Ordinanza n. 810/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento di rigetto (espresso o tacito, ove medio tempore adottato) dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente a seguito di visto di ingresso per "lavoro subordinato fuori quota", preannunciato dalla "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza relativa al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno e CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90 e succ. modifiche" emessa dalla Questura di Ascoli Piceno – Ufficio Immigrazione, recante la contestazione, tra l'altro, della mancata formalizzazione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione; – ove occorra, della suddetta comunicazione di motivi ostativi ex art. 10- bis L. 7 agosto 1990, n. 241, proveniente dalla Questura di Ascoli Piceno – Ufficio Immigrazione, nella parte in cui preannuncia il rigetto della domanda di permesso di soggiorno e sospende il procedimento; – nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresa l'eventuale revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Potenza, prot. n. P-PZ/L/N/2025/101735 del 21.12.2025; nonché per – l'accertamento dell'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione resistente per mancata corretta definizione del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno in favore del ricorrente; – l'ordine all'Amministrazione di riesaminare l'istanza di permesso di soggiorno del ricorrente, nel rispetto dei principi di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare dell'art. 10-bis, con puntuale motivazione e tenendo conto della documentazione prodotta; – ove occorra, il riconoscimento del diritto del ricorrente alla conclusione favorevole del procedimento, con rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato conseguente al nulla osta prot. n. PPZ/L/N/2025/101735 del 21.12.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto espresso o tacito dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto, espresso o tacito, dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata a seguito di visto d'ingresso per lavoro subordinato fuori quota. Ha contestato anche la comunicazione dei motivi ostativi, nella parte in cui l'amministrazione aveva rilevato la mancata formalizzazione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, nonché ogni atto presupposto o consequenziale, inclusa l'eventuale revoca del nulla osta al lavoro. Ha inoltre chiesto l'accertamento dell'illegittimità del comportamento amministrativo, l'ordine di riesame dell'istanza con puntuale motivazione e, ove occorrente, il riconoscimento del diritto alla conclusione favorevole del procedimento e al rilascio del permesso di soggiorno. L'ordinanza non esamina tali censure nel merito, poiché rileva preliminarmente la nullità della notificazione del ricorso alle amministrazioni statali: la notificazione è stata eseguita presso la sede reale delle amministrazioni, anziché presso la competente Avvocatura dello Stato, e le amministrazioni non si sono costituite, sicché non si è verificata la sanatoria per costituzione spontanea.
La decisione
Il TAR ha ordinato al ricorrente di rinnovare la notificazione del ricorso presso le sedi dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona e di Bologna, entro il termine perentorio di 7 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, con deposito della prova della rinnovazione entro gli ulteriori 7 giorni, anch'essi perentori. Il Collegio ha chiarito che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, l'autorizzazione alla rinnovazione della notificazione nulla non richiede più di verificare se l'errore sia imputabile o meno al notificante: la sanatoria è ammessa anche quando la nullità sia derivata da causa imputabile a quest'ultimo, per preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda ed evitare le preclusioni derivanti dalla scadenza dei termini decadenziali. Il mancato adempimento comporterà l'improcedibilità del ricorso. La trattazione dell'istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 9 luglio 2026. Nessuna decisione è stata assunta sulle spese, in ragione del carattere interlocutorio dell'ordinanza.
Norme richiamate
art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente. [...] Le notificazioni di cui ai commi precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d’ufficio
La notificazione degli atti introduttivi del giudizio alle amministrazioni dello Stato soggette al patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato deve essere eseguita presso la competente Avvocatura distrettuale; la notificazione presso la sede reale dell'amministrazione è nulla.
art. 44, comma 4, c.p.a.
La notificazione nulla può essere rinnovata su ordine del giudice; alla luce della riformulazione conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, il giudice non deve accertare l'assenza di colpa del notificante e la rinnovazione è ammissibile anche quando la nullità sia imputabile a quest'ultimo.
sentenza Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021
preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda, a fronte di un mero vizio di nullità dell'atto processuale
La disciplina della rinnovazione deve preservare gli effetti della domanda e impedire che un mero vizio di nullità della notificazione determini automaticamente la perdita della tutela per decorso dei termini decadenziali.
Massime di principio
- Nei giudizi instaurati contro amministrazioni dello Stato soggette al patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato, la notificazione del ricorso deve essere eseguita presso l'Avvocatura distrettuale competente; la notificazione presso la sede reale dell'amministrazione è nulla, salvo sanatoria per costituzione spontanea dell'amministrazione.
- In presenza di una notificazione nulla del ricorso e di mancata costituzione dell'amministrazione intimata, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notificazione, senza dover accertare se l'errore sia imputabile o meno al notificante.
- La rinnovazione della notificazione nulla, resa necessaria ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., è idonea a preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda anche quando la nullità sia dipesa da causa imputabile al notificante.
- Il mancato rispetto dei termini perentori fissati dal giudice per il rinnovo della notificazione e per il deposito della relativa prova comporta l'improcedibilità del ricorso.
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