Risoluzione n. 220 del 31/05/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate esclude la detrazione IRPEF del 19% per le erogazioni liberali a comitati elettorali, liste e mandatari, ritenendo agevolabili solo i versamenti a partiti o movimenti politici con almeno un parlamentare eletto alla Camera o al Senato.
Detrazione 19% per erogazioni liberali a partiti e movimenti politici
Erogazioni liberali a soggetti politici e detrazione IRPEF
La risoluzione affronta l’istanza di interpello presentata da un CAAF in merito alla possibilità di applicare la detrazione IRPEF del 19% alle erogazioni liberali effettuate in favore di comitati elettorali, liste e mandatari costituiti in occasione di elezioni politiche o amministrative. L’Agenzia delle Entrate nega tale possibilità, precisando i requisiti soggettivi necessari per beneficiare dell’agevolazione prevista dall’art. 15, comma 1-bis, del DPR n. 917 del 1986 (TUIR).
Quesito posto dal CAAF
Il CAAF rappresenta che, nell’ambito delle elezioni politiche e amministrative, sono normalmente costituiti comitati elettorali, liste e mandatari. Chiede quindi se le erogazioni liberali effettuate nei loro confronti possano beneficiare della detrazione fiscale del 19 per cento.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
Secondo il CAAF, tali erogazioni dovrebbero rientrare nell’ambito dell’art. 15, comma 1-bis, del TUIR, poiché i soggetti destinatari perseguirebbero finalità istituzionali di carattere politico. Essi sarebbero quindi assimilabili a partiti e movimenti politici, in coerenza con l’art. 49 della Costituzione e con il richiamo normativo contenuto nel TUIR.
Quadro normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia ricorda che l’art. 15, comma 1-bis, del TUIR riconosce una detrazione del 19% per le erogazioni liberali in denaro effettuate, mediante versamento bancario o postale, a favore di partiti e movimenti politici. L’agevolazione è ammessa entro un importo minimo di 51,65 euro e un importo massimo di 103.291,38 euro.
Criterio per individuare i soggetti agevolabili
La risoluzione richiama la precedente risoluzione n. 15/E del 15 febbraio 2005, con la quale l’Agenzia aveva chiarito che la detrazione spetta solo se le erogazioni sono destinate a partiti e movimenti politici che abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica nel periodo d’imposta di riferimento. Tale criterio era stato ritenuto coerente con la normativa previgente sul riparto del fondo del 4 per mille e con la finalità di favorire le formazioni politiche rappresentative a livello nazionale.
Esclusione di comitati elettorali, liste e mandatari
Nel caso esaminato, l’Agenzia osserva che comitati elettorali, liste e mandatari non sono, in generale, soggetti in grado di esprimere una autonoma rappresentanza in Parlamento, soprattutto quando si tratta di organismi costituiti per sole elezioni amministrative. Si tratta inoltre di strutture spesso di limitata durata, funzionali unicamente alla promozione dell’elezione di candidati espressione di partiti o liste civiche.
Conclusione
Poiché tali organismi non dispongono di rappresentanti in Parlamento e non sono riconducibili ai partiti o movimenti politici individuati secondo il criterio della risoluzione n. 15/E del 2005, la detrazione del 19% non può essere riconosciuta per le erogazioni liberali a favore di comitati elettorali, liste o mandatari, né più in generale per i versamenti destinati a soggetti diversi dai partiti e movimenti politici agevolabili.
Indicazione finale
Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare affinché i principi espressi nella risoluzione siano applicati in modo uniforme sul territorio.
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