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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37860/2025 del 20/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che, in riforma dell'assoluzione di primo grado, ha ritenuto la responsabilità penale degli imputati per il reato di minaccia (art. 612, comma 2 c.p.), pur pronunciando la non punibilità per particolare tenuità del fatto, e li ha condannati al risarcimento solidale in favore della parte civile. I motivi di ricorso in Cassazione sono due: (1) carenza di "motivazione rafforzata" del giudice di appello nel ribaltare l'assoluzione dopo la rinnovazione dell'istruttoria sulle dichiarazioni della persona offesa e di un testimone di P.G., senza spiegare specificamente perché ha ritenuto più persuasive le deposizioni rese in appello rispetto a quelle di primo grado; (2) censura sulla rilevazione della prescrizione: i difensori sostengono che, essendo il fatto anteriore all'entrata in vigore della riforma (legge 103/2017), dovevano applicarsi regole di prescrizione più favorevoli (art. 2, comma 4 c.p., art. 157 c.p. e art. 6 legge 251/2005) con estinzione del reato prima della sentenza di appello e quindi declaratoria di non doversi procedere e revoca delle statuizioni civili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che la Corte di appello non abbia fornito una motivazione rafforzata adeguata rispetto al ribaltamento dell'assoluzione dopo rinnovazione dell'istruttoria, non spiegando specificamente perché ha preferito le deposizioni rese in appello. Ciò ha portato il Collegio a rilevare la prescrizione del reato (termine massimo di prescrizione calcolato e decorso il 19/03/2025). Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per estinzione del reato per prescrizione; ha altresì annullato la sentenza quanto agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado d'appello, cui è rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 612, comma 2 c.p.

    Norma che individua il reato contestato (minaccia). Nella sentenza è stata usata per qualificare il fatto e per determinare il termine massimo di prescrizione, rilevante per il calcolo dell'estinzione del reato.

  • art. 610 c.p.

    Articolo richiamato tra i capi del primo grado (capo A); citato nel quadro delle imputazioni originarie ma la decisione finale si è concentrata sul capo relativo all'art. 612, comma 2.

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte territoriale aveva pronunciato la declaratoria in appello, ma la Cassazione osserva che anche una pronuncia di non punibilità richiede l'accertamento della responsabilità e dunque la motivazione rafforzata se sostituisce un'assoluzione.

  • art. 157 c.p.

    Norma che disciplina il computo dei termini di prescrizione; utilizzata per determinare il termine massimo di prescrizione del reato e il momento di estinzione.

  • art. 159, comma 2 c.p.

    Riferita nella discussione sulla sospensione del termine prescrizionale introdotta dalla riforma del 2017; rilevante per la questione sulla normativa applicabile al fatto anteriore alla riforma.

  • art. 161 c.p.

    Richiamato insieme ad art. 157 per il calcolo dei termini di prescrizione e della loro determinazione nel caso concreto.

  • art. 603 c.p.p.

    Norma processuale che disciplina la rinnovazione delle prove dichiarative; la Corte sottolinea il nesso tra rinnovazione istruttoria e obbligo di motivazione rafforzata in caso di ribaltamento dell'assoluzione.

  • art. 531 e art. 541 c.p.p.

    Richiamati dalla difesa in relazione alla disciplina delle statuizioni civili e delle spese processuali; la Corte esamina le preclusioni che possono derivare dall'assenza di una condanna ma, per effetto della declaratoria di prescrizione, rimette la decisione sulla determinazione del danno al giudice civile.

  • art. 578 c.p.p.

    Norma che consente al giudice penale di decidere sugli interessi civili al termine del processo; la Corte ha ritenuto invece opportuno rinviare gli effetti civili al giudice civile competente dopo l'annullamento degli effetti penali.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103 (riforma Orlando)

    Riferita nella discussione sulla disciplina della sospensione del termine di prescrizione introdotta dalla riforma. La difesa sosteneva l'applicazione della disciplina previgente; la Corte ha comunque calcolato la prescrizione tenendo conto dei rinvii e delle sospensioni rilevanti nel caso concreto.

  • legge 251/2005, art. 6

    Richiamata dalla difesa come disciplina più favorevole per il calcolo della prescrizione (art. 157 novellato); la Corte ha comunque effettivamente computato il termine massimo di prescrizione e ne ha dichiarato l'estinzione nella data rilevata.

  • art. 2, comma 4 c.p.

    Richiamato dalla difesa in tema di legge più favorevole; la questione della normativa applicabile alla prescrizione per fatti anteriori alla riforma è stata valutata ma la Corte ha deciso sulla base del calcolo concreto del termine di prescrizione e delle sospensioni.

  • d.lgs. 10/10/2022, n. 150 (modifica art. 611 c.p.p.)

    Richiamato in relazione alle modalità di trattazione del ricorso (ricorsi proposti dopo il 30.6.2024). Intervento procedurale che ha inciso sui termini di trattazione in Cassazione.

Massime di principio

  • Se la Corte d'appello riforma un'assoluzione deve fornire una motivazione 'rafforzata': spiegare espressamente perché preferisce le prove raccolte in appello rispetto a quelle di primo grado, confutando le ragioni dell'assoluzione.
  • La rinnovazione dell'istruttoria (acquisizione di nuove deposizioni) non esonera il giudice di appello dall'obbligo di motivare adeguatamente il diverso apprezzamento probatorio; la semplice selezione di elementi non basta.
  • Il calcolo della prescrizione va fatto con attenzione ai termini massimi stabiliti dagli artt. 157 e 161 c.p., alle cause di sospensione (es. rinvii per astensione, impegni difensore) e alla normativa applicabile al fatto (principio della legge più favorevole).
  • Se la prescrizione del reato è intervenuta successivamente alla pronuncia di appello ma prima della decisione della Corte di Cassazione, la Cassazione può rilevarla e annullare la sentenza agli effetti penali per estinzione del reato.
  • Le statuizioni civili pronunciate nel processo penale possono essere pregiudicate dall'assenza di una condanna penale: quando la pronuncia penale viene annullata o il reato estinto, è frequente il rinvio al giudice civile per la valutazione e la liquidazione del danno.
  • I difensori devono sollevare in appello e in Cassazione sia questioni probatorie (motivazione) sia questioni di diritto (es. prescrizione e normativa applicabile), perché la Cassazione valuta prevalentemente profili di legittimità formale e giuridica.
  • La declaratoria di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) comporta comunque accertamento di responsabilità e ha effetti rilevanti; pertanto non esime il giudice dall'adempimento dell'obbligo motivazionale se sostituisce un'assoluzione.

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