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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17955/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La parte civile contestava che l'imputato avesse effettuato una lavorazione agricola (fresatura) su una porzione di terreno gravata da servitù di passaggio in favore della parte civile, impedendo così l'esercizio del diritto reale. In cassazione si censurava la declaratoria di prescrizione (perché il reato sarebbe stato di natura permanente), la valutazione probatoria del Tribunale con riguardo all'esistenza della servitù (notarile e documentale), la mancata considerazione delle dichiarazioni confessorie dell'imputato e delle testimonianze che avrebbero attestato l'interclusione del fondo della parte offesa e la conformità delle testimonianze alla documentazione in atti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Sul punto di diritto ha ritenuto che l'art. 632 c.p. richiede che la modificazione dello stato dei luoghi sia effettuata su un bene "di proprietà altrui" (interpretato dalla giurisprudenza anche come possesso uti dominis); nel caso concreto il terreno oggetto della modifica era di proprietà e possesso dell'imputato. Pertanto la condotta, anche se diretta su una porzione gravata da servitù, non rientra nella fattispecie penale di cui all'art. 632 c.p. e la tutela deve essere ricercata in sede civile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende per inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 632 cod. pen.

    La norma richiede che la modificazione dello stato dei luoghi sia posta in essere su un bene di proprietà altrui; la Corte interpreta "proprietà altrui" in senso compatibile con il possesso "uti dominus", escludendo la fattispecie quando l'agente è proprietario e possessore del fondo anche se questo è gravato da servitù.

  • art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato nel corso dell'udienza dal Pubblico Ministero come base per chiedere il rinvio alle sezioni civili; norma procedurale che disciplina ipotesi di rinvio, ma non incide sulla decisione sostanziale sul merito penale.

Massime di principio

  • Per integrare l'art. 632 c.p. è necessario che la modificazione colpisca un bene "di proprietà altrui" (anche inteso come possesso in senso "uti dominus"); se l'agente è proprietario e possessore, la fattispecie penale non trova applicazione anche se il fondo è gravato da servitù.
  • Quando la controversia riguarda l'esercizio o l'ostruzione di una servitù (es. servitù di passaggio), la tutela principale è tendenzialmente di natura civile (azione negatoria, risarcitoria o esecutiva del diritto reale), salvo che ricorrano fattispecie penali diverse e configurabili rispetto alla proprietà/possesso altrui.
  • La qualificazione del bene come "di proprietà altrui" è questione fondamentale: occorre valutare titoli notarili, atti di divisione, precedenti passaggi di proprietà e la natura del possesso (uti dominus vs mera disponibilità) per stabilire la rilevanza penale o civile della condotta.
  • Le dichiarazioni confessorie e le testimonianze hanno rilievo probatorio ma sono soggette alla valutazione di congruità e coerenza con la documentazione; la loro mera presenza non impedisce al giudice di giungere a diverso convincimento se ritiene che gli elementi probatori complessivi non suffraghino l'esistenza del diritto affermato.
  • Chi propone ricorso in Cassazione deve tener conto del corretto inquadramento giuridico della condotta: azioni tese contro diritti reali su fondi altrui possono avere soluzione penale solo se sussiste effettivamente la proprietà/possesso altrui; altrimenti il ricorso può essere dichiarato manifestamente infondato e il ricorrente essere condannato a spese e sanzioni (es. contributo alla Cassa delle Ammende).
  • In ipotesi di contestazione della prescrizione per presunta natura permanente del reato occorre preliminarmente verificare che la fattispecie penale sia configurabile; se manca il requisito oggettivo (beni di proprietà altrui), la questione della prescrizione non rileva.

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