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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1601/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (possesso di stupefacenti). Tre motivi: 1) vizio di valutazione circa la destinazione dello stupefacente (uso personale vs destinazione diversa dall'uso personale); 2) nullita' per omessa remissione in termini al difensore ai fini della presentazione della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, dopo che il giudice di primo grado aveva successivamente riqualificato il fatto in termini di lieve entita' ai sensi dell'art. 73, comma 5; 3) omessa motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio e sul diniego della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo: ha ritenuto che la richiesta di messa alla prova fosse tempestiva alla luce della successiva riqualificazione del fatto in termini di lieve entita' e che la Corte territoriale avesse erroneamente dichiarato inammissibile la riproposizione dell'istanza. Percio' ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. I residui motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e comma 5

    La distinzione tra comma 1 (fattispecie piu' grave) e comma 5 (fattispecie di lieve entita') e' centrale: la riqualificazione in termine di lieve entita' apre la possibilita' di accesso ad istituti come la messa alla prova.

  • codice di procedura penale, art. 464, comma 2

    Fissa il termine per proporre la richiesta di sospensione del processo con messa alla prova; la Corte ricorda che l'istanza e' proponibile anche deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto.

  • codice di procedura penale, art. 464-bis

    Norma collegata alle modalita' della messa alla prova; citata nell'impugnazione originaria del ricorrente quale base procedurale della richiesta.

  • codice di procedura penale, art. 464-quater, comma 7

    Stabilisce che il ricorso per cassazione riguarda il provvedimento che dispone la sospensione con messa alla prova; ne consegue che l'ordinanza di rigetto non e' impugnabile autonomamente in Cassazione.

  • codice di procedura penale, art. 586

    Prevede l'appello unitario della sentenza di primo grado e degli atti ad essa connessi; la Corte sottolinea che l'ordinanza di rigetto puo' essere dedotta in sede di appello insieme alla sentenza.

  • codice di procedura penale, art. 546, comma 1, lett. e) e art. 168-bis c.p.

    Richiamate dal ricorrente come basi della censura di nullita': la Corte di Cassazione non ha ritenuto determinante la censura sulla base di tali norme, poiche' ha accolto il motivo relativo alla remissione in termini e tempestivita' dell'istanza.

Massime di principio

  • Se il giudice di primo grado modifica la qualificazione giuridica del fatto in favore di una fattispecie di lieve entita', la richiesta di messa alla prova presentata sulla base della qualificazione originaria deve essere considerata tempestiva.
  • L'ordinanza che rigetta la richiesta di sospensione con messa alla prova non e' immediatamente impugnabile in Cassazione, ma l'operatoria puo' dedurla in sede di impugnazione della sentenza di primo grado (appello) o nel complesso della revisione giudiziaria.
  • La Corte di appello, nel riesame del giudizio di primo grado, deve valutare la domanda di messa alla prova anche se formulata in rapporto a una diversa qualificazione in iure successivamente riconosciuta dal giudice del dibattimento.
  • Se il difensore lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto, la tempestivita' dell'istanza di messa alla prova va valutata in relazione alla possibilita' di correggere tale errata qualificazione entro i termini processuali previsti (art. 464 c.p.p.).
  • In caso di riqualificazione in termini di minore gravita', il giudice deve eventualmente rimettere il difensore in termini per proporre istanze compatibili con la nuova qualificazione; l'omessa valutazione puo' determinare l'annullamento con rinvio.
  • Nelle impugnazioni in Cassazione e' utile richiamare la giurisprudenza di legittimita' consolidata che ammette la deduzione dell'erronea qualificazione giuridica ai fini dell'accesso a riti/istituti speciali.

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