Sentenza n. 190/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 29 dicembre 2024, n.1104.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 29 dicembre 2024, n. 1104, concernente l’attribuzione della carta del docente per le annualità 2019/2020-2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l’inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, n. 1104 del 29 dicembre 2024, che aveva condannato l’amministrazione ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito degli importi relativi alle annualità oggetto di causa. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. Il ricorso è stato proposto dopo l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l’assenza di contestazioni sostanziali da parte dell’amministrazione e l’avvenuto decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante l’emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l’accredito delle somme corrispondenti alle annualità riconosciute. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, assegnandogli un termine di trenta giorni per provvedere in sostituzione dell’amministrazione. Su richiesta della parte, ha inoltre applicato una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari agli interessi legali sugli importi da accreditare per ciascun giorno di ritardo, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, fino all’esecuzione o all’insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in euro 500, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il giudizio di ottemperanza può essere attivato, nel caso considerato, dopo l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
In presenza di una richiesta di parte e dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può imporre una penalità di mora, determinata nel caso concreto nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un titolo esecutivo nei confronti di una pubblica amministrazione, decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine perentorio, individuando puntualmente le attività necessarie per conformarsi alla decisione.
- Quando l’amministrazione non esegue il giudicato entro il termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza, può essere nominato un commissario ad acta incaricato di provvedere in sostituzione dell’amministrazione entro un ulteriore termine stabilito nella sentenza.
- Su richiesta della parte e in presenza dei relativi presupposti, il giudice dell’ottemperanza può applicare la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la penalità può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute per ogni giorno di ritardo, fino all’esecuzione del giudicato o all’insediamento del commissario ad acta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 391/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 264/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 265/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 266/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 267/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 268/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →