Cassazione Penale, Ordinanza n. 36334/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso de plano e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza ex art. 444 c.p.p. con cui il Tribunale gli aveva applicato la pena in relazione a delitti in materia di stupefacenti, armi e ricettazione. La difesa ha dedotto vizi di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che, dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; le censure proposte non rientravano in tali ipotesi.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Norma che disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto dell'impugnazione.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La Corte afferma che, contro la sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è consentito solo per specifici motivi tassativi: volontà dell'imputato, erronea qualificazione giuridica del fatto, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
legge n. 103 del 2017
Richiamata come fonte delle modifiche che hanno ristretto i motivi deducibili con ricorso per cassazione avverso il patteggiamento.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Disposizione richiamata nel testo come base della declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità dei motivi dedotti.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, i motivi deducibili sono tassativi e non possono estendersi a censure sul merito del trattamento sanzionatorio o sul mancato riconoscimento di attenuanti, salvo che tali doglianze si traducano in un vizio rientrante nei casi previsti dalla legge.
- Dopo la riforma del 2017, il controllo di legittimità sul patteggiamento è circoscritto a profili di validità del consenso, qualificazione giuridica, corrispondenza tra richiesta e sentenza e legalità della pena o della misura di sicurezza.
- Se il ricorso avverso patteggiamento deduce motivi estranei ai casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la Corte può dichiararlo inammissibile de plano con le conseguenze economiche previste dalla legge.
Come è indicizzato
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