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Sentenza

Sentenza n. 190/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 29 dicembre 2024, n.1104.

Giustizia amministrativa202501412

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 29 dicembre 2024, n. 1104, concernente l’attribuzione della carta del docente per le annualità 2019/2020-2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l’inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, n. 1104 del 29 dicembre 2024, che aveva condannato l’amministrazione ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito degli importi relativi alle annualità oggetto di causa. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. Il ricorso è stato proposto dopo l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l’assenza di contestazioni sostanziali da parte dell’amministrazione e l’avvenuto decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante l’emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l’accredito delle somme corrispondenti alle annualità riconosciute. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, assegnandogli un termine di trenta giorni per provvedere in sostituzione dell’amministrazione. Su richiesta della parte, ha inoltre applicato una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari agli interessi legali sugli importi da accreditare per ciascun giorno di ritardo, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, fino all’esecuzione o all’insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in euro 500, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    Il giudizio di ottemperanza può essere attivato, nel caso considerato, dopo l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    In presenza di una richiesta di parte e dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può imporre una penalità di mora, determinata nel caso concreto nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a un titolo esecutivo nei confronti di una pubblica amministrazione, decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine perentorio, individuando puntualmente le attività necessarie per conformarsi alla decisione.
  • Quando l’amministrazione non esegue il giudicato entro il termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza, può essere nominato un commissario ad acta incaricato di provvedere in sostituzione dell’amministrazione entro un ulteriore termine stabilito nella sentenza.
  • Su richiesta della parte e in presenza dei relativi presupposti, il giudice dell’ottemperanza può applicare la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la penalità può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute per ogni giorno di ritardo, fino all’esecuzione del giudicato o all’insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàRisarcimento del danno da attività amministrativa

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