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Sentenza

Sentenza n. 256/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), n. 1556/2025, resa tra le parti, pubblicata il 13 maggio 2025, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 162/2025;

Giustizia amministrativa202500592

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 1556/2025, che aveva respinto il ricorso contro la rinnovata aggiudicazione del lotto n. 4 in favore dell'impresa aggiudicataria

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la rinnovata aggiudicazione del lotto n. 4 di una gara, indetta dall'ARNAS Garibaldi quale capofila, per il servizio di lavaggio e noleggio della biancheria destinata ad aziende sanitarie e ospedaliere della Sicilia orientale. Dopo una precedente sentenza passata in giudicato che aveva annullato la prima aggiudicazione per mancata attivazione della verifica di anomalia, la stazione appaltante aveva svolto il subprocedimento nei confronti dell'aggiudicataria e aveva ritenuto congrua la sua offerta, successivamente aggiudicando nuovamente il lotto. L'impresa seconda classificata ha contestato principalmente la sostenibilità dei costi di trasporto, assumendo che l'aggiudicataria avesse sottostimato i costi derivanti dalla distanza dello stabilimento di lavaggio, dai viaggi, dagli autisti, dai pedaggi, dal traghetto e dall'impiego dei mezzi, nonché dall'utilizzo di transit point e depositi intermedi. Sono state inoltre dedotte, in via subordinata, violazione dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016, difetto di motivazione, illogicità, mancato utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, aleatorietà della lex specialis e indeterminatezza dell'oggetto contrattuale. In appello l'impresa ha riproposto le censure di primo grado, ma ha rinunciato all'udienza ai motivi subordinati.

La decisione

Il CGARS ha preliminarmente dichiarato parzialmente improcedibile l'appello quanto ai motivi subordinati, per la rinuncia resa a verbale. Ha esaminato direttamente il motivo principale, relativo alla verifica di anomalia, in quanto riproposto in appello e coincidente con il thema decidendum del primo grado. Il motivo è stato ritenuto infondato. Il Collegio ha rilevato che il RUP aveva svolto un'istruttoria approfondita, richiedendo giustificativi dettagliati e valutando la solidità economica dell'impresa, la sua esperienza, l'organizzazione logistica, l'impiego di economie di scala, i transit point e i costi di trasporto. La stima dei costi di trasporto, pari a euro 340.000 per 48 mesi, risultava dettagliata e coerente con i percorsi, i chilometri, i mezzi, il carburante, i pedaggi, il traghetto, la manutenzione e la manodopera. I calcoli della ricorrente muovevano invece da presupposti non dimostrati, tra cui la necessità di trasporti giornalieri direttamente dallo stabilimento calabrese e l'utilizzo di semirimorchi da 44 tonnellate per ogni viaggio. L'impresa concorrente non poteva sostituire il proprio modello organizzativo a quello autonomamente scelto dall'aggiudicataria, salvo dimostrare macroscopiche illegittimità o l'inattendibilità complessiva dell'offerta. L'utilizzo di depositi intermedi rientrava nell'autonomia organizzativa e nella fase esecutiva dell'appalto; inoltre, il capitolato non imponeva una specifica certificazione UNI EN 14065 per i transit point, essendo la certificazione riferita all'unità produttiva in cui si svolge il lavaggio. L'appello è stato quindi respinto per i motivi principali e dichiarato improcedibile per quelli subordinati, con conferma dell'aggiudicazione. Le spese sono state poste a carico dell'appellante per euro 5.000 in favore dell'impresa aggiudicataria e per euro 5.000 in favore dell'ARNAS Garibaldi; sono state compensate nei confronti dell'ASP di Catania.

Norme richiamate

  • art. 97 d.lgs. 50/2016

    La verifica di anomalia è diretta ad accertare l'affidabilità complessiva dell'offerta e non impone una valutazione atomistica di ogni singola voce di costo.

  • art. 95 d.lgs. 50/2016

    Richiamato quale parametro delle censure subordinate sul criterio di aggiudicazione, alle quali l'appellante ha rinunciato.

  • art. 104 c.p.a.

    La reiterazione dei motivi di primo grado riporta nel giudizio d'appello il thema decidendum originario, nei limiti propri dell'effetto devolutivo.

  • art. 74 c.p.a.

    Richiamato nell'epigrafe della decisione quale disposizione applicabile.

Massime di principio

  • La verifica di anomalia dell'offerta deve essere svolta mediante una valutazione globale e sintetica dell'attendibilità e affidabilità dell'offerta nel suo complesso, in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto; non costituisce una ricerca parcellizzata di inesattezze nelle singole voci di prezzo.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione di congruità dell'offerta è limitato alla verifica dell'intrinseca logicità e ragionevolezza della valutazione amministrativa e dell'adeguatezza dell'istruttoria; non può trasformarsi in un'autonoma verifica tecnica dell'anomalia né nella sostituzione del modello organizzativo ipotizzato dal concorrente a quello scelto dall'operatore economico.
  • Nella verifica dei costi di trasporto, la stazione appaltante può valorizzare l'organizzazione logistica, i depositi intermedi e le economie di scala prospettate dall'operatore economico, purché tali elementi siano esaminati nell'istruttoria e siano coerenti con le prescrizioni di gara e con la complessiva esecuzione del servizio.
  • La concorrente che contesta l'anomalia dell'offerta non può fondare l'impugnazione su costi calcolati secondo presupposti organizzativi non dimostrati, quali un numero di viaggi, una percorrenza o una tipologia di mezzi diversi da quelli effettivamente previsti dall'aggiudicataria.
  • Salvo specifica previsione della lex specialis, il deposito temporaneo della biancheria costituisce un elemento dell'organizzazione e dell'esecuzione del servizio e non richiede automaticamente la medesima certificazione prevista per l'unità produttiva presso cui viene effettuato il lavaggio.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaConcorrenza ed evidenza pubblica

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