Cassazione Penale, Sentenza n. 6590/2022 del 23/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione contro l'ordinanza del Tribunale che aveva confermato, in gran parte, la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP. Il difensore lamentava: carenza, contraddittorietà o apparente della motivazione sui capi 1), 3) e 10) (tra cui la non corretta qualificazione giuridica del fatto, la mancata considerazione della possibile inesistenza dell'oggetto materiale del reato e dell'inidoneità dell'azione, il travisamento della prova e la mancanza di collegamento probatorio delle intercettazioni alla specifica condotta del ricorrente); omessa valutazione di doglianze specifiche sollevate in memoria; richiesta di annullamento della misura per insufficienza dei gravi indizi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero manifestamente infondate ovvero non proponibili in questa sede (ricorso per cassazione per vizio di motivazione su provvedimenti del tribunale del riesame). In particolare la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale del Riesame che aveva confermato la custodia per i capi 1), 3) e 10) (annullando invece l'ordinanza custodiale per il capo 5) per carenza di indizi, decisione presa dal Tribunale di merito). La Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale in ordine alla configurabilità del tentativo di rapina (capo 3) e alla partecipazione al sodalizio (capo 1), tenuto conto di riprese video, perquisizioni, reperti e intercettazioni), nonché alla qualificazione del tentato furto dell'ATM (capo 10). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 292 cod. proc. pen.
Il modello di motivazione del provvedimento di riesame deve conformarsi ai requisiti formali indicati dall'art. 292 c.p.p. adattati al contenuto cautelare; la motivazione deve esporre adeguatamente le ragioni della valutazione indiziaria
art. 546 cod. proc. pen.
Riferimento al modulo di motivazione utilizzabile per le pronunce giudiziarie; usato come termine di paragone per la struttura argomentativa dei provvedimenti di riesame
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola la condanna alle spese per ricorso inammissibile e il versamento alla Cassa delle Ammende; la Corte l'ha applicata per irrogare la sanzione pecuniaria
art. 628 cod. pen.
Definizione del reato di rapina e del concetto di violenza o minaccia; la Corte ha richiamato la nozione ampia di "violenza" rilevante per integrare il tentativo di rapina
Giurisprudenza della Cassazione (principi richiamati)
varie pronunce (Sez. U, n. 11/22.03.2000; Sez. 3, n. 16499/08.11.2018; altre citate nel testo)
Richiamati principi consolidati secondo cui: il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari del riesame ammette controllo solo per vizi di motivazione manifesti o violazioni di legge; la non punibilità per inesistenza dell'oggetto del reato nel tentativo sussiste solo se l'inesistenza è assoluta (in rerum natura) e va valutata ex ante dal punto di vista dell'agente
Massime di principio
- Il giudizio di legittimità sul riesame delle misure cautelari verifica principalmente la congruenza logico-giuridica della motivazione e non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle prove.
- La configurazione del tentativo con inesistenza dell'oggetto (c.d. reato impossibile non punibile) è eccezionale: occorre che l'inesistenza sia assoluta e valutata ex ante secondo le conoscenze che l'agente poteva avere al momento dell'azione.
- La qualificazione della condotta come tentata rapina può fondarsi anche su atti di coartazione fisica o psichica (vis corporissive o altro) e non richiede strumenti materiali se sussiste la limitazione della libertà della vittima.
- Prove indiziarie quali riprese video, oggetti rinvenuti in perquisizione e intercettazioni, unitamente a comportamenti di solidarietà economica tra sodali, possono costituire coerente quadro indiziario per ritenere la partecipazione a un sodalizio criminoso.
- Le censure che mirano soltanto a una diversa valutazione dei fatti o a riesaminare la stessa ricostruzione probatoria vengono respinte in sede di cassazione se non collocate entro specifiche violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6303/2022 del 23/02/2022
- Sentenza penale · 23 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6304/2022 del 23/02/2022
- Sentenza penale · 23 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6336/2022 del 23/02/2022
- Sentenza penale · 23 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6344/2022 del 23/02/2022
- Sentenza penale · 23 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6429/2022 del 23/02/2022
- Sentenza penale · 23 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6439/2022 del 23/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →