Risoluzione n. 222 del 3/06/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce la precedente n. 178/2008 sul trattamento IVA di prestazioni di consulenza, assistenza tecnica o legale, precisando che la territorialità va valutata in base alla natura oggettiva di ciascuna prestazione e non sulla base della qualificazione soggettiva del prestatore o della considerazione globale del contratto. Nei contratti complessi le singole prestazioni vanno esaminate separatamente; quelle con evidenti caratteri di consulenza, così come servizi pubblicitari o di elaborazione e fornitura dati, sono territorialmente rilevanti in Italia ai fini IVA.
Chiarimenti sulla territorialità IVA delle prestazioni di consulenza e servizi analoghi rese da non residente
Chiarimenti sulla risoluzione n. 178/2008 in materia di IVA e territorialità
La risoluzione interviene per fornire chiarimenti applicativi sulla precedente risoluzione 29 aprile 2008, n. 178, relativa al trattamento fiscale, ai fini IVA, delle prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale rese in Italia da un operatore non residente. L’Agenzia precisa i criteri da seguire per stabilire la territorialità delle prestazioni nei casi in cui il contratto comprenda più servizi eterogenei.
Principio generale sulla territorialità delle prestazioni di consulenza
Viene ribadito che le disposizioni sulla territorialità del tributo, e in particolare quelle relative ai servizi di consulenza di cui all’articolo 7, comma 4, lettera d), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, devono essere applicate in base al contenuto intrinseco della prestazione e alla finalità perseguita.
In tale prospettiva, la natura giuridica del soggetto che rende il servizio non è decisiva: ciò che rileva è la sostanza oggettiva della prestazione resa.
Valutazione delle prestazioni indicate nel contratto
L’Agenzia chiarisce che le prestazioni elencate in un contratto non devono essere considerate globalmente, ma singolarmente.
Pertanto:
- la qualificazione di ciascun servizio come consulenza o come prestazione generica deve essere effettuata caso per caso;
- non è corretto fare riferimento all’insieme delle attività contrattuali per attribuire loro unitariamente una stessa natura fiscale;
- il riferimento alle prestazioni “diverse da quelle univocamente rilevanti come consulenza” va inteso nel senso che occorre distinguere tra le singole attività descritte nell’istanza.
Contratti complessi e prestazioni eterogenee
Nel caso di un contratto complesso, che comprenda una pluralità di prestazioni eterogenee, occorre distinguere tra:
- prestazioni con evidenti caratteri di consulenza, come quelle di consulenza legale, amministrativa e commerciale, che sono territorialmente rilevanti in Italia ai fini IVA;
- prestazioni che richiedono invece un esame più approfondito per verificare il requisito della territorialità, poiché la loro qualificazione implica un giudizio di fatto non rientrante nelle competenze esercitabili dall’Agenzia in sede di interpello.
La risoluzione sottolinea che l’istituto dell’interpello serve a delimitare la portata e l’ambito operativo delle norme tributarie e non a risolvere valutazioni fattuali complesse.
Ulteriori prestazioni considerate territorialmente rilevanti
Viene inoltre precisato che, qualora anche le ulteriori prestazioni presenti nel contratto abbiano i caratteri tipici della consulenza, esse devono essere considerate territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia.
La stessa conclusione si applica anche quando tali prestazioni si configurano come:
- prestazioni pubblicitarie;
- servizi di elaborazione e fornitura dati;
- servizi simili.
Anche queste tipologie, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera d), del D.P.R. n. 633 del 1972, sono territorialmente rilevanti in Italia.
Indicazioni operative per gli uffici
Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché i principi esposti nella risoluzione siano applicati in modo uniforme sul territorio.
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