Sentenza del 08/06/2016 n. 11714 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Equitalia Polis ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto che aveva confermato l'annullamento di tre cartelle relative a IRPEF, ILOR e contributo per il Servizio sanitario nazionale, riferite agli anni 1992 e 1993. Le cartelle erano state annullate perché prive dell'indicazione del responsabile del procedimento, della sottoscrizione e di un contrassegno idoneo a collegarle al titolare dell'organo emittente. La ricorrente ha sostenuto che la sottoscrizione non fosse necessaria e che l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non determinasse la nullità delle cartelle, trattandosi di ruoli anteriori al 1 giugno 2008.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli fondati. Ha stabilito che l'omessa sottoscrizione del funzionario competente non invalida la cartella quando l'atto sia comunque inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo competente, anche tramite l'intestazione, la causale e il codice identificativo previsti dal modello ministeriale. Ha inoltre affermato che l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non comportava la nullità delle cartelle relative a ruoli consegnati prima del 1 giugno 2008. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Per qualsiasi atto dell'Amministrazione Finanziaria e dei concessionari della riscossione si deve indicare il responsabile del procedimento.
L'obbligo di indicare il responsabile del procedimento non comportava automaticamente la nullità della cartella in caso di omissione, in assenza di una previsione espressa di nullità applicabile al periodo considerato.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25
La cartella di pagamento deve essere redatta su modulo predisposto dal Ministero dell'Economia.
La cartella deve rispettare il modello ministeriale, che non richiede necessariamente la sottoscrizione dell'esattore, ma prevede elementi identificativi dell'organo e della causale sufficienti a rendere l'atto riferibile all'amministrazione.
D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31
La mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse.
La nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento è stata prevista con decorrenza dal 1 giugno 2008; per i ruoli consegnati anteriormente tale omissione non determina l'invalidità della cartella.
Costituzione, artt. 3, 23, 24, 97 e 111
La disciplina transitoria che esclude la nullità delle cartelle anteriori al 1 giugno 2008 per omessa indicazione del responsabile del procedimento è stata ritenuta non in contrasto con i principi costituzionali richiamati.
Massime di principio
- L'assenza della firma del funzionario non rende automaticamente nulla una cartella di pagamento: è sufficiente che l'atto sia inequivocabilmente riferibile all'organo competente attraverso intestazione, codici, causale o altri elementi identificativi previsti dal modello ministeriale.
- L'omessa indicazione del responsabile del procedimento produce nullità solo quando la legge applicabile ratione temporis prevede espressamente tale conseguenza.
- Per le cartelle relative a ruoli consegnati prima del 1 giugno 2008, la mancata indicazione del responsabile del procedimento non costituisce, di per sé, motivo di nullità.
- La validità formale di una cartella deve essere valutata in base alla normativa vigente e alla data di consegna del ruolo, non soltanto in base alla presenza o assenza di singoli elementi materiali come firma o nominativo.
- La cassazione con rinvio non definisce necessariamente la pretesa tributaria nel merito: elimina la precedente sentenza e rimette la causa al giudice di rinvio per una nuova decisione e per le spese.
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