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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42566/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti sono stati imputati e condannati per concorso in falso ideologico (art. 110 e 479 c.p.) per avere attestato falsamente, sul registro di frequenza di un corso di aggiornamento obbligatorio per il rinnovo della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), orari di ingresso/uscita corrispondenti alla durata prevista per legge pur avendo seguito il corso per un tempo inferiore. Le impugnazioni in Cassazione hanno contestato: 1) la natura di atto pubblico del registro (atto non perfezionato e non trasfuso nel modello previsto); 2) la mancanza del dolo nei corsisti (mera leggerezza/occasionalità, falsità innocua, inattinenza dell'episodio essendo ultima lezione); 3) la configurabilità del tentativo; 4) l'applicabilità della causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis c.p.); 5) richiesta di declaratoria di prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati tutti i ricorsi sul piano della motivazione: ha confermato la qualificazione pubblicistica della frequenza al corso e la rilevanza giuridica del registro vidimato (D.M. 20/09/2013) e ha ritenuto provato il dolo generico dei corsisti e della titolare/docente (Loriga) sulla base degli indici fattuali (registro precompilato, firma dei partecipanti, rilevanza normativa della attestazione per il rinnovo CQC). Ha escluso la configurabilità del "falso innocuo" e ha ritenuto consumato il reato con la sola apposizione delle firme sui fogli già compilati. Tuttavia, pur respingendo i motivi di merito, il procedimento in Cassazione ha accertato che il termine di prescrizione (pari a 7 anni e 6 mesi, con sospensioni calcolate) era decorso al 20/11/2023: per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione, non emergendo dal provvedimento elementi di proscioglimento sul merito.

Norme richiamate

  • Codice penale

    art. 110; art. 479; art. 131-bis

    Art. 479 configurato come falso ideologico consumato con l'immutatio veri attestata nel registro; art. 110 (concorso) applicato ai corsisti come concorrenti nell'immutatio veri; art.131-bis (tenuità) non ritenuto applicabile in mancanza di specifiche circostanze di particolare tenuità valutabili nel merito.

  • Decreto ministeriale 20 settembre 2013

    art. 10, comma 5; art. 13, commi 8 e 11

    Il D.M. disciplina contenuti e durata del corso CQC e prevede il registro di frequenza vidimato dalla Motorizzazione con obblighi di annotazione (data, argomento, nominativo docente, segnalazione assenze); la Corte ha ritenuto che il registro vidimato e la funzione normativa conferiscano al documento natura e rilevanza pubblicistica idonea a integrare atto pubblico o atto con rilevanza giuridica per la P.A.

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Norma richiamata unicamente in ordine alla facoltà di discussione orale nei ricorsi; le parti non hanno richiesto la discussione orale ai sensi della disposizione prorogata.

  • Codice civile

    Citato per spiegare che, in sede penale, la nozione di atto pubblico è più ampia rispetto a quella civilistica e può includere atti idonei ad assumere rilevanza per la P.A. anche se non redatti da pubblico ufficiale.

Massime di principio

  • Un registro di frequenza relativo a corsi la cui attestazione ha effetti amministrativi (es. rinnovo di titoli abilitativi) può assumere natura pubblicistica e rilevanza probatoria anche se custodito in ambito privato, specie se vidimato o regolato da norme ministeriali.
  • La firma su un registro precompilato può essere indice di consapevolezza e volontà di concorrere in una falsità: il dolo generico (la volontà dell'immutatio veri) è sufficiente per integrare il falso ideologico; non è necessario provare l'animus nocendi.
  • Il falso è consumato al momento in cui l'atto perfetto, idoneo alla funzione probatoria prevista dalla normativa, viene concretamente posto in essere (es. apposizione della firma su registro già compilato), anche se il documento non è ancora trasmesso all'ufficio competente.
  • La qualificazione del fatto come "falso innocuo" richiede che la falsità sia del tutto priva di idoneità a ingannare la fede pubblica o ad incidere sulla funzione dell'atto; non è sufficiente che l'imputato ritenga che il falso non arrechi danno.
  • La tesi del tentativo difficilmente è applicabile ai reati istantanei di pericolo come il falso ideologico relativo ad un atto già materialmente perfetto; l'iter criminis non è sempre configurabile.
  • Anche se la Cassazione rigetta i motivi di merito, la prescrizione sopravvenuta estingue la responsabilità penale e comporta l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio quando non emergono cause di proscioglimento nel merito.

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