Sentenza n. 1738/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’annullamento - del provvedimento a firma del Dirigente del Servizio edilizia privata in data 15 luglio 2021, n. 1609/2021, notificato a mezzo PEC il 16 luglio 2021, recante diniego di permesso di costruire; - di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, tra cui i preavvisi di rigetto prot. n. 153550/2021 dell’11 maggio 2021 e prot. n. 193550/2021 del 14 giugno 2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire per la realizzazione di una piscina pertinenziale, motivato anche con riferimento al vincolo di rispetto cimiteriale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, proprietario di un edificio sito in prossimità di una chiesa e di un piccolo cimitero, aveva ottenuto l'autorizzazione paesaggistica e presentato istanza di permesso di costruire per realizzare una piscina a servizio dell'abitazione. Il Comune ha respinto l'istanza, dopo il contraddittorio procedimentale, richiamando il vincolo di rispetto cimiteriale e ulteriori carenze documentali. Il ricorrente ha dedotto: a) violazione dell'art. 1 l. 241/1990, sostenendo che il diniego fosse fondato anche su carenze documentali che l'amministrazione aveva ritenuto inutili in ragione del vincolo cimiteriale; b) falsa applicazione dell'art. 338 r.d. 1265/1934, assumendo che la piscina, non creando volumetria, non fosse soggetta al vincolo e che rientrasse tra gli interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio consentiti dal comma 7 della disposizione, ovvero fosse qualificabile come ristrutturazione edilizia; c) eccesso di potere per disparità di trattamento, in ragione della presenza di piscine asseritamente realizzate entro le fasce di rispetto di altri cimiteri.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto meramente formale: dagli atti del contraddittorio procedimentale risultava comunque la mancanza di ulteriori documenti richiesti dall'amministrazione, indipendentemente dal vincolo cimiteriale. Il diniego è stato qualificato come atto plurimotivato, nel quale ciascuna motivazione autonomamente idonea è sufficiente a sorreggere la decisione. Il secondo motivo è stato respinto perché il vincolo di rispetto cimiteriale ha carattere assoluto e impedisce l'edificazione di costruzioni di qualsiasi genere nella fascia di rispetto, senza che rilevino la tipologia del manufatto o la sua natura pertinenziale. Gli interventi sugli edifici esistenti consentiti dal comma 7 dell'art. 338 r.d. 1265/1934 devono essere funzionali all'utilizzo dell'edificio nel senso di impedirne il degrado e l'abbandono; tale nozione non comprende la piscina, impianto esterno destinato soltanto a rendere più godibile la fruizione dell'immobile. È stata inoltre esclusa la qualificazione della piscina come ristrutturazione edilizia, poiché gli artt. 134 e 135 l.r. Toscana 65/2014 la equiparano, anche se pertinenziale, alle nuove costruzioni quanto all'incidenza sulle risorse territoriali e al regime autorizzativo, pur distinguendola sul piano classificatorio dalla ristrutturazione edilizia. Il terzo motivo è stato respinto: la presenza di altre piscine potenzialmente realizzate nella fascia di rispetto non rende inopponibile il vincolo, soprattutto perché il Comune aveva documentato che molte di tali opere erano sub iudice. Il TAR ha disposto la trasmissione della documentazione prodotta dal ricorrente al Comando di Polizia municipale per le verifiche di competenza. Spese compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 1 l. 241/1990
Il motivo fondato sulla violazione dei principi generali dell'azione amministrativa è stato ritenuto infondato, poiché il diniego restava sorretto anche dalla carenza documentale effettivamente riscontrata.
art. 338 r.d. 1265/1934
"il vincolo ha carattere assoluto e non consente l’allocazione di edifici o costruzioni di alcun genere all’interno della fascia di rispetto"
Il vincolo di rispetto cimiteriale impedisce l'edificazione di costruzioni di qualsiasi genere nella relativa fascia, indipendentemente dalla tipologia del manufatto o dalla sua natura pertinenziale. Gli interventi sugli edifici esistenti sono consentiti soltanto se funzionali al loro utilizzo nel senso di contrastarne il degrado e l'abbandono; una piscina non rientra in tale deroga.
artt. 134 e 135 l.r. Toscana 65/2014
Le piscine, anche pertinenziali, sono equiparate alle nuove costruzioni quanto all'incidenza sulle risorse essenziali del territorio e al regime autorizzativo; la loro realizzazione non può essere ricondotta alla ristrutturazione edilizia per eludere il vincolo cimiteriale.
Massime di principio
- Il vincolo di rispetto cimiteriale previsto dall'art. 338 r.d. 1265/1934 ha carattere assoluto e preclude la realizzazione, nella fascia di rispetto, di edifici e costruzioni di qualsiasi genere, senza che assumano rilievo decisivo la natura pertinenziale o la specifica tipologia del manufatto.
- La deroga per gli interventi sugli edifici esistenti situati nella fascia di rispetto cimiteriale riguarda soltanto opere funzionali all'utilizzo dell'edificio in quanto necessarie a evitarne il degrado e l'abbandono; non comprende impianti o manufatti esterni destinati esclusivamente a rendere più gradevole o godibile la fruizione dell'immobile.
- La realizzazione di una piscina pertinenziale non può essere qualificata come ristrutturazione edilizia quando la disciplina regionale la equipara alle nuove costruzioni quanto all'incidenza sulle risorse territoriali e al regime del permesso di costruire.
- In presenza di un provvedimento plurimotivato, la validità di una motivazione autonomamente idonea a sorreggere il diniego rende irrilevanti le contestazioni relative alle ulteriori motivazioni, purché ciascuna sia effettivamente fondata e sufficiente a giustificare la decisione.
- La presenza di opere analoghe asseritamente illegittime realizzate in altri siti non rende inopponibile un vincolo legale né fonda, di per sé, una disparità di trattamento tutelabile.
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