Sentenza del 01/12/2021 n. 37834 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
GMV impugnò l'avviso di accertamento IRES/IRAP per il 2008 che: (1) recuperava a tassazione maggiori ricavi determinati con la disciplina del transfer pricing sulle vendite di componenti a controllate estere; (2) disconosceva la deducibilità delle perdite su crediti derivanti dalla transazione con la debitrice LINE Srl (rinuncia parziale a crediti per Euro 7.064.697,94 contro pagamenti promessi per Euro 2.000.000 in 9 anni); (3) disconosceva alcuni costi ritenuti non di competenza 2008 (spese viaggio/trasferta 2007 e prestazioni professionali fatturate 2009). L'Agenzia impugnò in Cassazione la parte della sentenza d'appello favorevole a GMV (soprattutto sul transfer pricing), sostenendo nullità e motivazione apparente della C.T.R. e contestando la ritenuta inattendibilità del metodo CUP rispetto al Resale Price Method adottato dalla contribuente. GMV, con ricorso incidentale, contestò il disconoscimento della perdita su crediti e la riqualificazione di alcuni oneri come non di competenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: 1) accolto il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia (vizio di motivazione apparente della sentenza d'appello sul rilievo transfer pricing) rilevando che la C.T.R. ha omesso di affrontare i nodi sostanziali relativi alla scelta del metodo (CUP vs Resale Price Method) e ha deciso su base eccentricità (quota di fatturato intercompany) senza argomentazione adeguata; 2) ha assorbito il secondo motivo principale; 3) ha rigettato il primo e il terzo motivo del ricorso incidentale di GMV (relativi alla motivazione su alcune questioni procedurali e alla competenza dei costi), ma ha accolto il secondo motivo del ricorso incidentale: la C.T.R. ha erroneamente negato la deducibilità della perdita su crediti applicando la nozione di inerenza anziché verificare la sussistenza degli "elementi certi e precisi" richiesti per la deducibilità delle perdite su crediti non connesse a procedure concorsuali. In conclusione la sentenza impugnata è stata cassata, in relazione ai motivi accolti, e rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame, con regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
art. 61; art. 36, comma 1, n. 4
richiamate dalla parte ricorrente per censurare vizi di motivazione; la Corte ha valutato la nullità della sentenza di appello per motivazione apparente ex art. 360 c.p.c. n. 4 nell'ambito del procedimento tributario regolato dal decreto.
Codice di procedura civile
art. 132; art. 360 c.p.c., n. 4; art. 118 disp. att. c.p.c.
principi processuali sulla motivazione delle sentenze e sui vizi che possono determinare la nullità o la cassazione per motivazione apparente; la Corte ha applicato questi canoni richiamando la giurisprudenza di Sezioni Unite.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
art. 9, comma 3; art. 66 comma 3 (ora art. 101, comma 5); art. 109; art. 110
art. 66/101 e art. 109/110 richiamati in tema di deducibilità delle perdite su crediti e principio di competenza; la Corte ha ricordato che per la deducibilità delle perdite su crediti (fuori da procedure concorsuali) occorrono elementi certi e precisi.
Codice civile
richiamato in relazione all'onere della prova: la Corte ha indicato come debbano essere valutate le prove sulla natura della transazione e sulla effettiva insussistenza di simulazione o liberalità.
Preleggi
principi ermeneutici costituzionalmente rilevanti richiamati dalla Corte per delimitare i casi in cui la motivazione è censurabile in Cassazione.
Linee guida OCSE
pur essendo strumento di soft-law, le linee guida sono parametro interpretativo centrale per l'individuazione del metodo di transfer pricing più appropriato; il giudice tributario deve confrontarsi con tali linee guida e motivare la preferenza del metodo adottato.
Massime di principio
- Motivazione: una sentenza d'appello che non affronti e argomenti i nodi sostanziali della lite sul piano logico-giuridico (ad esempio la scelta del metodo di transfer pricing e la verifica comparativa) può essere ritenuta nulla per motivazione apparente e comportare cassazione con rinvio.
- Transfer pricing: la semplice rilevanza percentuale delle vendite intercompany rispetto alle vendite a terzi non è di per sé idonea a scartare il metodo di accertamento dell'Amministrazione; il giudice deve esaminare comparabilità, funzioni/beni/rischi, e motivare la scelta tra metodi OCSE (CUP, Resale Price Method, ecc.).
- Perdite su crediti: fuori dai casi di procedure concorsuali la deducibilità richiede la dimostrazione di "elementi certi e precisi" che rendano la perdita definitiva (es. impossibilità di soddisfazione del credito con mezzi coattivi, evidenze oggettive); una transazione non è automaticamente una liberalità se è genuina e documentata, ma la fiscalità può contestarne la natura con adeguata prova.
- Competenza: la determinazione della competenza di costi e ricavi è questione di fatto riservata al giudice d'appello; la Cassazione sindaca solo se vi sono vizi di diritto o motivazionali, non per semplice valutazione sommaria dei fatti.
- Onere della prova e simulazione: l'Amministrazione che contesti la genuinità di una transazione o la qualificazione come perdita su crediti ha l'onere di produrre elementi per sostenere la simulazione o l'assenza di elementi certi e precisi; in mancanza, il contribuente può far valere la documentazione della posizione debitoria e dell'accordo transattivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 1 dic 2021Sentenza del 01/12/2021 n. 1442 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 1 dic 2021Sentenza del 01/12/2021 n. 1443 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 1 dic 2021Sentenza del 01/12/2021 n. 1460 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 1 dic 2021Sentenza del 01/12/2021 n. 1461 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 1 dic 2021Sentenza del 01/12/2021 n. 1463 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 1 dic 2021Sentenza del 01/12/2021 n. 1465 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →