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Ordinanza

Ordinanza n. 239/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento della ordinanza dirigenziale n. 241/2020 (adottata in data 18.9.2020, trasmessa in allegato alla nota prot. n. 81141 del 18.9.2020) e notificata a Scapecchi Oronzo il 30.9.2020, con la quale il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Brindisi – in rettifica alla propria precedente ordinanza n. 495/2018 – ha disposto la demolizione (e il ripristino dello stato dei luoghi) di opere (asseritamente abusive).

Giustizia amministrativa202001535

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha esaminato il merito dell'impugnazione. Preso atto della comunicazione del decesso del ricorrente, ha dichiarato l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c., stabilendo che l'interruzione decorre dal 31 dicembre 2025.

TAR Puglia - Lecce, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, adottata in rettifica di una precedente ordinanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza dirigenziale con la quale il Comune di Brindisi ha disposto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi relativamente a opere ritenute abusive, in rettifica di una precedente ordinanza. Dal testo non emergono ulteriori motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio il Comune ha comunicato il decesso del ricorrente, avvenuto prima dell'udienza del 12 febbraio 2026.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    Il decesso della parte determina l'interruzione del processo, che il giudice deve dichiarare prendendone atto.

  • artt. 299 e seguenti c.p.c.

    Sono richiamati quali disposizioni applicabili alla fattispecie dell'interruzione del processo conseguente alla morte della parte.

Massime di principio

  • La morte della parte ricorrente durante il giudizio amministrativo impone al giudice di dichiarare l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a., con decorrenza dalla data in cui l'evento interruttivo si è verificato o è stato portato a conoscenza del giudice secondo le modalità processuali applicabili.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione

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