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Sentenza

Sentenza del 01/12/2021 n. 37834 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

GMV impugnò l'avviso di accertamento IRES/IRAP per il 2008 che: (1) recuperava a tassazione maggiori ricavi determinati con la disciplina del transfer pricing sulle vendite di componenti a controllate estere; (2) disconosceva la deducibilità delle perdite su crediti derivanti dalla transazione con la debitrice LINE Srl (rinuncia parziale a crediti per Euro 7.064.697,94 contro pagamenti promessi per Euro 2.000.000 in 9 anni); (3) disconosceva alcuni costi ritenuti non di competenza 2008 (spese viaggio/trasferta 2007 e prestazioni professionali fatturate 2009). L'Agenzia impugnò in Cassazione la parte della sentenza d'appello favorevole a GMV (soprattutto sul transfer pricing), sostenendo nullità e motivazione apparente della C.T.R. e contestando la ritenuta inattendibilità del metodo CUP rispetto al Resale Price Method adottato dalla contribuente. GMV, con ricorso incidentale, contestò il disconoscimento della perdita su crediti e la riqualificazione di alcuni oneri come non di competenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha: 1) accolto il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia (vizio di motivazione apparente della sentenza d'appello sul rilievo transfer pricing) rilevando che la C.T.R. ha omesso di affrontare i nodi sostanziali relativi alla scelta del metodo (CUP vs Resale Price Method) e ha deciso su base eccentricità (quota di fatturato intercompany) senza argomentazione adeguata; 2) ha assorbito il secondo motivo principale; 3) ha rigettato il primo e il terzo motivo del ricorso incidentale di GMV (relativi alla motivazione su alcune questioni procedurali e alla competenza dei costi), ma ha accolto il secondo motivo del ricorso incidentale: la C.T.R. ha erroneamente negato la deducibilità della perdita su crediti applicando la nozione di inerenza anziché verificare la sussistenza degli "elementi certi e precisi" richiesti per la deducibilità delle perdite su crediti non connesse a procedure concorsuali. In conclusione la sentenza impugnata è stata cassata, in relazione ai motivi accolti, e rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame, con regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    art. 61; art. 36, comma 1, n. 4

    richiamate dalla parte ricorrente per censurare vizi di motivazione; la Corte ha valutato la nullità della sentenza di appello per motivazione apparente ex art. 360 c.p.c. n. 4 nell'ambito del procedimento tributario regolato dal decreto.

  • Codice di procedura civile

    art. 132; art. 360 c.p.c., n. 4; art. 118 disp. att. c.p.c.

    principi processuali sulla motivazione delle sentenze e sui vizi che possono determinare la nullità o la cassazione per motivazione apparente; la Corte ha applicato questi canoni richiamando la giurisprudenza di Sezioni Unite.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    art. 9, comma 3; art. 66 comma 3 (ora art. 101, comma 5); art. 109; art. 110

    art. 66/101 e art. 109/110 richiamati in tema di deducibilità delle perdite su crediti e principio di competenza; la Corte ha ricordato che per la deducibilità delle perdite su crediti (fuori da procedure concorsuali) occorrono elementi certi e precisi.

  • Codice civile

    richiamato in relazione all'onere della prova: la Corte ha indicato come debbano essere valutate le prove sulla natura della transazione e sulla effettiva insussistenza di simulazione o liberalità.

  • Preleggi

    principi ermeneutici costituzionalmente rilevanti richiamati dalla Corte per delimitare i casi in cui la motivazione è censurabile in Cassazione.

  • Linee guida OCSE

    pur essendo strumento di soft-law, le linee guida sono parametro interpretativo centrale per l'individuazione del metodo di transfer pricing più appropriato; il giudice tributario deve confrontarsi con tali linee guida e motivare la preferenza del metodo adottato.

Massime di principio

  • Motivazione: una sentenza d'appello che non affronti e argomenti i nodi sostanziali della lite sul piano logico-giuridico (ad esempio la scelta del metodo di transfer pricing e la verifica comparativa) può essere ritenuta nulla per motivazione apparente e comportare cassazione con rinvio.
  • Transfer pricing: la semplice rilevanza percentuale delle vendite intercompany rispetto alle vendite a terzi non è di per sé idonea a scartare il metodo di accertamento dell'Amministrazione; il giudice deve esaminare comparabilità, funzioni/beni/rischi, e motivare la scelta tra metodi OCSE (CUP, Resale Price Method, ecc.).
  • Perdite su crediti: fuori dai casi di procedure concorsuali la deducibilità richiede la dimostrazione di "elementi certi e precisi" che rendano la perdita definitiva (es. impossibilità di soddisfazione del credito con mezzi coattivi, evidenze oggettive); una transazione non è automaticamente una liberalità se è genuina e documentata, ma la fiscalità può contestarne la natura con adeguata prova.
  • Competenza: la determinazione della competenza di costi e ricavi è questione di fatto riservata al giudice d'appello; la Cassazione sindaca solo se vi sono vizi di diritto o motivazionali, non per semplice valutazione sommaria dei fatti.
  • Onere della prova e simulazione: l'Amministrazione che contesti la genuinità di una transazione o la qualificazione come perdita su crediti ha l'onere di produrre elementi per sostenere la simulazione o l'assenza di elementi certi e precisi; in mancanza, il contribuente può far valere la documentazione della posizione debitoria e dell'accordo transattivo.

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