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Sentenza

Sentenza n. 1288/2026 - Torino, Sezione 3

per l’ottemperanza ordinare l’ottemperanza da parte dell’Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Ivrea, Sezione Lavoro, n. 101/2024 pubblicata il 13/02/2024, notificata in forma esecutiva in data 19/03/2024, con il conseguente obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di: Incardona Giovanna dell’importo di € 1.000,00 e Scolari Sabrina dell’importo di € 1.000,00.

Giustizia amministrativa202600375

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Ivrea, Sezione Lavoro, n. 101/2024, relativa all’accredito di somme sulla Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Ivrea, Sezione Lavoro, n. 101/2024, notificata in forma esecutiva al Ministero il 19 marzo 2024. Il titolo riconosceva a ciascuna ricorrente il diritto all’accredito di euro 1.000 sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, con riferimento agli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023. Alla data di proposizione del ricorso, 12 febbraio 2026, era decorso infruttuosamente il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l’omessa esecuzione del giudicato. Le ricorrenti hanno inoltre chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ordinando al Ministero di eseguire il giudicato e di accreditare sulla Carta elettronica di ciascuna ricorrente l’importo di euro 1.000, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dipendente pubblico, in quanto attività connessa ai compiti istituzionali. È stata respinta la richiesta di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consente di escluderla quando ricorrano altre ragioni ostative, oltre alla manifesta iniquità. Nel caso concreto il Collegio ha valorizzato la complessità e serialità del contenzioso sulla Carta elettronica del docente, il coinvolgimento di più soggetti, le difficoltà operative dell’Amministrazione e la natura non essenziale né di sostentamento del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla rifusione del contributo unificato nei limiti di legge. È stata inoltre disposta la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, comma 4, lett. e)

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare l’esecuzione del giudicato e disporre, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta; può inoltre applicare una penalità di mora, ma tale misura può essere esclusa quando ricorrano altre ragioni ostative, oltre alla manifesta iniquità.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da titoli esecutivi nei confronti della pubblica amministrazione consente la proposizione dell’azione esecutiva nei presupposti indicati dalla norma.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    I parametri forensi applicabili alla liquidazione delle spese sono soggetti a dimidiazione nei casi richiamati dal giudice.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., secondo l’interpretazione dell’Adunanza plenaria n. 15/2014

    La speciale posizione della pubblica amministrazione quale debitrice, le difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di interessi pubblici possono costituire ragioni ostative all’applicazione dell’astreinte.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato è documentalmente comprovato, è stato notificato all’amministrazione e il termine legalmente previsto per l’adempimento è inutilmente decorso, il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire il titolo entro un termine fissato e determinato, includendo gli accessori dovuti secondo il giudicato e la legge.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo il termine fissato dal giudice dell’ottemperanza, è possibile nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di compiere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro un ulteriore termine.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma può essere negata quando ricorrano specifiche ragioni ostative, valutate in concreto, quali la complessità e serialità del contenzioso, le difficoltà operative e organizzative dell’apparato amministrativo e la natura non essenziale della prestazione dovuta.
  • La nomina del commissario ad acta costituisce una misura esecutiva alternativa o comunque sufficiente rispetto all’astreinte quando, nel caso concreto, assicuri adeguatamente l’attuazione del giudicato e renda non necessaria l’applicazione di una penalità di mora.
  • Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può considerarsi compreso nella retribuzione già percepita presso l’amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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