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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28009/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello che aveva confermato, nel merito, la decisione del Commissario per la liquidazione degli usi civici; i ricorrenti contestavano in particolare (i) l'esclusione della qualita' di contraddittore necessario dell'Universita' Agraria di Civitavecchia e la nullita' per difetto di contraddittorio in primo grado; (ii) questioni di merito sulla titolarita' degli usi civici (applicazione e prova ex l. n. 1766/1927 e norma civile relativa al demanio/usi civici); (iii) vizi procedurali relativi all'intervento e alla competenza del Commissario

La decisione

La Cassazione ha accolto i motivi riguardanti il difetto di contraddittorio: ha ritenuto che l'Universita' Agraria di Civitavecchia fosse contraddittore necessario per aver denunciato l'esercizio di usi civici (ricorso del 1931) e che la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare la nullita' del procedimento di primo grado e rimettere gli atti al Commissario per la liquidazione degli usi civici. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi principal i/incidentali; e' stato rigettato il ricorso incidentale condizionato dell'Universita' Agraria di Tolfa. La sentenza impugnata e' stata cassata con rinvio al Commissario.

Norme richiamate

  • legge 3/10/1927 n. 1766 (art. 3)

    La qualita' di contraddittore necessario davanti al commissario per la liquidazione degli usi civici spetta a coloro che hanno fatto rituale denuncia di esercizio di usi civici sul fondo; tale denuncia e' condizione necessaria e sufficiente per partecipare al procedimento, indipendentemente dalla decadenza dei termini (salvo casi particolari indicati dalla norma)

  • legge 3/10/1927 n. 1766 (art. 2)

    Regola la necessita' della prova storica dell'esistenza degli usi civici; la consulenza e la documentazione storica devono essere valutate nel merito, ma la mancata valutazione del contraddittorio processuale puo' determinare nullita' indipendentemente dall'esito probatorio

  • codice di procedura civile (art. 354)

    In caso di nullita' del giudizio di merito per vizi del contraddittorio, gli atti devono essere restituiti al giudice a cui spettava la decisione (qui: il Commissario per la liquidazione degli usi civici)

  • codice di procedura civile (artt. 344, 352, 359, 268, 404)

    Principi processuali sull'intervento del terzo, sulla precisazione delle conclusioni e sui termini per l'ammissione dell'intervento: il giudice di appello deve rispettare le garanzie procedurali relative alla ammissione/temperamento dell'intervento e all'integrita' del contraddittorio

  • codice civile (artt. 822-824)

    Richiamati in relazione alla distinzione tra beni demaniali e beni soggetti ad usi civici; la qualificazione sostanziale del fondo incide sulla disciplina applicabile, ma la Cassazione si e' pronunciata prioritariamente sul profilo processuale del contraddittorio

  • Sentenza Corte costituzionale n. 46/1995

    Conferma che il Commissario agli usi civici poteva continuare ad esercitare la propria giurisdizione anche dopo il trasferimento di funzioni alle Regioni; ricostruzione utilizzata per affermare la rilevanza della procedura davanti al Commissario

Massime di principio

  • Nei procedimenti davanti al Commissario per la liquidazione degli usi civici, chi ha effettuato la denuncia di esercizio di usi civici e' parte necessaria: la mancata chiamata determina nullita' del procedimento e obbligo di rimessione degli atti al Commissario.
  • Il rispetto del contraddittorio processuale e' preliminare: il giudice d'appello non puo' decidere sul merito eludendo l'accertamento della completezza del contraddittorio davanti al giudice di primo grado.
  • La valutazione probatoria (documenti storici, consulenze tecniche) va fatta nel merito, ma non sostituisce la garanzia processuale della partecipazione delle parti che rivendicano diritti reali o usi civici.
  • In procedure con pluralita' di ricorsi per cassazione, il primo ricorso notificato va qualificato principale e quelli successivi devono essere, a pena di decadenza, presentati nella forma di ricorso incidentale salvo conversione nei termini previsti; l'ordine di notifica influisce sulla qualificazione dei ricorsi.
  • Se il vizio processuale viene accertato in Cassazione (es. nullita' per difetto di contraddittorio), la Corte puo' cassare la decisione e rinviare al giudice competente per ulteriore istruttoria e decisione, assorbendo le questioni di merito ancora pendenti.

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