Risoluzione n. 216 del 29/05/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, anche se i beni sequestrati sono compresi nel fallimento e il custode coincide con il curatore fallimentare, resta applicabile la disciplina dell’eredità giacente. Ne derivano specifici adempimenti per imposte dirette, IVA, contabilità e sostituto d’imposta, con obblighi di comunicazione all’ufficio e dichiarazioni autonome per i periodi di custodia.
Trattamento fiscale dei redditi da beni sottoposti a sequestro giudiziario
Trattamento tributario dei redditi prodotti da beni sottoposti a sequestro giudiziario
La risoluzione affronta il regime fiscale applicabile ai redditi derivanti da beni oggetto di sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c., nel caso in cui tali beni siano anche ricompresi in una procedura fallimentare. Il tema riguarda, in particolare, gli adempimenti del curatore fallimentare che, quale custode giudiziario, gestisce i beni sequestrati e percepisce canoni commisurati a una percentuale sulla quantità venduta di prodotti petroliferi.
Quesito posto dall’istante
Nel caso esaminato, tra i beni appresi al fallimento della ALFA S.p.A. vi sono sei distributori stradali di carburante, successivamente dati in affitto dal curatore fallimentare. Tali beni sono stati rivendicati in giudizio da terzi e il giudice ordinario ne ha disposto il sequestro giudiziario, affidandone la custodia e la gestione al curatore del fallimento subentrato in un secondo momento. L’istante chiede quali adempimenti tributari debbano essere osservati con riferimento ai canoni riscossi.
Soluzione interpretativa proposta dall’istante
L’istante sostiene che non trovi applicazione la disciplina dell’eredità giacente di cui all’art. 187 del Tuir e all’art. 5-ter del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, poiché i beni sequestrati sono già compresi nel fallimento e il custode opera anche come curatore fallimentare. Di conseguenza, ritiene applicabile la disciplina propria della curatela fallimentare e propone il seguente trattamento:
- ai fini delle imposte dirette, dichiarazione del reddito d’impresa relativo al periodo della procedura concorsuale secondo l’art. 5, comma 4, del d.P.R. n. 322 del 1998;
- ai fini IVA, applicazione dell’art. 74-bis, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972;
- per gli obblighi di sostituto d’imposta, applicazione dell’art. 23, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973. Secondo questa tesi, i canoni riscossi concorrerebbero alla determinazione del reddito d’impresa come componenti positivi o negativi in base all’esito del contenzioso.
Motivi del parere dell’Agenzia
L’Agenzia richiama l’orientamento già espresso in materia di sequestro antimafia e, più in generale, di sequestro giudiziario. Viene ricordato che:
- la circolare n. 156 del 7 agosto 2000 aveva assimilato il sequestro antimafia all’eredità giacente, valorizzando il carattere di patrimonio separato e l’assenza di un soggetto definitivamente individuato;
- la risoluzione n. 195 del 13 ottobre 2003, relativa al sequestro giudiziario, aveva affermato che la provvisorietà della titolarità dei beni comporta l’applicazione delle regole dell’eredità giacente;
- la risoluzione n. 62 del 27 marzo 2007 aveva ribadito che l’incertezza sulla proprietà e l’indisponibilità dei beni rendono analoga la disciplina del sequestro giudiziario a quella dell’eredità giacente.
Nel caso concreto, il fatto che il giudice abbia nominato custode una delle parti in causa, ai sensi dell’art. 676, secondo comma, c.p.c., non elimina l’incertezza sulla titolarità dei beni sequestrati. Il sequestro giudiziario, infatti, è finalizzato a garantire la custodia o gestione temporanea di beni quando la proprietà o il possesso siano controversi.
Esito interpretativo: applicazione della disciplina dell’eredità giacente
L’Agenzia conclude che, fino alla definizione del contenzioso, il soggetto titolare dei beni sequestrati non è individuabile in via definitiva e con effetto retroattivo. Perciò, né il fallito né i terzi rivendicanti possono essere considerati soggetti passivi d’imposta fino a quel momento. Ne consegue che non è condivisibile la tesi dell’istante, fondata sulla certezza dell’inclusione dei beni nella massa fallimentare.
Si afferma invece che, nel caso concreto, trovano applicazione le norme sull’eredità giacente di cui all’art. 187 del Tuir e all’art. 5-ter del d.P.R. n. 322 del 1998.
Adempimenti del custode giudiziario / curatore fallimentare
Con riferimento ai beni custoditi, il curatore fallimentare che opera come custode giudiziario deve:
- comunicare mediante raccomandata all’ufficio locale competente, entro 60 giorni, l’assunzione e la cessazione delle funzioni di custode giudiziario;
- nella comunicazione di cessazione, indicare i dati identificativi del soggetto definitivamente dichiarato proprietario;
- ai fini delle imposte dirette, presentare nei termini ordinari le dichiarazioni autonome dei redditi dei periodi d’imposta interessati dalla custodia giudiziaria, escluso il periodo d’imposta in cui la custodia cessa;
- effettuare i versamenti dei tributi liquidati in via provvisoria secondo l’ordinaria disciplina dei redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. h), del Tuir;
- ai fini IVA, proseguire l’attività già svolta come curatore fallimentare senza aprire una nuova partita IVA, comunicando però all’ufficio locale la variazione relativa al ruolo di custode giudiziario ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. n. 633 del 1972;
- tenere, se opportuno, una contabilità separata ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 633 del 1972, considerato che la gestione dei beni del custode si affianca a quella dei beni del fallimento e viene svolta dallo stesso soggetto con la medesima partita IVA;
- presentare un unico modello di dichiarazione annuale IVA, compilando tanti modelli quanti sono le contabilità tenute;
- adempiere agli obblighi contabili e a quelli previsti dal d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di sostituti d’imposta, per il periodo d’imposta in cui ha assunto le funzioni e per quelli successivi fino al periodo anteriore alla cessazione della custodia.
Principio finale e uniformità applicativa
La risoluzione si chiude affermando che le Direzioni regionali dovranno vigilare affinché i principi espressi vengano applicati in modo uniforme.
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