Cassazione Civile, Ordinanza n. 30281/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Campania che aveva accolto l'appello di tre contribuenti avverso la decisione di primo grado, la quale aveva respinto l'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a catasto per l'anno 2008. La ricorrente ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza per omessa pronuncia, ex art. 360, n. 4, c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello non si era pronunciato sull'eccezione di tardività/inammissibilità del ricorso introduttivo, eccezione che era stata tempestivamente riproposta nelle controdeduzioni; con il secondo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, ex art. 360, n. 3, c.p.c., assumendo che la cartella era stata notificata il 10 agosto 2015 e che il ricorso dei contribuenti era stato spedito il 13 novembre 2015, quindi oltre il termine di 60 giorni.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la sentenza impugnata dava atto della riproposizione dell'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo nelle controdeduzioni dell'Agenzia, ma non si era pronunciata sul punto. Tale omissione integra violazione dell'art. 112 c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e il giudizio è stato rinviato alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, che dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
viene utilizzato per censurare la nullità della sentenza per omessa pronuncia
art. 360 c.p.c.
viene utilizzato per dedurre la violazione e falsa applicazione di legge
art. 21 d.lgs. n. 546/1992
richiamato quale norma che fissa il termine per proporre il ricorso nel processo tributario
art. 112 c.p.c.
la mancata pronuncia sull'eccezione ritualmente riproposta integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Massime di principio
- Nel processo tributario, se una parte ripropone ritualmente in appello un'eccezione di inammissibilità o tardività del ricorso introduttivo, il giudice deve esaminarla espressamente; l'omessa pronuncia integra nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
- Quando una censura di nullità per omessa pronuncia è fondata e assume carattere preliminare, il motivo di ricorso relativo alla violazione di legge sul merito della tempestività del ricorso resta assorbito.
- In sede di legittimità, la Corte può cassare la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito affinché si pronunci sul punto omesso e regoli anche le spese del giudizio di cassazione.
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