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Ordinanza

Ordinanza n. 261/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600236

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di docenti nella classe A023, relativa alla graduatoria della Regione Campania

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata l’ha esclusa dal concorso per la classe A023, ritenendo non riconoscibile il master universitario di primo livello dichiarato quale titolo di specializzazione in italiano L2. L’Amministrazione ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Basilicata, sostenendo che la controversia rientra nella competenza del TAR Campania, sede di Napoli, poiché la graduatoria contestata produce effetti esclusivamente nella Regione Campania. La ricorrente ha insistito per la competenza del TAR Basilicata.

La decisione

Il TAR Basilicata ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale. Ha applicato l’art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a., secondo cui il TAR è inderogabilmente competente per le controversie relative a provvedimenti i cui effetti diretti siano limitati all’ambito territoriale della Regione in cui il Tribunale ha sede. Nel caso concreto, la graduatoria impugnata produce effetti soltanto in Campania, mentre l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata ha svolto esclusivamente attività amministrativa di gestione della procedura. Il criterio degli effetti territoriali dell’atto prevale sul criterio della sede dell’autorità emanante quando gli effetti siano circoscritti alla competenza di un singolo TAR, secondo i precedenti richiamati dell’Adunanza Plenaria. Il TAR Basilicata ha quindi dichiarato la competenza del TAR Campania, sede di Napoli, disponendo la riassunzione del giudizio entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a.

    il Tribunale Amministrativo Regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della Regione in cui il Tribunale ha sede

    Il criterio degli effetti diretti territorialmente limitati prevale sul criterio della sede dell’autorità emanante, quando il provvedimento incide esclusivamente nell’ambito territoriale di un altro TAR.

  • art. 15, comma 2, c.p.a.

    il Giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non decide la propria competenza, non decide la domanda cautelare

    La questione di competenza deve essere esaminata prioritariamente rispetto alla domanda cautelare.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    In caso di dichiarazione di incompetenza, il giudizio deve essere riassunto davanti al giudice indicato come competente entro il termine stabilito.

  • art. 55, comma 13, c.p.a.

    il Giudice adito può disporre misure cautelari solo se ritiene sussistente la propria competenza; altrimenti provvede ai sensi dell’art. 15, comma 4

    Il giudice privo di competenza non può pronunciarsi sulla domanda cautelare e deve dichiarare la propria incompetenza.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo produce effetti diretti esclusivamente nell’ambito territoriale di una Regione diversa da quella in cui ha sede l’autorità emanante, la competenza territoriale inderogabile spetta al TAR della Regione in cui tali effetti si producono, ai sensi dell’art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a.
  • Nelle controversie concorsuali articolate su base regionale, la competenza territoriale si determina in funzione dell’ambito territoriale della graduatoria o dell’atto impugnato e dei suoi effetti diretti, non in base alla sede dell’ufficio che ha materialmente gestito la procedura.
  • Il criterio degli effetti territoriali limitati dell’atto, previsto dall’art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a., prevale sul criterio della sede dell’autorità emanante quando gli effetti del provvedimento siano circoscritti alla circoscrizione di un solo TAR.
  • Il giudice adito deve decidere sulla propria competenza prima di esaminare la domanda cautelare; se si dichiara incompetente, non può adottare misure cautelari.
  • Dichiarata l’incompetenza territoriale, il giudizio deve essere riassunto davanti al TAR indicato come competente entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoCompetenzaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDecadenza e tardività

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