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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11994/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di patteggiamento resa dal Tribunale di Gela per il reato di guida sotto l'influenza di sostanze alcoliche (art. 186 cod. strada, comma 2, lett. b) e comma 2-sexies). Il Procuratore Generale ha censurato l'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (prevista dall'art. 186, comma 2, lett. b) nella misura da sei mesi a un anno) e, in via ipotetica, ha sollevato la questione dell'omessa confisca del veicolo qualora fosse di proprietà dell'imputato.

La decisione

La Corte ha accolto parzialmente il ricorso: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e ha rinviato sul punto al Tribunale di Gela per nuovo esame. Ha ritenuto infondato il motivo relativo all'omessa confisca del veicolo, poiché la confisca come sanzione accessoria consegue alla diversa ipotesi prevista dalla lett. c) dell'art. 186, non alla lett. b) contestata nel caso di specie. Il ricorso è stato rigettato per il resto.

Norme richiamate

  • art. 186 cod. strada

    comma 2, lett. b) e comma 2-sexies; per la lett. b) la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi a un anno

    L'art. 186, comma 2, lett. b) impone la sospensione della patente come sanzione amministrativa accessoria per la fattispecie contestata; la sua omissione in una sentenza di patteggiamento è censurabile e va applicata dal giudice del rinvio.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina la definizione del procedimento mediante patteggiamento; non impedisce che venga impugnata l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie quando queste sono obbligatorie.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'ammissibilita' del ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento nella parte in cui si censura l'omessa applicazione di sanzioni amministrative.

  • Sez. U., n. 21369 del 26/09/2019 (giurisprudenza)

    Principio di diritto secondo cui il ricorso per cassazione e' ammissibile avverso sentenze di patteggiamento quando vi e' censura per l'errata o omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie.

  • art. 186 cod. strada, comma 2, lett. c)

    Prevede la confisca del veicolo come sanzione accessoria per una diversa fattispecie (lett. c); la Corte ha ritenuto che tale misura non fosse applicabile al caso in cui procede la lett. b), quindi la censura sulla confisca era infondata.

Massime di principio

  • La sentenza di patteggiamento puo' essere impugnata in Cassazione quando vi e' omissione di sanzioni amministrative accessorie obbligatorie; la Corte puo' annullare limitatamente a quel punto e rinviare il giudizio al giudice di merito.
  • La sospensione della patente prevista dall'art. 186, comma 2, lett. b) e' una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria (6 mesi-1 anno) e deve essere applicata anche quando il procedimento viene definito con patteggiamento.
  • La confisca del veicolo e' collegata alla specifica ipotesi normativa (art. 186, lett. c) ) e non puo' essere disposta se il procedimento riguarda la diversa fattispecie di cui alla lett. b); non si puo' estendere una sanzione accessoria prevista per una lettera a un'altra senza diversa contestazione.
  • Il giudice del rinvio e' tenuto a pronunciarsi nel merito sul punto annullato e ad applicare la sanzione amministrativa accessoria omessa, previa verifica delle condizioni di legge (proprieta' del veicolo, situazione personale dell'imputato, ecc.).
  • Il Procuratore Generale puo' proporre ricorso per ottenere l'annullamento parziale della sentenza di patteggiamento; tuttavia la Corte puo' rigettare le censure che non risultano fondate nei termini di legge.

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