Sentenza n. 1288/2026 - Torino, Sezione 3
per l’ottemperanza ordinare l’ottemperanza da parte dell’Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Ivrea, Sezione Lavoro, n. 101/2024 pubblicata il 13/02/2024, notificata in forma esecutiva in data 19/03/2024, con il conseguente obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di: Incardona Giovanna dell’importo di € 1.000,00 e Scolari Sabrina dell’importo di € 1.000,00.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Ivrea, Sezione Lavoro, n. 101/2024, relativa all’accredito di somme sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Ivrea, Sezione Lavoro, n. 101/2024, notificata in forma esecutiva al Ministero il 19 marzo 2024. Il titolo riconosceva a ciascuna ricorrente il diritto all’accredito di euro 1.000 sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, con riferimento agli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023. Alla data di proposizione del ricorso, 12 febbraio 2026, era decorso infruttuosamente il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l’omessa esecuzione del giudicato. Le ricorrenti hanno inoltre chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ordinando al Ministero di eseguire il giudicato e di accreditare sulla Carta elettronica di ciascuna ricorrente l’importo di euro 1.000, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dipendente pubblico, in quanto attività connessa ai compiti istituzionali. È stata respinta la richiesta di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consente di escluderla quando ricorrano altre ragioni ostative, oltre alla manifesta iniquità. Nel caso concreto il Collegio ha valorizzato la complessità e serialità del contenzioso sulla Carta elettronica del docente, il coinvolgimento di più soggetti, le difficoltà operative dell’Amministrazione e la natura non essenziale né di sostentamento del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla rifusione del contributo unificato nei limiti di legge. È stata inoltre disposta la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
art. 114, comma 4, lett. e)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare l’esecuzione del giudicato e disporre, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta; può inoltre applicare una penalità di mora, ma tale misura può essere esclusa quando ricorrano altre ragioni ostative, oltre alla manifesta iniquità.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da titoli esecutivi nei confronti della pubblica amministrazione consente la proposizione dell’azione esecutiva nei presupposti indicati dalla norma.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiari antistatario.
art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
I parametri forensi applicabili alla liquidazione delle spese sono soggetti a dimidiazione nei casi richiamati dal giudice.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., secondo l’interpretazione dell’Adunanza plenaria n. 15/2014
La speciale posizione della pubblica amministrazione quale debitrice, le difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di interessi pubblici possono costituire ragioni ostative all’applicazione dell’astreinte.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato è documentalmente comprovato, è stato notificato all’amministrazione e il termine legalmente previsto per l’adempimento è inutilmente decorso, il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire il titolo entro un termine fissato e determinato, includendo gli accessori dovuti secondo il giudicato e la legge.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo il termine fissato dal giudice dell’ottemperanza, è possibile nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di compiere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro un ulteriore termine.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma può essere negata quando ricorrano specifiche ragioni ostative, valutate in concreto, quali la complessità e serialità del contenzioso, le difficoltà operative e organizzative dell’apparato amministrativo e la natura non essenziale della prestazione dovuta.
- La nomina del commissario ad acta costituisce una misura esecutiva alternativa o comunque sufficiente rispetto all’astreinte quando, nel caso concreto, assicuri adeguatamente l’attuazione del giudicato e renda non necessaria l’applicazione di una penalità di mora.
- Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può considerarsi compreso nella retribuzione già percepita presso l’amministrazione di appartenenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 giu 2026Sentenza n. 223/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 6 giu 2026Sentenza n. 224/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 6 giu 2026Sentenza n. 1257/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 6 giu 2026Sentenza n. 1258/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 6 giu 2026Sentenza n. 1259/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 6 giu 2026Sentenza n. 1260/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →