Cassazione Civile, Ordinanza n. 25233/2023 del 24/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'istanza dell'Agenzia delle entrate, fondata sulla presentazione da parte della contribuente di domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016, con pagamento di quanto dovuto. Non essendovi opposizione della contribuente, ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno 2007 emesso a seguito di PVC della Guardia di finanza nei confronti di una società operante nel commercio di rottami ferrosi. L'Ufficio aveva disconosciuto costi e IVA detratta relativi a fatture ritenute riferite ad operazioni soggettivamente inesistenti, con recupero a tassazione di IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e interessi. La CTP respingeva il ricorso della contribuente; in appello la CTR confermava, nonostante l'autotutela parziale intervenuta sulle imposte dirette. In Cassazione la società proponeva sei motivi: omessa pronuncia sul difetto di motivazione dell'accertamento; errata applicazione della disciplina IVA in ipotesi di reverse charge e di fatture soggettivamente inesistenti; applicazione retroattiva del favor rei alle sanzioni; errata valutazione dell'onere della prova e delle presunzioni sull'inesistenza soggettiva; nullità per motivazione apparente; violazione del contraddittorio procedimentale ex Carta dei diritti fondamentali UE.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia dedotto nel primo motivo
artt. 19, 21 e 74 d.P.R. n. 633 del 1972
invocati per sostenere che, in regime di reverse charge, l'eventuale inesistenza soggettiva delle fatture non escluderebbe il diritto alla detrazione IVA
art. 6, comma 9-bis.3, d.lgs. n. 471 del 1997
richiamato per denunciare l'applicazione retroattiva del trattamento sanzionatorio più favorevole
art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato insieme al d.lgs. n. 471 del 1997 sul tema delle sanzioni IVA
art. 2697 c.c.
invocato per censurare la ripartizione dell'onere della prova sull'inesistenza soggettiva delle operazioni
artt. 2727 e 2729 c.c.
richiamati per contestare la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni utilizzate
artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
richiamati a fondamento della censura di nullità per motivazione insufficiente o apparente
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in relazione al requisito motivazionale della sentenza tributaria
art. 41 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea
invocato per lamentare la mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale
art. 6 d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016
base della definizione agevolata presentata dalla contribuente, che ha determinato la cessazione della materia del contendere
art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993
menzionato nel narrato come disposizione sopravvenuta che aveva inciso sui rilievi relativi alle imposte dirette
Massime di principio
- Quando una parte presenta domanda di definizione agevolata e risulta effettuato il pagamento previsto dalla procedura, il giudizio di legittimità può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, se la controparte non si oppone.
- La declaratoria di estinzione del giudizio assorbe l'esame dei motivi di ricorso, che restano privi di decisione nel merito.
- In presenza di estinzione per cessazione della materia del contendere, la Corte può disporre la compensazione delle spese di lite in ragione dell'esito processuale sopravvenuto.
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