiscalizzazione dei misuratori fiscali si debba utilizzare la procedura di cui all’articolo 7 del d.m. 4 aprile 1990, con invio al competente ufficio, entro il giorno successivo alla defiscalizzazione, della dichiarazione in duplice copia prevista dall’articolo 8 del d.m. 23 marzo 1983.

Quadro normativo richiamato

La Direzione richiama l’articolo 1, commi da 429 a 432, della legge n. 311 del 2004, come modificato dall’articolo 1, comma 130, della legge n. 266 del 2005. In base a tali norme:

  • le imprese operanti nel settore della grande distribuzione possono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e prestazioni di servizi;
  • sono considerate imprese di grande distribuzione commerciale quelle di cui all’articolo 4, comma 1, lettere e) ed f), del d.lgs. n. 114 del 1998, cioè esercizi di media e grande struttura oltre determinate soglie dimensionali;
  • la facoltà di trasmettere telematicamente i corrispettivi non coincide, nel testo richiamato, con un obbligo già pienamente vigente, poiché l’eventuale obbligo generale previsto dall’articolo 37 del d.l. n. 223 del 2006 non risulta ancora entrato in vigore per effetto delle successive modifiche.

Modalità e termini della trasmissione telematica

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 luglio 2005 ha definito le modalità tecniche e i termini di invio. La circolare n. 8/E del 23 febbraio 2006 viene richiamata per precisare che:

  • la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri sostituisce l’obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale;
  • resta ferma la possibilità di rilasciare titoli senza rilevanza fiscale;
  • permane l’obbligo di emettere la fattura su richiesta del cliente;
  • l’invio deve essere effettuato con cadenza settimanale, entro il quinto giorno lavorativo successivo al periodo di riferimento, per ciascun punto vendita;
  • la scelta di trasmettere telematicamente i corrispettivi è vincolante per l’intero periodo d’imposta;
  • i dati devono essere evidenziati per ciascuna giornata, anche se non vi sono corrispettivi.

Chiarimenti sui campi 9 e 10 del tracciato record

La Direzione interpreta il contenuto dei campi del tracciato come segue:

  • il campo 9 deve contenere l’"importo totale, comprensivo di IVA, delle operazioni imponibili effettuate nella giornata, con emissione di scontrino o fattura";
  • il campo 10 deve contenere l’"importo totale, comprensivo di IVA, delle operazioni imponibili effettuate nella giornata, per le quali è stata emessa fattura, senza emissione di scontrino".

Ne consegue che nel campo 9 deve essere indicato, per ciascun punto vendita, l’ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, documentati:

  • con scontrino, ricevuta fiscale o documento non fiscale, a seconda che il punto vendita abbia o meno i requisiti dimensionali previsti dalla normativa sulla grande distribuzione;
  • con sola fattura;
  • con scontrino e con fattura emessa su richiesta del cliente.

Nel campo 10, invece, va indicato unicamente l’ammontare complessivo dei corrispettivi documentati con sola fattura, cioè senza emissione anche dello scontrino. La risoluzione cita come esempio le operazioni relative alla vendita di beni immobili e strumentali.

Defiscalizzazione dei misuratori fiscali

Sul punto, la risoluzione conferma che le imprese che optano per la trasmissione telematica dei corrispettivi non hanno più l’obbligo di installare e utilizzare presso l’esercizio commerciale i misuratori fiscali e possono quindi chiederne la defiscalizzazione.

Viene precisato che la procedura segue la disciplina generale contenuta:

  • negli articoli 4 e 7 del d.m. 4 aprile 1990, come introdotto dall’articolo 11 del d.m. 30 marzo 1992;
  • nell’articolo 8 del d.m. 23 marzo 1983.

In particolare, l’articolo 7 del d.m. 4 aprile 1990 prevede, nelle ipotesi di cessazione della funzione fiscale dell’apparecchio:

  • l’invio, da parte dell’utente, al competente ufficio, entro il giorno successivo alla disinstallazione, dell’apposita dichiarazione con le modalità e il contenuto dell’articolo 8 del d.m. 23 marzo 1983;
  • la stampa integrale, a cura del tecnico, e la conservazione dei dati contenuti nella memoria fiscale relativi alle operazioni effettuate;
  • l’annotazione, a cura del tecnico, della disinstallazione sul libretto di dotazione fiscale.

La disinstallazione deve quindi essere comunicata al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro il giorno successivo, con le medesime modalità previste per l’installazione, tramite dichiarazione in duplice esemplare, di cui uno da conservare a cura dell’utente, contenente i dati identificativi dell’utente e del tecnico.

Esito complessivo

La risoluzione fornisce quindi due chiarimenti principali: da un lato delimita il contenuto informativo dei campi 9 e 10 del tracciato telematico; dall’altro conferma che la defiscalizzazione dei misuratori fiscali avviene secondo la procedura ordinaria già prevista dalla disciplina tecnica vigente.

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