Cassazione Civile, Ordinanza n. 07431/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la decisione impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito annullando la sanzione disciplinare irrogata all'architetto. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese dell'intero giudizio per la particolarità della questione e la mancanza di precedenti specifici.
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un architetto aveva partecipato a una procedura di gara pubblica bandita da un comune per la redazione di uno strumento urbanistico, aggiudicandosi l'incarico alle condizioni previste dal bando, tra cui un compenso simbolico di un euro oltre al rimborso spese entro un tetto massimo. Per tale condotta il consiglio di disciplina territoriale gli aveva irrogato la sospensione dall'esercizio della professione per sessanta giorni, ritenendo violati gli artt. 20.2 e 24.7 del codice deontologico forense-professionale, sulla base dell'assunto che la rinuncia al compenso o l'accettazione di compensi irrisori costituissero pratica anticoncorrenziale e infrazione disciplinare. Il Consiglio nazionale aveva confermato la sanzione, osservando che il compenso simbolico falsava la scelta economica del committente e gli equilibri di mercato. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 4 e 6 della L. n. 143/1943, oltre a vizi motivazionali e di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la partecipazione alla gara e l'accettazione delle condizioni fissate dalla stazione appaltante non potevano integrare automaticamente illecito disciplinare, poiché la gratuità era giustificata da un interesse professionale indiretto e da un possibile ritorno di immagine e curriculum. Con il secondo motivo ha denunciato anche la violazione di parametri costituzionali ed eurounitari, sostenendo la necessità di disapplicare la norma deontologica. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo.
Norme richiamate
art. 20.2 codice deontologico degli architetti
"La rinunzia, totale o parziale del compenso è ammissibile soltanto in casi eccezionali e per comprovate ragioni atte a giustificarla. La rinunzia totale o la richiesta di un onorario con costi sensibilmente ed oggettivamente inferiori a quelli di loro produzione e di importo tale a indurre il committente ad assumere una decisione di natura commerciale, falsandone le scelte economiche, è da considerarsi comportamento anticoncorrenziale e grave infrazione deontologica."
La Corte ha interpretato la disposizione in modo non restrittivo, ritenendo che la rinuncia al compenso possa essere giustificata anche da un personale e indiretto vantaggio professionale, come l'arricchimento del curriculum e l'incremento delle chances di futuri incarichi, e non solo da ragioni affettive, etico-sociali, di benevolenza o calamità.
art. 24.7 codice deontologico degli architetti
"La richiesta di compensi, di cui ai comma 1° e 3° del presente articolo, palesemente sottostimati rispetto all'attività svolta, o l'assenza di compensi, viene considerata pratica anticoncorrenziale scorretta e distorsiva dei normali equilibri di mercato e costituisce grave infrazione disciplinare"
La Corte ha escluso la violazione della norma nel caso concreto, perché non vi era una richiesta unilaterale del professionista di compensi sottostimati, ma l'adesione a condizioni di gara predisposte dalla pubblica amministrazione e uguali per tutti i concorrenti.
art. 4 L. 2 marzo 1943, n. 143
Richiamato dal ricorrente come parametro violato; la Corte non ne ha fondato il decisum in positivo, ma ha valutato la questione alla luce della giurisprudenza sulla gratuità della prestazione professionale.
art. 6 L. 2 marzo 1943, n. 143
Richiamato dal ricorrente come parametro violato; la Corte ha esaminato la questione in relazione alla disciplina del compenso professionale e alla possibilità di rinuncia o di prestazione gratuita.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo come parametro processuale di censura sulla valutazione del fatto e delle prove.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo come parametro processuale di censura sulla valutazione del fatto e delle prove.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato quale norma sul vizio di violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Utilizzato quale norma sul vizio di nullità della sentenza dedotto nel secondo motivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Utilizzato quale norma sul vizio motivazionale dedotto nei motivi di ricorso.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo per denunciare la presunta nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 125, comma 3, c.p.p.
Richiamato nel secondo motivo, unitamente all'art. 132 c.p.c., come parametro del vizio di motivazione.
artt. 2, 3, 4, 9, 13, 33 e 41 Cost.
Richiamati nel secondo motivo a sostegno della censura di illegittimità della disciplina deontologica e della pretesa libertà del professionista di accettare condizioni gratuite o simboliche.
art. 101, paragrafo 1, TFUE
Richiamato nel secondo motivo in relazione ai profili concorrenziali e alla compatibilità della disciplina deontologica con il diritto dell'Unione.
art. 4, paragrafo 3, TUE
Richiamato nel secondo motivo in relazione ai profili di leale cooperazione e al diritto eurounitario.
art. 3, lett. ii), d.lgs. 12 aprile 2016, n. 50
Richiamato nel percorso argomentativo per definire gli appalti pubblici come contratti a titolo oneroso; la Corte ha valorizzato l'interpretazione ampia dell'onerosità nel contesto degli appalti pubblici.
art. 2233 c.c.
Richiamato per affermare che l'onerosità è elemento normale, ma non essenziale, del contratto d'opera professionale, con possibilità di gratuità per accordo delle parti.
art. 97 Cost.
Richiamato nel quadro dei precedenti sulla subordinazione del compenso al finanziamento dell'opera pubblica, ritenuta compatibile con i principi di buon andamento e imparzialità.
art. 36 Cost.
Richiamato per escluderne l'applicazione al lavoro autonomo e, quindi, al rapporto professionale esaminato.
Massime di principio
- La rinuncia totale o parziale al compenso professionale non integra automaticamente illecito disciplinare: occorre verificare se, nel caso concreto, essa incida davvero sulle regole deontologiche e concorrenziali.
- La gratuità della prestazione professionale può essere giustificata non solo da ragioni affettive, etico-sociali o di benevolenza, ma anche da un personale e indiretto vantaggio professionale economicamente apprezzabile, come l'accrescimento della notorietà o del curriculum.
- Quando il professionista aderisce a condizioni di gara predisposte dalla pubblica amministrazione, uguali per tutti i concorrenti e ritenute legittime sul piano pubblicistico, non è configurabile di per sé una condotta anticoncorrenziale solo perché il compenso è simbolico o privo di remunerazione finanziaria diretta.
- La valutazione disciplinare deve tenere conto della concreta struttura della gara e della presenza di un utile anche immateriale per il professionista; se tale utile è consentito dal sistema competitivo e accessibile a tutti gli interessati in condizioni di parità, manca il presupposto per sanzionare la condotta come distorsiva del mercato.
- In tema di prestazioni professionali, l'onerosità è regola normale ma non elemento essenziale inderogabile del contratto d'opera, essendo ammissibile la pattuizione della gratuità o di un compenso non finanziario purché non si traduca in una violazione delle norme deontologiche o in un indebito accaparramento della clientela.
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